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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU CH Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
DO e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Maria Pantiru
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: “1) Omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione Parte_2
pagina 1 di 5 consensuale dei coniugi;
2) Ordinare al Comune di Vaiano di annotare l'emananda sentenza di omologa a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Il Pubblico Ministero: visto del 01/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Vaiano (PO), il
29/07/2017, con matrimonio trascritto nei registri del suddetto Comune atto n. 7, parte 2, serie A, anno 2017, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione, che di seguito si trascrivono: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Prato, Via Giovanni Pascoli
n. 45, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata alla Sig.ra Parte_2
Per_
, con tutti gli arredi, dove ella continuerà a vivere con la figlia minore . 3.
[...]
Il Sig. abbandonerà la casa coniugale sita in Prato, Via Giovanni Pascoli Parte_1
45, e si trasferirà e andrà a vivere presso l'unità immobiliare sita in Vaiano (PO), Via Per_ Alessandro Manzoni n. 4. 4. La figlia minore rimane affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
nella casa familiare in Prato Via Giovanni Pascoli n. 45; i coniugi convengono
[...] che: le decisioni di maggior interesse saranno adottate dai genitori di comune accordo;
le decisioni attinenti le scelte quotidiane saranno di competenza di ciascun coniuge in ragione del temporaneo affidamento, con reciproca informazione.
5. In virtù dei rapporti di collaborazione comunque intrattenuti dai coniugi, e al fine di preservare quanto più possibile la serenità della figlia, i Sigg. e concordano che le modalità di Pt_1 Parte_2 frequentazione con entrambi i genitori si realizzeranno di comune intesa, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso, e in difetto di diverso accordo, i coniugi convengono Per_ che il padre potrà tenere la figlia presso di sé, ovvero presso l'abitazione Pt_1 familiare assegnata alla madre : per due pomeriggi alla settimana, in orari da Parte_2 concordare in funzione dei turni di lavoro del padre, per una durata di circa 3 ore;
il pagina 2 di 5 sabato oppure la domenica, nel pomeriggio dalle ore 14.00 fino all'ora di cena. Il padre
è consapevole delle allergie e delle intolleranze sviluppate dalla figlia e degli Pt_1 interventi da porre in essere in situazioni di emergenza.
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate con accordi diretti tra i genitori. A titolo puramente esemplificativo i Per_ genitori stabiliscono che la figlia trascorrerà il giorno di Natale, quello di Capodanno
e quello di Pasqua, nonché il giorno del compleanno, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Anche le vacanze scolastiche estive saranno organizzate con accordi diretti tra i genitori, in modo tale che i coniugi tengano seco la figlia, trovando un accordo sulla base della disponibilità delle ferie lavorative di entrambi i genitori.
7. Il padre Parte_1
Per_ contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i coniugi contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da specifiche del protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Prato. L'assegno unico corrisposto dall'INPS per Per_ la figlia sarà percepito interamente dalla madre .
8. Le rate del mutuo Parte_2 contratto per l'acquisto dell'immobile di proprietà comune, assegnato alla madre , Parte_2 continueranno a gravare solidalmente sui coniugi in parti uguali.
9. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comune saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. 10.Le spese di manutenzione ordinaria, le spese per utenze
(elettricità, acqua, gas, ecc.) e quelle per oneri condominiali gravanti sull'immobile di proprietà comune, assegnato alla madre , saranno a carico esclusivo della stessa Parte_2
, con le seguenti specifiche: Utenze dell'amministratore: dal mese di gennaio Parte_2
2026; Altre utenze: dal mese di settembre 2025. 11.I coniugi, entrambi titolari di proprio autonomo reddito, rinunciano reciprocamente al proprio contributo al mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e in grado di soddisfare i propri personali bisogni. 12.I coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale inter eos e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
pagina 3 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, ed Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla madre, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, sposati a Vaiano (PO) il 29/07/2017, con atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, Parte 2,
Serie A, anno 2017;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 11;
3) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte nn. 8,
9, 10, 12;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano (PO) provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 4 di 5 5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del Presidente, dott. LU
CH.
Il Presidente est.
LU CH
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU CH Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
DO e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Maria Pantiru
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: “1) Omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione Parte_2
pagina 1 di 5 consensuale dei coniugi;
2) Ordinare al Comune di Vaiano di annotare l'emananda sentenza di omologa a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Il Pubblico Ministero: visto del 01/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Vaiano (PO), il
29/07/2017, con matrimonio trascritto nei registri del suddetto Comune atto n. 7, parte 2, serie A, anno 2017, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione, che di seguito si trascrivono: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Prato, Via Giovanni Pascoli
n. 45, di proprietà comune dei coniugi, verrà assegnata alla Sig.ra Parte_2
Per_
, con tutti gli arredi, dove ella continuerà a vivere con la figlia minore . 3.
[...]
Il Sig. abbandonerà la casa coniugale sita in Prato, Via Giovanni Pascoli Parte_1
45, e si trasferirà e andrà a vivere presso l'unità immobiliare sita in Vaiano (PO), Via Per_ Alessandro Manzoni n. 4. 4. La figlia minore rimane affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
nella casa familiare in Prato Via Giovanni Pascoli n. 45; i coniugi convengono
[...] che: le decisioni di maggior interesse saranno adottate dai genitori di comune accordo;
le decisioni attinenti le scelte quotidiane saranno di competenza di ciascun coniuge in ragione del temporaneo affidamento, con reciproca informazione.
5. In virtù dei rapporti di collaborazione comunque intrattenuti dai coniugi, e al fine di preservare quanto più possibile la serenità della figlia, i Sigg. e concordano che le modalità di Pt_1 Parte_2 frequentazione con entrambi i genitori si realizzeranno di comune intesa, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso, e in difetto di diverso accordo, i coniugi convengono Per_ che il padre potrà tenere la figlia presso di sé, ovvero presso l'abitazione Pt_1 familiare assegnata alla madre : per due pomeriggi alla settimana, in orari da Parte_2 concordare in funzione dei turni di lavoro del padre, per una durata di circa 3 ore;
il pagina 2 di 5 sabato oppure la domenica, nel pomeriggio dalle ore 14.00 fino all'ora di cena. Il padre
è consapevole delle allergie e delle intolleranze sviluppate dalla figlia e degli Pt_1 interventi da porre in essere in situazioni di emergenza.
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate con accordi diretti tra i genitori. A titolo puramente esemplificativo i Per_ genitori stabiliscono che la figlia trascorrerà il giorno di Natale, quello di Capodanno
e quello di Pasqua, nonché il giorno del compleanno, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Anche le vacanze scolastiche estive saranno organizzate con accordi diretti tra i genitori, in modo tale che i coniugi tengano seco la figlia, trovando un accordo sulla base della disponibilità delle ferie lavorative di entrambi i genitori.
7. Il padre Parte_1
Per_ contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i coniugi contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da specifiche del protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Prato. L'assegno unico corrisposto dall'INPS per Per_ la figlia sarà percepito interamente dalla madre .
8. Le rate del mutuo Parte_2 contratto per l'acquisto dell'immobile di proprietà comune, assegnato alla madre , Parte_2 continueranno a gravare solidalmente sui coniugi in parti uguali.
9. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comune saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. 10.Le spese di manutenzione ordinaria, le spese per utenze
(elettricità, acqua, gas, ecc.) e quelle per oneri condominiali gravanti sull'immobile di proprietà comune, assegnato alla madre , saranno a carico esclusivo della stessa Parte_2
, con le seguenti specifiche: Utenze dell'amministratore: dal mese di gennaio Parte_2
2026; Altre utenze: dal mese di settembre 2025. 11.I coniugi, entrambi titolari di proprio autonomo reddito, rinunciano reciprocamente al proprio contributo al mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e in grado di soddisfare i propri personali bisogni. 12.I coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale inter eos e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
pagina 3 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, ed Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla madre, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, sposati a Vaiano (PO) il 29/07/2017, con atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, Parte 2,
Serie A, anno 2017;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 11;
3) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte nn. 8,
9, 10, 12;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano (PO) provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 4 di 5 5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del Presidente, dott. LU
CH.
Il Presidente est.
LU CH
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5