CASS
Sentenza 16 febbraio 2021
Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2021, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De TA CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo CA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6075 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO De TA avverso la sentenza emessa in data 11/7/2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di evasione e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla sussistenza della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. la cui richiesta è stata formulata dal difensore all'udienza del 21/1/2020, trattandosi di istituto non esistente all'epoca di emissione della prima decisione. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 385, 131-bis, 69,99 e 62-bis cod. pen., versandosi in una ipotesi che rasenta la c.d. mera trasgressione e non essendosi esaminato il necessario profilo soggettivo del reato. Si rileva, inoltre, la insussistenza di cause ostative al riconoscimento della causa ex art. 131-bis cod. pen. Infine,la Corte non ha valorizzato il positivo comportamento processuale dell'imputato (l'ampia confessione) al fine di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, anchee tenuto conto della risalenza dell'unico precedente. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4. Il primo motivo è infondato in ragione della implicita esclusione della particolare tenutà del fatto per una condotta commessa dopo nemmeno due mesi dal precedente analogo reato. 5. Il secondo motivo è generico, quando non manifestamente infondato. Quanto alla affermazione di responsabilità il motivo è generico non essendosi devoluto in appello il relativo punto. Quanto alla causa ex art. 131-bis cod. pen. si fa rinvio a quanto già detto in relazione al precedente motivo. Quanto al giudizio di bilanciamento del' circostanze il ricorrente deduce é, questione di fatto non confrontandosi con la incensurabile motivazione che ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in ragione della sintomatica gravità della condotta. Quanto, infine, alla ritenuta recidiva nessuna specifica censura è svolta sulla ineccepibile valutazione a riguardo. t 2 • 6. Al rigetto del ricorso consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2020. Il Componente estensore KJ CA ,'-Il Presidente Anna Petrtzellt,
udita la relazione svolta dal componente Angelo CA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6075 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO De TA avverso la sentenza emessa in data 11/7/2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di evasione e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla sussistenza della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. la cui richiesta è stata formulata dal difensore all'udienza del 21/1/2020, trattandosi di istituto non esistente all'epoca di emissione della prima decisione. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 385, 131-bis, 69,99 e 62-bis cod. pen., versandosi in una ipotesi che rasenta la c.d. mera trasgressione e non essendosi esaminato il necessario profilo soggettivo del reato. Si rileva, inoltre, la insussistenza di cause ostative al riconoscimento della causa ex art. 131-bis cod. pen. Infine,la Corte non ha valorizzato il positivo comportamento processuale dell'imputato (l'ampia confessione) al fine di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, anchee tenuto conto della risalenza dell'unico precedente. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4. Il primo motivo è infondato in ragione della implicita esclusione della particolare tenutà del fatto per una condotta commessa dopo nemmeno due mesi dal precedente analogo reato. 5. Il secondo motivo è generico, quando non manifestamente infondato. Quanto alla affermazione di responsabilità il motivo è generico non essendosi devoluto in appello il relativo punto. Quanto alla causa ex art. 131-bis cod. pen. si fa rinvio a quanto già detto in relazione al precedente motivo. Quanto al giudizio di bilanciamento del' circostanze il ricorrente deduce é, questione di fatto non confrontandosi con la incensurabile motivazione che ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in ragione della sintomatica gravità della condotta. Quanto, infine, alla ritenuta recidiva nessuna specifica censura è svolta sulla ineccepibile valutazione a riguardo. t 2 • 6. Al rigetto del ricorso consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2020. Il Componente estensore KJ CA ,'-Il Presidente Anna Petrtzellt,