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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
ST AS presso il quale elettivamente domicilia in Ischia alla Trav. Via Giovan
Battista Vico n.11
E
(nato a [...] -NA- l'11.02.1990 - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANSI GIANCARLO e dall'avv.LUISA MATTERA presso i quali elettivamente domicilia in Ischia ( NA) alla Via
ON MA n.198
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 10.02.2025 Parte_1 Parte_2
, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati due
[...]
Per_ figli: (26.03.2015) e (12.05.2021) e che da tempo era cessata la loro convivenza, Per_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a disciplinare compiutamente i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di integrare i tempi di permanenza dei minori presso il padre, acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la disciplina genitoriale sui minori in conformità ai patti originariamente intercorsi tra loro e successivamente rimodulati.
Le parti chiedevano recepirsi le seguenti condizioni:
Per_ I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_3 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno la presso la madre in Barano d'Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi, n. 27.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Il padre potrà tenere con sé i minori ogni settimana, ovvero il martedì ed il venerdì dalle ore
15:00 alle ore 20:00, mentre, a week end alternati, potrà tenere i bambini con sé dalle ore 9:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica.
I minori comunque trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale, Santo Stefano e
Capodanno con la madre, mentre il giorno di Natale ed il 31 dicembre con il padre;
per le festività pasquali, invece, trascorreranno, sempre ad anni alterni, la Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre.
2 In base ai rispettivi impegni, tale calendario potrà essere modificato su accordo dei genitori.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Il sig. , si obbliga a corrispondere alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (euro seicento/00) mensili, inoltre la signora beneficia dell'assegno “Unico e Universale” dell'importo di euro Parte_1
398,00 (trecentovovantotto/00) mensile.
Il suddetto importo, così come sopra determinato, continuerà ad essere versato dal sig. Pt_2 mediante bonifico ordinario su Postepay Evolution - IBAN [...] intestata alla signora entro e non oltre il giorno dodici di ogni Parte_1 mese.
Le parti specificano che, nella determinazione dell'assegno, si è già tenuto conto che la medesima signora corrisponde un canone di locazione per l'appartamento dove coabita con i Parte_1 figli.
La somma dovuta a titolo di assegno sarà aggiornata annualmente, a partire dal 2025, in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie, Pt_2 ossia alle spese scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle indispensabili e necessarie per lo sviluppo culturale e psicofisico dei minori e per le esigenze di vita sociale e di relazione degli stessi (e cioè iscrizioni a palestre, corsi scolastici etc.).
La signora avrà diritto ad avere, il rimborso in ragione della metà delle Parte_1 suddette spese straordinarie sostenute, se previamente concordate – anche mediante messaggistica telefonica - e, in ogni caso, documentate (esibizione fatture e scontrini di acquisto, recanti il codice fiscale della minore).Ove arbitrariamente la stessa dovesse effettuare spese straordinarie che impongono il consenso del padre, senza preventivamente coinvolgerlo, i relativi costi rimarranno esclusivamente a suo carico.
Il sig. sarà tenuto a comunicare sempre il suo recapito telefonico, nonché ogni Parte_2 spostamento in altra località – da concordare preventivamente - quando i minori sono con lui;
analogo obbligo graverà sulla signora Parte_1
3 Entrambi si impegnano, altresì, a comunicare l'uno all'altro, entro il termine di giorni tre, un eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti esprimono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, con inserimento dei minori nei rispettivi passaporti.
Le spese del presente giudizio resteranno compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
1.omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
ST AS presso il quale elettivamente domicilia in Ischia alla Trav. Via Giovan
Battista Vico n.11
E
(nato a [...] -NA- l'11.02.1990 - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANSI GIANCARLO e dall'avv.LUISA MATTERA presso i quali elettivamente domicilia in Ischia ( NA) alla Via
ON MA n.198
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 10.02.2025 Parte_1 Parte_2
, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati due
[...]
Per_ figli: (26.03.2015) e (12.05.2021) e che da tempo era cessata la loro convivenza, Per_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a disciplinare compiutamente i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di integrare i tempi di permanenza dei minori presso il padre, acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la disciplina genitoriale sui minori in conformità ai patti originariamente intercorsi tra loro e successivamente rimodulati.
Le parti chiedevano recepirsi le seguenti condizioni:
Per_ I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_3 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno la presso la madre in Barano d'Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi, n. 27.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Il padre potrà tenere con sé i minori ogni settimana, ovvero il martedì ed il venerdì dalle ore
15:00 alle ore 20:00, mentre, a week end alternati, potrà tenere i bambini con sé dalle ore 9:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica.
I minori comunque trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale, Santo Stefano e
Capodanno con la madre, mentre il giorno di Natale ed il 31 dicembre con il padre;
per le festività pasquali, invece, trascorreranno, sempre ad anni alterni, la Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre.
2 In base ai rispettivi impegni, tale calendario potrà essere modificato su accordo dei genitori.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Il sig. , si obbliga a corrispondere alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (euro seicento/00) mensili, inoltre la signora beneficia dell'assegno “Unico e Universale” dell'importo di euro Parte_1
398,00 (trecentovovantotto/00) mensile.
Il suddetto importo, così come sopra determinato, continuerà ad essere versato dal sig. Pt_2 mediante bonifico ordinario su Postepay Evolution - IBAN [...] intestata alla signora entro e non oltre il giorno dodici di ogni Parte_1 mese.
Le parti specificano che, nella determinazione dell'assegno, si è già tenuto conto che la medesima signora corrisponde un canone di locazione per l'appartamento dove coabita con i Parte_1 figli.
La somma dovuta a titolo di assegno sarà aggiornata annualmente, a partire dal 2025, in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie, Pt_2 ossia alle spese scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle indispensabili e necessarie per lo sviluppo culturale e psicofisico dei minori e per le esigenze di vita sociale e di relazione degli stessi (e cioè iscrizioni a palestre, corsi scolastici etc.).
La signora avrà diritto ad avere, il rimborso in ragione della metà delle Parte_1 suddette spese straordinarie sostenute, se previamente concordate – anche mediante messaggistica telefonica - e, in ogni caso, documentate (esibizione fatture e scontrini di acquisto, recanti il codice fiscale della minore).Ove arbitrariamente la stessa dovesse effettuare spese straordinarie che impongono il consenso del padre, senza preventivamente coinvolgerlo, i relativi costi rimarranno esclusivamente a suo carico.
Il sig. sarà tenuto a comunicare sempre il suo recapito telefonico, nonché ogni Parte_2 spostamento in altra località – da concordare preventivamente - quando i minori sono con lui;
analogo obbligo graverà sulla signora Parte_1
3 Entrambi si impegnano, altresì, a comunicare l'uno all'altro, entro il termine di giorni tre, un eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti esprimono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, con inserimento dei minori nei rispettivi passaporti.
Le spese del presente giudizio resteranno compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
1.omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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