CASS
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 24306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24306 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'inammissibilità; udito il difensore, AVV. LUIGI LUPPINO che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento ha parzialmente annullato l'ordinanza genetica, che aveva applicato nei confronti di CC SC la misura cautelare massima (poi ridotta ad obbligo di presentazione) per 14 capi di detenzione e porto illegale di armi (artt. 2 e 4 I. 895/67). I capi originariamente ascritti all'indagato erano i numeri 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190. La sentenza rescindente (n.4639/2024 del 21/12/2023) aveva 'salvato' la valutazione indiziaria solamente per i capi 166, 169 e 170, rinviando al Tribunale di Catanzaro per nuova valutazione dei capi 167, 168, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190. Tra questi ultimi capi, il Tribunale rilevava preliminarmente l'impossibilità di integrare la motivazione in relazione a tre capi (167, 168 e 189) per i quali già la Cassazione aveva segnalato il difetto di una reale motivazione "dal momento che i brani di conversazione intercettate pertinenti non posseggono nemmeno quel minimo di efficacia dimostrativa che varrebbe a sopperire all'assenza di argomentazioni di supporto". I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24306 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 Tra i rimanenti capi (171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 190), l'ordinanza individua ulteriormente il 171 ed il 182 come carenti dal punto di vista indiziario mentre conferma l'ordinanza genetica in relazione ai restanti sei (174, 175, 177, 179, 184, 190), ritenendo altresì sussistenti le esigenze cautelari. 2. Con il ricorso si formulano due motivi, l'uno incentrato sui vizi motivazionali inerenti alla valutazione di gravità indiziaria per i sei capi di imputazione confermati e l'altro basato sul violazione di legge in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su due motivi manifestamente infondati e generici. 2. Il primo motivo è approssimativo fin dalla intestazione. Infatti, si denunzia genericamente la carenza della motivazione, categoria inesistente nel novero dei vizi denunciabili ex art.606 lett. e, c.p.p. e che allude ad un (indefinito) difetto o insoddisfacente esito della valutazione giudiziale, cioè la merito della decisione, che, come noto, non può, di per sé, essere rimesso in discussione in questa sede. Il motivo, poi,denuncia alternativamente illogicità e/o (così nel testo, n.d.r.) omissione di motivazione, senza rilevare (i) che il vizio motivazionale previsto dalla norma sopra citata è la manifesta illogicità e non la semplice illogicità e (ii) che vi è una inevitabile contraddizione tra i due concetti per l'evidente ragione che, per la contradizion che noi consente, non può essere omessa una motivazione che è illogica. Questa premessa non è fine a se stessa, ma allude al fatto che, in realtà,quanto si lamenta così confusamente in questa sede non assurge ad una questione di diritto ma rimane ancorato al fatto, perché, come spesso accade, non è chiaro il limite entro cui un provvedimento possa essere portato all'attenzione di questa Corte la cui funzione è assicurare la nomofilachia, cioè la corretta applicazione del diritto, e non un terzo grado di giudizio. 3. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti 2 Il Presidente DR EL che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 4. Ciò premesso sul piano metodologico, da sé sufficiente a decretare la inammissibilità dei motivi, in quanto presentati in casi non consentiti (art.606, comma 3, c.p.p.), deve sancirsi, in relazione al primo di essi, anche la genericità. Infatti, in forza di una lettura del tutto riduttiva degli elementi offerti dal Tribunale di Catanzaro a giustificare la nuova valutazione sui singoli capi di imputazione, il ricorso rinunzia a confrontarsi con la complessiva argomentazione, condannandosi': in parte qua, all'inammissibilità. Infatti, il ricorso omette ogni riferimento al provvedimento impugnato nelle parti in cui si specificano le ragioni per cui deve ritenersi che le conversazioni si riferissero ad armi vere e non ad armi giocattolo. In tale ipotesi, pertanto, il motivo è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Esso è non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 5. Anche in relazione al secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, il motivo più che denunciare un vizio di legittimità, pretende che la Corte si sostituisca al giudice di merito nella valutazione della gravità del pericolo di recidiva. Ciò è precluso dal sistema, in presenza di una decisione di cui si contesta, nuovamente, la motivazione attraverso il prisma di una presunta violazione di legge che non viene nemmeno esplicitata. 6. Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così eciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Con igliere relat re Fra c sco Fiori
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'inammissibilità; udito il difensore, AVV. LUIGI LUPPINO che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento ha parzialmente annullato l'ordinanza genetica, che aveva applicato nei confronti di CC SC la misura cautelare massima (poi ridotta ad obbligo di presentazione) per 14 capi di detenzione e porto illegale di armi (artt. 2 e 4 I. 895/67). I capi originariamente ascritti all'indagato erano i numeri 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190. La sentenza rescindente (n.4639/2024 del 21/12/2023) aveva 'salvato' la valutazione indiziaria solamente per i capi 166, 169 e 170, rinviando al Tribunale di Catanzaro per nuova valutazione dei capi 167, 168, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190. Tra questi ultimi capi, il Tribunale rilevava preliminarmente l'impossibilità di integrare la motivazione in relazione a tre capi (167, 168 e 189) per i quali già la Cassazione aveva segnalato il difetto di una reale motivazione "dal momento che i brani di conversazione intercettate pertinenti non posseggono nemmeno quel minimo di efficacia dimostrativa che varrebbe a sopperire all'assenza di argomentazioni di supporto". I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24306 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/05/2024 Tra i rimanenti capi (171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 190), l'ordinanza individua ulteriormente il 171 ed il 182 come carenti dal punto di vista indiziario mentre conferma l'ordinanza genetica in relazione ai restanti sei (174, 175, 177, 179, 184, 190), ritenendo altresì sussistenti le esigenze cautelari. 2. Con il ricorso si formulano due motivi, l'uno incentrato sui vizi motivazionali inerenti alla valutazione di gravità indiziaria per i sei capi di imputazione confermati e l'altro basato sul violazione di legge in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su due motivi manifestamente infondati e generici. 2. Il primo motivo è approssimativo fin dalla intestazione. Infatti, si denunzia genericamente la carenza della motivazione, categoria inesistente nel novero dei vizi denunciabili ex art.606 lett. e, c.p.p. e che allude ad un (indefinito) difetto o insoddisfacente esito della valutazione giudiziale, cioè la merito della decisione, che, come noto, non può, di per sé, essere rimesso in discussione in questa sede. Il motivo, poi,denuncia alternativamente illogicità e/o (così nel testo, n.d.r.) omissione di motivazione, senza rilevare (i) che il vizio motivazionale previsto dalla norma sopra citata è la manifesta illogicità e non la semplice illogicità e (ii) che vi è una inevitabile contraddizione tra i due concetti per l'evidente ragione che, per la contradizion che noi consente, non può essere omessa una motivazione che è illogica. Questa premessa non è fine a se stessa, ma allude al fatto che, in realtà,quanto si lamenta così confusamente in questa sede non assurge ad una questione di diritto ma rimane ancorato al fatto, perché, come spesso accade, non è chiaro il limite entro cui un provvedimento possa essere portato all'attenzione di questa Corte la cui funzione è assicurare la nomofilachia, cioè la corretta applicazione del diritto, e non un terzo grado di giudizio. 3. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti 2 Il Presidente DR EL che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 4. Ciò premesso sul piano metodologico, da sé sufficiente a decretare la inammissibilità dei motivi, in quanto presentati in casi non consentiti (art.606, comma 3, c.p.p.), deve sancirsi, in relazione al primo di essi, anche la genericità. Infatti, in forza di una lettura del tutto riduttiva degli elementi offerti dal Tribunale di Catanzaro a giustificare la nuova valutazione sui singoli capi di imputazione, il ricorso rinunzia a confrontarsi con la complessiva argomentazione, condannandosi': in parte qua, all'inammissibilità. Infatti, il ricorso omette ogni riferimento al provvedimento impugnato nelle parti in cui si specificano le ragioni per cui deve ritenersi che le conversazioni si riferissero ad armi vere e non ad armi giocattolo. In tale ipotesi, pertanto, il motivo è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Esso è non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 5. Anche in relazione al secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, il motivo più che denunciare un vizio di legittimità, pretende che la Corte si sostituisca al giudice di merito nella valutazione della gravità del pericolo di recidiva. Ciò è precluso dal sistema, in presenza di una decisione di cui si contesta, nuovamente, la motivazione attraverso il prisma di una presunta violazione di legge che non viene nemmeno esplicitata. 6. Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così eciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Con igliere relat re Fra c sco Fiori