CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 17882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17882 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/s4antite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17882 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, avanzata nell'interesse di PI RI, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen., rispetto al quale veniva dichiarato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone (sentenza del 10 marzo 2020) non punibile perché non imputabile al momento del fatto. Gli era, pertanto, applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di cura e custodia. 2. Il Giudice della riparazione ha negato l'invocata riparazione sulla base del principio per il quale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale disciplinate dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente. 3. Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del RI mediante l'articolazione di tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate dalla difesa e circa le ragioni per le quali è stata applicata e mantenuta la misura cautelare, anche dopo la sentenza di assoluzione. Nella condotta dell'istante infatti non vi erano stati né dolo né colpa, poiché egli non si era reso conto delle sue azioni e delle loro conseguenze. La difesa sostiene che non sia stato rispettato il principio di proporzionalità, come interpretato dalla Cedu;
3.2. Mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate della difesa relativamente alla ricostruzione dei fatti ed alla presenza di tutti i requisiti indicati dal legislatore per proporre l'istanza di equa riparazione. Ribadendo in parte quanto affermato nel primo motivo, la difesa sostiene che il fatto, così come rappresentato dalle persone offese, è stato evidentemente commesso con modalità non normali e che l'imputato appariva in stato confusionale, tanto gli agenti quanto al Giudice in sede di interrogatorio. Si lamenta poi che, anche dopo la definizione del processo penale, il RI non sia stato rimesso subito in libertà: su tale profilo la Corte territoriale ha taciuto. Evidenzia la difesa che le cause di proscioglimento dell'imputato erano diagnosticabili sin dal momento di applicazione della misura cautelare, essendo da subito chiaro che il RI non era in sé al momento della commissione del fatto. Il caso di specie rientrerebbe in un'ipotesi di ingiustizia 2 formale, attesa la mancanza delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 312 cod. proc. pen.; 3.3. Difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., lamentandosi che, pur in presenza di sentenza di non luogo a procedere, la Corte territoriale abbia rigettato l'istanza di equa riparazione. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Il 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che, in principalità, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del secondo motivo, relativo all'omessa liberazione a seguito della perdita di efficacia della misura carceraria, determina l'accoglimento del ricorso. 2. Si legge invero nel provvedimento impugnato che, in data 10 marzo 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto perché non imputabile al momento del fatto e gli applicava la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di cura e custodia, misura di sicurezza che tuttavia veniva disposta solo il 16 ottobre 2020 dal giudice di sorveglianza. Nel caso di specie, veniva quindi dichiarata l'inefficacia della misura cautelare con sottoposizione dell'imputato ad una misura di sicurezza, la quale era però disposta a distanza di mesi. Si versa, pertanto, in un'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., atteso che, dichiarata l'inefficacia della misura, si è protratta una detenzione in carcere senza titolo prima del trasferimento del soggetto alla casa di cura e custodia. Stabilisce invero l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va riconosciuto anche in favore del prosciolto per qualsiasi causa che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Il Collegio osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il Giudice della riparazione ha del tutto omesso di valutare il fatto, rilevante, che sia stata mantenuta la 3 custodia in carcere nonostante fosse stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare in essere e disposta l'applicazione della misura di sicurezza. Non è stato pertanto valutato il profilo dell'ingiustizia formale derivante per l'appunto dall'anzidetta caducazione dell'efficacia della misura cautelare, avendo il Giudice della riparazione fatto esclusivo riferimento alla insussistenza delle formule di proscioglimento prevista dal comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, analogamente, Sez. 4, n. 17192 del 18/01/2017, Nazir, Rv. 269521). 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui va demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 5 febbraio 2025 Il Consigliere estensore
lette/s4antite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17882 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, avanzata nell'interesse di PI RI, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen., rispetto al quale veniva dichiarato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone (sentenza del 10 marzo 2020) non punibile perché non imputabile al momento del fatto. Gli era, pertanto, applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di cura e custodia. 2. Il Giudice della riparazione ha negato l'invocata riparazione sulla base del principio per il quale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale disciplinate dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente. 3. Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del RI mediante l'articolazione di tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate dalla difesa e circa le ragioni per le quali è stata applicata e mantenuta la misura cautelare, anche dopo la sentenza di assoluzione. Nella condotta dell'istante infatti non vi erano stati né dolo né colpa, poiché egli non si era reso conto delle sue azioni e delle loro conseguenze. La difesa sostiene che non sia stato rispettato il principio di proporzionalità, come interpretato dalla Cedu;
3.2. Mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate della difesa relativamente alla ricostruzione dei fatti ed alla presenza di tutti i requisiti indicati dal legislatore per proporre l'istanza di equa riparazione. Ribadendo in parte quanto affermato nel primo motivo, la difesa sostiene che il fatto, così come rappresentato dalle persone offese, è stato evidentemente commesso con modalità non normali e che l'imputato appariva in stato confusionale, tanto gli agenti quanto al Giudice in sede di interrogatorio. Si lamenta poi che, anche dopo la definizione del processo penale, il RI non sia stato rimesso subito in libertà: su tale profilo la Corte territoriale ha taciuto. Evidenzia la difesa che le cause di proscioglimento dell'imputato erano diagnosticabili sin dal momento di applicazione della misura cautelare, essendo da subito chiaro che il RI non era in sé al momento della commissione del fatto. Il caso di specie rientrerebbe in un'ipotesi di ingiustizia 2 formale, attesa la mancanza delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 312 cod. proc. pen.; 3.3. Difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., lamentandosi che, pur in presenza di sentenza di non luogo a procedere, la Corte territoriale abbia rigettato l'istanza di equa riparazione. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Il 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che, in principalità, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del secondo motivo, relativo all'omessa liberazione a seguito della perdita di efficacia della misura carceraria, determina l'accoglimento del ricorso. 2. Si legge invero nel provvedimento impugnato che, in data 10 marzo 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto perché non imputabile al momento del fatto e gli applicava la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di cura e custodia, misura di sicurezza che tuttavia veniva disposta solo il 16 ottobre 2020 dal giudice di sorveglianza. Nel caso di specie, veniva quindi dichiarata l'inefficacia della misura cautelare con sottoposizione dell'imputato ad una misura di sicurezza, la quale era però disposta a distanza di mesi. Si versa, pertanto, in un'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., atteso che, dichiarata l'inefficacia della misura, si è protratta una detenzione in carcere senza titolo prima del trasferimento del soggetto alla casa di cura e custodia. Stabilisce invero l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va riconosciuto anche in favore del prosciolto per qualsiasi causa che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Il Collegio osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il Giudice della riparazione ha del tutto omesso di valutare il fatto, rilevante, che sia stata mantenuta la 3 custodia in carcere nonostante fosse stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare in essere e disposta l'applicazione della misura di sicurezza. Non è stato pertanto valutato il profilo dell'ingiustizia formale derivante per l'appunto dall'anzidetta caducazione dell'efficacia della misura cautelare, avendo il Giudice della riparazione fatto esclusivo riferimento alla insussistenza delle formule di proscioglimento prevista dal comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, analogamente, Sez. 4, n. 17192 del 18/01/2017, Nazir, Rv. 269521). 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui va demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 5 febbraio 2025 Il Consigliere estensore