Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Brescia, via Armando Diaz n. 28 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia via Romanino n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente dell'area Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS-, recante l'ordine di demolizione per opere realizzate in assenza ed in difformità di titoli abilitativi (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire) compendio immobiliare sita in -OMISSIS- distinta al NCT dal mappale n° 123 (ex 123,284,286) del foglio n 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa LA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 luglio 2022 e depositato in data 28 luglio 2022, la ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato la “ demolizione di opere realizzate in assenza ed in difformità di titoli abilitativi ” nel “ compendio immobiliare sito in -OMISSIS- ”.
2. In particolare, a seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti presso la proprietà della ricorrente, il Comune rilevava, in primo luogo, (punto a) dell’ordinanza impugnata) la mancata demolizione del corpo di fabbrica posto sul confine nel lato est della proprietà.
Tale corpo di fabbrica era stato oggetto di vertenza civile, conclusa con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che ne aveva ordinato la demolizione, essendo stato realizzato in violazione della distanza di 5 mt. dal confine.
3. La demolizione di tale corpo di fabbrica era oggetto di permessi di costruire rilasciati alla società.
Negli stessi, oltre alla demolizione del corpo di fabbrica sopra richiamato e successivamente alla stessa, era previsto il recupero della superficie demolita con realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da posizionarsi nel lato sud.
4. All’esito del sopralluogo era risultato che il corpo di fabbrica non era stato demolito ed era stato chiuso con serramenti metallici e vetri.
Risultava, altresì, arredato con attrezzatura idonea allo svolgimento di attività di somministrazione, pur essendo indicato nei relativi titoli edilizi come porticato aperto, destinato a deposito di attrezzi agricoli.
5. Risultavano, inoltre, (punto b dell’ordinanza) difformità relative al nuovo corpo di fabbrica posto nel lato sud.
La realizzazione dello stesso, peraltro, era strettamente connessa alla demolizione e al recupero della superficie del corpo di fabbrica indicato al punto a) dell’ordinanza.
6. Pertanto non solo il corpo di fabbrica posto al lato est non era stato demolito, ma il corpo di fabbrica posto nel lato sud presentava una maggiore altezza di mt. 140, la realizzazione di un nuovo primo piano, finito al rustico, mediante una soletta di interpiano non prevista, con un incremento di superficie lorda di pavimento di circa mq. 86 e con nuove aperture destinate a renderlo abitabile.
7. Veniva, poi, contestata (punto c dell’ordinanza) la realizzazione di una zona a plateatico strettamente pertinenziale all’attività di somministrazione del pubblico esercizio, localizzata in una corta interna.
Tale zona non risultava indicata nella comunicazione di mutamento di destinazione d’uso (da destinazione agrituristica a pubblico esercizio) senza opere edili effettuata dalla società ricorrente in data 26 novembre 2020.
A tal proposito si evidenziava come la corte interna fosse utilizzata come spazio pertinenziale all’attività di pubblico esercizio oltre ad essere stato realizzato un locale arredato in estensione dell’attività di somministrazione per circa 65 mq.
Il locale in oggetto su due lati era delimitato e chiuso da due edifici esistenti, mentre sugli altri due lati presentava chiusure con struttura metallica e pannelli ciechi.
Il locale in questione era coperto da una tenda.
8. Infine, era stato contestato l’utilizzo di un’area, individuata nel PGT vigente come “ Area agricola di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico – ambientale ed ecologico ” utilizzata come parcheggio pertinenziale all’attività di pubblico esercizio.
9. In data 9 marzo 2022 interveniva comunicazione di avvio del procedimento e la ricorrente presentava le proprie osservazioni.
10. All’esito del procedimento il Comune aveva adottato l’ordinanza impugnata con la quale ordinava la demolizione, entro il termine di novanta giorni dalla notifica della stessa, “ del corpo di fabbrica destinato a portico agricolo posto sul confine in lato est, oggetto di sentenza del Tribunale di -OMISSIS-………della porzione di edificio posto in lato sud relativa al nuovo piano primo non previsto generato dal sopralzo dello stesso……..del locale chiuso configurante una estensione dell’attività di somministrazione posto su area esterna …..”.
Nella stessa diffidava, inoltre, la società ad utilizzare quale parcheggio l’area con destinazione “ Area agricola di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico – ambientale ed ecologico ”.
In caso contrario, l’Amministrazione avrebbe provveduto alla contestazione di tale uso improprio ai sensi dell’art. 53 comma 2 L.R. 12 del 2005.
11. Nel ricorso vengono avanzate una serie di censure che possono essere così sintetizzate:
a) con specifico riferimento alle contestazioni relative all’utilizzo della corte interna come spazio pertinenziale all’attività di pubblico esercizio occorreva rilevare come l’istanza di mutamento di destinazione riguardasse l’intero edificio insistente sul mappale 123.
Il riferimento, contenuto nell’istanza, ad una superficie di 260 mq avrebbe dovuto intendersi come diretto semplicemente a precisare l’effettiva superficie lorda di pavimento oggetto di mutamento d’uso al fine di calcolare il contributo dovuto.
L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto considerare anche l’area pertinenziale esterna in questione come area oggetto della richiesta di mutamento d’uso del 26 novembre 2020.
Non ricorreva, pertanto, alcuna illecita estensione della superficie di somministrazione già da tempo autorizzata.
Con riferimento, invece, alla copertura retrattile, la stessa non poteva costituire un nuovo locale.
Si tratterebbe di un mero frangisole, assolutamente insuscettibile di comportare una trasformazione del territorio.
Si tratterebbe, considerata la conformazione e le ridotte dimensioni, di un moderno ombrellone con l’esclusiva finalità di riparare dal sole.
Si tratterebbe, pertanto, di intervento disciplinato dall’art 6 comma 2 del TUE;
b) l’area rispetto alla quale è intervenuta la diffida ad utilizzare la stessa quale parcheggio pertinenziale del pubblico esercizio era utilizzata, in modo saltuario, dai clienti del ristorante, situato in un immobile concesso in locazione ad altra società.
Tale immobile sarebbe già adeguatamente e sufficientemente dotato di parcheggi pertinenziali allo stesso.
Sia la ricorrente che la conduttrice si erano adoperate per limitare il più possibile il comportamento dei clienti anche mediante apposita segnaletica.
Ciò nonostante, poteva capitare che qualcuno, incurante della segnaletica, continuasse a parcheggiare la propria auto sulle aree agricole della ricorrente.
In ogni caso, sulla base del provvedimento impugnato, la ricorrente aveva provveduto ad installare un cancello carraio al fine di impedire ogni passaggio ai clienti del ristorante.
La società ricorrente riteneva di aver correttamente adempiuto alle prescrizioni di cui alla diffida, ma rimaneva comunque il seppur remoto rischio di vedersi comminare la sanzione di cui all’art. 53 comma 2 L.R. 12 del 2005.
Tale evenienza poteva accadere nel caso in cui fosse nuovamente accertata dalla Polizia Municipale la presenza di automobili dei clienti del ristorante nel caso in cui gli stessi avessero trovato il cancello carraio aperto.
Pertanto, per tale motivo veniva impugnata l’ordinanza anche per la parte relativa alla diffida.
A tal proposito, la ricorrente evidenziava come la destinazione agricola assegnata dal PGT di -OMISSIS- non sarebbe mai venuta meno, neppure in caso di utilizzo improprio ed occasionale da parte dei clienti del ristorante.
Nell’ordinanza non sarebbe neppure stata indicata la porzione del mappale effettivamente occupata dalle autovetture né il numero di queste ultime.
Affinché si potesse configurare un mutamento della destinazione d’uso, senza esecuzione di opere, avrebbe dovuto sussistere la volontà del proprietario in tal senso, qui non configurabile.
L’apposizione della sbarra e della segnaletica volta ad indicare i parcheggi destinati al ristorante avrebbe indicato chiaramente la volontà della ricorrente di destinare l’area ad uliveto.
Il posteggio delle auto sarebbe avvenuto occasionalmente e i vigili avrebbero dovuto constatare che l’area conservava la propria vocazione agricola.
L’insufficiente accertamento in ordine all’area effettiva occupata dalle autovetture in occasione dell’accertamento avrebbe reso del tutto indeterminabile e illegittima la sanzione paventata.
12. Il Comune, costituitosi in data 24 agosto 2022 con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, depositava relazione di sopralluogo eseguito in data 11 settembre 2025 e memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
13. Nella memoria veniva evidenziato come, all’esito del sopralluogo sopra richiamato, era stata accertata l’integrale demolizione, da parte della ricorrente, del corpo di fabbrica di cui al punto a) dell’ordinanza impugnata.
Risultava, parimenti, eliminato “ il locale definito su due lati da edifici preesistenti e sugli altri due da strutture metalliche con pannellature cieche ”.
14. Per effetto di tali circostanze il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Con riferimento alle difformità contestate nel punto b) dell’ordinanza, la ricorrente aveva eseguito solo parzialmente le prescrizioni impartite dall’Amministrazione.
A tal proposito, veniva dato atto come avesse provveduto alla rimozione del tetto, con abbassamento dell’altezza dell’edificio mediante demolizione dei muri perimetrali di circa 140 cm.
Aveva provveduto anche a tamponare le aperture del primo piano.
16. Era, invece, rimasta la soletta di interpiano non autorizzata, oltre a non essere stata ricostruita la copertura dell’edificio in conformità alle previsioni autorizzative.
Con riferimento a tali opere, però, veniva rilevato come fosse pervenuta al SUEP istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla realizzazione del nuovo solaio adibito a terrazza.
La Commissione paesaggistica aveva espresso parere favorevole e si era formato il silenzio assenso della Soprintendenza.
Veniva, pertanto, richiesto che la sopravvenuta carenza di interesse fosse dichiarata anche con riferimento a questa parte del ricorso, con vittoria di spese per il Comune resistente.
17. Parte ricorrente, a propria volta, in vista dell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, depositava il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica sopra menzionato e memoria di replica.
18. In quest’ultima, parte ricorrente evidenziava come la demolizione spontanea non implicasse di per sé il riconoscimento della legittimità del provvedimento e non fosse, conseguentemente, idonea a determinare la carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La ricorrente aveva proceduto alla rimozione delle opere contestate al solo fine di evitare l’aggravarsi delle conseguenze sanzionatorie e penali, in un contesto di incertezza normativa, senza però riconoscere la legittimità del provvedimento.
La demolizione era avvenuta proprio per evitare che l’eventuale rigetto del ricorso potesse pregiudicare ulteriormente la posizione della ricorrente.
Doveva, pertanto, ritenersi ancora sussistente l’interesse allo stesso.
19. Con specifico riferimento alle difformità di cui al punto b) dell’ordinanza, il Comune aveva riconosciuto la parziale ottemperanza alle prescrizioni.
Per quanto concerneva la soletta di interpiano era intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica, venendo così meno uno dei presupposti su cui l’Amministrazione aveva fondato l’ordine di demolizione.
La compatibilità era stata positivamente accertata, dimostrando così la sproporzione e la intempestività dell’ordinanza.
In ogni caso, volendo anche seguire l’impostazione più restrittiva, non poteva trascurarsi che la ricorrente si era prontamente adeguata alle richieste dell’Amministrazione, eliminando le opere ritenute non conformi.
Una tale condotta non poteva essere sanzionata con la condanna alle spese di lite.
20. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
21. In via preliminare deve essere scrutinata la richiesta del Comune di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
22. La stessa deve ritenersi fondata e deve essere, conseguentemente, accolta.
23. A questo proposito deve osservarsi, in primo luogo, come la ricorrente abbia integralmente eseguito l’ordinanza per quanto riguarda le opere contestate al punto a).
Per quanto concerne il punto b) ha adempiuto in parte, ma per la parte non eseguita ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
In ordine alla stessa è intervenuto il parere favorevole della Commissione Paesaggio e il silenzio assenso della Soprintendenza.
24. Con riferimento a tale ultimo punto, pertanto, la società ricorrente non ha semplicemente adempiuto all’ordinanza, pur parzialmente, ma ha anche provveduto a sanare la restante parte delle opere.
In tal modo è stato posto in essere un comportamento ben più significativo e qualificato rispetto alla semplice ottemperanza posta in essere per evitare “ l’aggravarsi delle conseguenze sanzionatorie e penali ”.
25. Alla demolizione di una parte delle opere ha fatto seguito un’istanza di sanatoria per la parte non demolita.
Quest’ultima, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis TAR Lombardia, Sez. IV, 16 gennaio 2026 n. 169), se presentata nelle more del giudizio, ha come conseguenza l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
26. Deve, altresì, considerarsi come, nel ricorso, non si rinvengano specifiche censure sia con riferimento al punto b) sopra richiamato, sia con riferimento al punto a) integralmente demolito.
27. La ricorrente, infatti, pur impugnando formalmente l’ordinanza nel suo complesso, si è limitata a contestare l’ordine di demolizione delle opere di cui al punto c) della stessa e la diffida all’utilizzo quale parcheggio dell’area con destinazione “ Area agricola di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico – ambientale ed ecologico ”.
28. Pertanto, in disparte ogni considerazione sulla configurabilità ab origine di una vera e propria acquiescenza al provvedimento per quanto riguarda gli specifici punti dello stesso non censurati, ben può ritenersi che l’esecuzione dell’ordinanza nelle more del giudizio non rappresenti una semplice cautela al fine di evitare conseguenze più gravi, ma piuttosto una definitiva e consapevole ottemperanza all’ordine di demolizione.
29. In tal caso, pertanto, deve ritenersi venuto meno ogni interesse al ricorso.
30. Venendo ai punti successivi dell’ordinanza, specificamente censurati occorre considerare come dalla relazione relativa al sopralluogo dell’11 settembre 2025 risulti che “ il locale definito su due lati dalla presenza di edifici e sugli altri due lati da chiusure con struttura metallica e pannelli ciechi risulta non più in essere ” .
31. Parte ricorrente nel ricorso sostiene che si tratti di un mero frangisole retrattile e richiama la giurisprudenza in materia di pergotende.
In realtà, dalla stessa descrizione di quanto realizzato desumibile dall’ordinanza impugnata emerge come, originariamente, la struttura contestata non fosse assimilabile in alcun modo ad una pergotenda.
32. Come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa “ Perché possa parlarsi di "pergotenda" è necessario che l'opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una "tenda", anche in materiale plastico, ma a condizione che: - l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; - la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; - gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato, che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio "principale". Si deve trattare, in altre parole, di un elemento di arredo che migliora la fruibilità di uno spazio esterno senza avere le caratteristiche per trasformarlo in spazio abitabile” (Consiglio di Stato sez. VII, n.10029/2024)” (cfr. in termini ex multis TAR Campania Sez. III, 8 ottobre 2025 n. 6599).
33. Come sopra ricordato, dalla stessa descrizione fattane nell’ordinanza impugnata, ove si parla di “ chiusure con struttura metallica e pannelli ciechi ”, oltre alla delimitazione da parte di due edifici sugli altri due lati e realizzazione di un locale arredato, risulta l’insussistenza delle caratteristiche strutturali proprie di una pergotenda.
34. Può quindi ritenersi che la società ricorrente, nelle more del giudizio, abbia provveduto a demolire un manufatto che non aveva nessuna delle caratteristiche della pergotenda.
Pertanto, lo stesso non poteva esser realizzato senza un titolo abilitativo, come si è cercato di sostenere nel ricorso.
35. Con riferimento, poi, alla contestazione relativa alla realizzazione di una zona pertinenziale all’attività di somministrazione non compresa nella comunicazione di mutamento di destinazione, è la stessa ricorrente, in qualche modo, a riconoscere quanto contestato.
Quest’ultima, a ben vedere, ammette di aver dichiarato una superficie inferiore, pur ricollegandola ad una diversa finalità.
36. Del pari, per ciò che concerne la contestazione relativa all’utilizzo come parcheggio di un’area a destinazione agricola, è ancora la stessa ricorrente a riconoscere che quest’ultimo era utilizzato come tale, seppur a suo dire in modo occasionale.
Si è trattato, peraltro, di un’occasionalità che però ha fatto sì che fosse accertata la presenza di autovetture nell’area nel corso di ben quattro sopralluoghi.
37. La società ricorrente, a fronte di tale ultima contestazione, ha collocato un cancello carraio, ponendo in essere quanto necessario per ottemperare alla diffida.
38. E’ evidente che sia la rimozione di quanto contestato al punto c) dell’ordinanza che l’esecuzione di quanto necessario per ottemperare alla diffida, alla luce anche delle difese svolte sul punto, si configura più come adesione al precetto amministrativo che non come mero comportamento di esecuzione di un’ordinanza al fine di evitare conseguenze ulteriori.
39. Nella stessa memoria di replica, depositata in data 16 ottobre 2025, viene fatto riferimento a “ criticità urbanistiche ” che la stessa ricorrente ha contribuito a risolvere, indirettamente ammettendo la configurabilità delle stesse.
40. Viene, pertanto, a configurarsi un comportamento che, complessivamente considerato, risulta essenzialmente come espressione di una volontà di adeguarsi a quanto prescritto dall’Amministrazione, con conseguente venir meno di ogni interesse al ricorso.
41. Il fatto di aver spontaneamente ottemperato all’ordinanza non può, però, essere privo di conseguenze anche per ciò che riguarda la questione delle spese del presente giudizio.
42. In altri termini, non può essere oggetto di favorevole considerazione la richiesta del Comune di condannare la ricorrente alla rifusione delle stesse.
43. Non può non considerarsi quello che la ricorrente stessa definisce comportamento costruttivo.
E’ proprio quest’ultimo, ovvero la spontanea rimozione delle opere abusive nel corso del giudizio, unitamente a quanto necessario per ottenere l’accertamento di compatibilità paesistica per la restante parte non demolita, che deve indurre ad accogliere la richiesta di parte ricorrente in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Conclusioni
44. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse con compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA HI | RO ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.