CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'UR DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0166956 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 803/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo al classamento di un immobile sito nel comune di Firenze, alla Indirizzo_1, successiva a procedura DOCFA, eccependone la nullità per carenza di motivazione e comunque contestando la valutazione attribuita alla u.i.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la piena legittimità della variazione per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento e debba, pertanto, essere rigettato.
Invero, priva di pregio è l'eccezione relativa alla carenza di motivazione, atteso che l'avviso impugnato dà contezza dei motivi di fatto e delle ragioni di diritto in funzione dei quali ha operato il classamento, ritenendo l'u. i. in discorso negozio e non ufficio, come richiesto dalla parte. In particolare, l'avviso di accertamento si diffonde sulle caratteristiche dell'immobile, intrinseche ed estrinseche, sulla zona nella quale insiste e sui criteri di comparazione con altre unità immobiliari utilizzati. Dunque, la società contribuente è stata messa in condizione di adeguatamente difendersi, come del resto dimostra la redazione di un articolato ricorso introduttivo.
Venendo più specificamente al merito, la ricorrente contesta, altresì, l'attribuzione della categoria C/1
e della classe 8 all'immobile della consistenza 179 mq. per cui è causa, in luogo di quella proposta con la
DOCFA (categoria A/10 e classe 2), adducendo nella sostanza che l'immobile è ora destinato ad ufficio.
Ritiene la Corte che l'Ufficio abbia operato correttamente. Invero, l'u. i. per cui è causa è ubicata in un edificio posto nella zona di Coverciano, in una via caratterizzata dalla presenza di una notevole quantità di negozi e attività, situata nei pressi della zona di Novoli, già dichiarata come negozio più volte precedentemente, che ha peculiarità costruttive riconducibili a tale destinazione (presenza di bagno, presenza di finiture e vetrina su strada principale), completezza impiantistica, quindi, da sempre, non può che ordinariamente e propriamente essere censito come negozio, a prescindere dall'utilizzo che l'attuale proprietà ne faccia.
Va sul punto evidenziato che la normativa catastale prevede che le unità immobiliari siano classate in base alla loro destinazione ordinaria, di talchè ciò che rileva non è la loro concreta utilizzazione economica, quanto la loro normale destinazione. Dunque, il mutamento di destinazione di una u.i. non necessariamente trova la corrispondente variazione in catasto, se non trova riscontro nella destinazione ordinaria e prevalente di unità immobiliari simili nella zona, atteso che quella catastale è una categoria ordinaria, cioè indipendente dalla destinazione urbanistica. In altri termini, la categoria catastale è una categoria ordinaria, vale a dire che essa è indipendente dalla destinazione edilizia/urbanistica (che può anche essere diversa), dipendendo esclusivamente dalle caratteristiche tipologiche proprie della unità immobiliare urbana e quindi dal suo uso appropriato conseguente.
Orbene, ritiene la Commissione che l'Ufficio abbia correttamente operato il classamento, atteso che le caratteristiche della u.i. come sopra descritte sono ordinarie per un negozio ed eccezionali per un ufficio.
Peraltro, l'Ufficio ha bene evidenziato che da un'analisi eseguita nella zona in cui è ubicato il bene di cui si discute è emerso che nel medesimo foglio sono presenti ben 191 u.i.u. collocate in categoria C/1.
Le considerazioni che precedono, dunque, impongono il rigetto del ricorso ed alla integrale soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente spese che liquida in €.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'UR DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0166956 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 803/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo al classamento di un immobile sito nel comune di Firenze, alla Indirizzo_1, successiva a procedura DOCFA, eccependone la nullità per carenza di motivazione e comunque contestando la valutazione attribuita alla u.i.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la piena legittimità della variazione per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento e debba, pertanto, essere rigettato.
Invero, priva di pregio è l'eccezione relativa alla carenza di motivazione, atteso che l'avviso impugnato dà contezza dei motivi di fatto e delle ragioni di diritto in funzione dei quali ha operato il classamento, ritenendo l'u. i. in discorso negozio e non ufficio, come richiesto dalla parte. In particolare, l'avviso di accertamento si diffonde sulle caratteristiche dell'immobile, intrinseche ed estrinseche, sulla zona nella quale insiste e sui criteri di comparazione con altre unità immobiliari utilizzati. Dunque, la società contribuente è stata messa in condizione di adeguatamente difendersi, come del resto dimostra la redazione di un articolato ricorso introduttivo.
Venendo più specificamente al merito, la ricorrente contesta, altresì, l'attribuzione della categoria C/1
e della classe 8 all'immobile della consistenza 179 mq. per cui è causa, in luogo di quella proposta con la
DOCFA (categoria A/10 e classe 2), adducendo nella sostanza che l'immobile è ora destinato ad ufficio.
Ritiene la Corte che l'Ufficio abbia operato correttamente. Invero, l'u. i. per cui è causa è ubicata in un edificio posto nella zona di Coverciano, in una via caratterizzata dalla presenza di una notevole quantità di negozi e attività, situata nei pressi della zona di Novoli, già dichiarata come negozio più volte precedentemente, che ha peculiarità costruttive riconducibili a tale destinazione (presenza di bagno, presenza di finiture e vetrina su strada principale), completezza impiantistica, quindi, da sempre, non può che ordinariamente e propriamente essere censito come negozio, a prescindere dall'utilizzo che l'attuale proprietà ne faccia.
Va sul punto evidenziato che la normativa catastale prevede che le unità immobiliari siano classate in base alla loro destinazione ordinaria, di talchè ciò che rileva non è la loro concreta utilizzazione economica, quanto la loro normale destinazione. Dunque, il mutamento di destinazione di una u.i. non necessariamente trova la corrispondente variazione in catasto, se non trova riscontro nella destinazione ordinaria e prevalente di unità immobiliari simili nella zona, atteso che quella catastale è una categoria ordinaria, cioè indipendente dalla destinazione urbanistica. In altri termini, la categoria catastale è una categoria ordinaria, vale a dire che essa è indipendente dalla destinazione edilizia/urbanistica (che può anche essere diversa), dipendendo esclusivamente dalle caratteristiche tipologiche proprie della unità immobiliare urbana e quindi dal suo uso appropriato conseguente.
Orbene, ritiene la Commissione che l'Ufficio abbia correttamente operato il classamento, atteso che le caratteristiche della u.i. come sopra descritte sono ordinarie per un negozio ed eccezionali per un ufficio.
Peraltro, l'Ufficio ha bene evidenziato che da un'analisi eseguita nella zona in cui è ubicato il bene di cui si discute è emerso che nel medesimo foglio sono presenti ben 191 u.i.u. collocate in categoria C/1.
Le considerazioni che precedono, dunque, impongono il rigetto del ricorso ed alla integrale soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente spese che liquida in €.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%.