Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Sentenza 4 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2026REG.PROV.COLL.
N. 08046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8046 del 2024, proposto dal signor VA RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Napolitano in Roma, via Pietro Antonio Micheli, n. 49;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, 4 settembre 2024 n. 2364, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. TE HE e udito, per la parte appellante, l’avvocato Giuseppe Russo. Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la causa venga decisa senza la previa discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, 4 settembre 2024 n. 2364, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 2010/2023) volto a chiedere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza del 22 luglio 2023, con cui veniva disposta la destituzione “ dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza a decorrere dal 5 febbraio 2020, ai sensi dell''art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del citato d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell'’unita deliberazione del 26 giugno 2023, che si intendono integralmente trascritti ”; b) la deliberazione in data 26 giugno 2023 del Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Milano.
2. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- il signor VA RA, all’epoca dei fatti qui oggetto di contenzioso, era agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Milano;
- accadeva che nel luglio del 2019 una persona lasciava il proprio portafoglio all’interno di un taxi e l’autista lo consegnava al corpo di guardia del Posto di Polizia della Questura di Milano, sicché detto oggetto veniva trasmesso al Commissariato Garibaldi-Venezia per essere restituito al legittimo proprietario;
- quest’ultimo, recuperando l’oggetto, si accorgeva e denunciava di avere ricevuto un portafoglio diverso (e di minor pregio) rispetto a quello smarrito e di rinvenire soltanto dieci euro in luogo dei duecentocinquanta che aveva riposto nel suo portafoglio;
- all’esito delle indagini svolte in seguito alla denuncia sporta, emergeva il coinvolgimento dell’agente RA negli accadimenti di cui sopra, di conseguenza egli veniva sottoposto a procedimento penale che si concludeva con sentenza del Tribunale penale di Milano, in data 29 aprile 2021, di condanna nei suoi confronti ad anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato), 479 c.p. in relazione all’art. 476, commi 1 e 2, c.p. (falso ideologico e materiale in atto pubblico) nonché all’art. 375 c.p. (depistaggio), per essersi appropriato del portafoglio del denunciante e aver falsificato il verbale successivamente redatto, mentre veniva assolto dall’accusa di sottrazione del denaro. La sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Milano (con sentenza 15 marzo 2022 n. 1828). La sentenza di condanna diventava definitiva in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione in seguito alla sentenza della Corte di cassazione 27 gennaio 2023 n. 7572;
- seguiva l’avvio di un procedimento disciplinare a carico dell’agente che si concludeva con la proposta del Consiglio di disciplina che valutava di infliggere al signor RA la sanzione della destituzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Detta sanzione era poi formalmente irrogata con provvedimento, adottato in data 22 luglio 2023 dal Capo della Polizia, di destituzione dal servizio a decorrere dal 5 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 7 nn. 1 (atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale), 2 (atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento), 3 (grave abuso di autorità o di fiducia) e 4 (dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati) del d.P.R. 737/1981.
3. – Nei confronti del suddetto provvedimento sanzionatorio era proposto ricorso al TAR per la Lombardia da parte del signor RA, il quale contestava la legittimità di detto provvedimento per plurimi motivi [in sintesi e esemplificando per titoli: I. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7, 13, 19, 20 e 21 d.P.R. 25.10.1981, n. 737. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.p.; II. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7, 13, 19, 20 e 21 d.P.R. 25.10.1981, n. 737. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità; III. violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità. Disparità di trattamento; IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. 25.10.1981, n. 737. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità; V. difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto e carenza di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità; VI. violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. 25.10.1981, n. 737. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità].
I motivi dedotti erano scrutinati unitariamente dal TAR per la Lombardia e venivano ritenuti infondati sicché, con sentenza 4 settembre 2024 n. 2364, il proposto ricorso veniva respinto.
4. – Il signor VA RA propone ora appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per plurime ragioni che qui di seguito si sintetizzano:
- sotto un primo versante la sentenza deve essere riformata in quanto il primo giudice non ha saputo cogliere l’illegittimità del provvedimento di destituzione per travisamento dei fatti, difetto e carenza di istruttoria e di motivazione in cui è incorsa l’amministrazione, sotto il profilo della rilevanza assunta, ai fini della destituzione, della sottrazione della somma di denaro asseritamente contenuta nel portafoglio, incolpazione rispetto alla quale l’odierno appellante è stato assolto in sede penale. Conseguentemente, atteso che la decisione di sanzionare così gravemente il dipendente è stata assunta per punire un comportamento grave caratterizzato proprio dall’appropriazione del denaro, una volta caduta tale accusa non vi era più spazio per infliggere una sanzione così tranciante. Peraltro – e questo costituisce un punto rilevante della illegittimità sia della delibera del Consiglio di disciplina sia del decreto di destituzione – nel corso del procedimento disciplinare la realizzazione delle condotte attive imputate al RA, consistenti nell’aver “ messo all’interno ” del portafoglio ovvero “ inserito ” nello stesso dieci euro lasciando così duecentoquaranta euro in meno attraverso una “ sottrazione di denaro ”, non è stata provata dall’amministrazione proprio perché, a differenza di quanto erroneamente affermato dal giudice di primo grado (e ancora prima nei provvedimenti impugnati in quella sede), il verificarsi di tali condotte non è stato per nulla accertato come effettivamente realizzatosi dal giudice penale;
- per un secondo e conseguente profilo l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori è resa evidente dall’errata applicazione della previsione recata dall’art. 653 c.p.p. secondo la quale “ la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso ”;
- ne consegue ancora che anche il primo giudice ha erroneamente ritenuto corretta la motivazione contenuta nei due atti dell’amministrazione impugnati, tralasciando di considerare che non avrebbe dovuto essere assegnato alcun rilievo alla contestazione circa la sottrazione del denaro, visto che per tale fatto l’incolpato era stato assolto, sicché il TAR avrebbe dovuto far discendere l’illegittimità dei due provvedimenti proprio dalla circostanza che dal suddetto fatto, irrilevante in sede penale, è derivato il presupposto della destituzione;
- d’altronde nella motivazione dei provvedimenti sanzionatori non vi è alcuna traccia di una valutazione di proporzionalità in relazione ai fatti realmente accertati come effettivamente commessi dall’incolpato e alla grave sanzione disciplinare della destituzione a lui inflitta dall’amministrazione di appartenenza, tenuto conto che in più parti della sentenza si fa espresso riferimento a una “valutazione complessiva” della condotta tenuta dal signor RA;
- non miglior sorte è destinata a avere, ad avviso dell’appellante, la sentenza di primo grado nei capi in cui ha ritenuto di non dover condividere gli ultimi tre motivi del ricorso proposto in quella sede [vale a dire il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso e nello specifico la circostanza che la sanzione della destituzione fosse stata irrogata senza aver tenuto conto delle circostanze attenuanti riconosciute dal giudice penale, della giovane età, della minima anzianità di servizio e della qualifica non elevata (quarto motivo), del clamor fori per condotte non compiute (quinto motivo) e del pentimento (sesto motivo)]. Peraltro, ricorda l’appellante, già con il secondo motivo di ricorso era stata sottoposta all’attenzione del TAR la questione della illegittimità dei provvedimenti sanzionatori collegata alla circostanza che l’amministrazione aveva adottato la più grave sanzione della destituzione senza optare, o almeno verificarne la possibilità nel rispetto del principio della gradualità, per una sanzione, comunque afflittiva, ma meno grave in assoluto. Lamenta l’appellante che il TAR ha finito con lo scrutinare congiuntamente i suddetti motivi senza però esaminarli analiticamente. Nello specifico la “ la sentenza nulla dice (a) sulla circostanza che la valutazione complessiva della condotta da parte del Giudice penale era stata tale da determinare comunque il riconoscimento di tutte le circostanze attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, (b) sulla qualifica non elevata dell’agente e minima anzianità di servizio, (c) sul pentimento mostrato dallo stesso ” (così, testualmente, a pag. 14 dell’atto di appello). Sotto tale complessivo profilo la sentenza va considerata affetta da difetto di valutazione e comunque gli argomenti utilizzati dal primo giudice per confutare le prospettazioni di parte ricorrente sono da considerarsi “fuori tiro”, tenuto conto che egli neppure ha ritenuto di prendere in considerazione il “peso” che aveva avuto il clamore mediatico della vicenda accompagnato dalla diffusione di notizie non veritiere e riferite al capo di incolpazione per il quale il RA è stato assolto.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza fatta oggetto di appello e l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
5. – Si è costituito nel presente giudizio di appello il Ministero dell’interno contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame, attesa la infondatezza di tutti i motivi di appello che lo sorreggono.
In particolare, a sostegno delle proprie difese, l’Avvocatura dello Stato ricorda che “ risulta pacifico dagli atti di causa che l’Amministrazione avesse piena consapevolezza che in sede penale non fosse stata provata la sottrazione della - peraltro esigua - somma di denaro; di talché tale circostanza ha assunto nel procedimento disciplinare un rilievo del tutto marginale, fondandosi, invero, il provvedimento di destituzione sulla condotta complessivamente illecita dell’appellante e, quindi, sull’accertata commissione da parte del medesimo altri reati, peraltro ben più gravi e in danno della p.a. ” (così, testualmente, a pag. 3 della memoria).
In conclusione l’amministrazione appellata chiede la reiezione del mezzo di gravame proposto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le parti hanno poi depositato memoria (la parte appellante) e nota d’udienza (l’amministrazione appellata) confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.
6. – Il Collegio ritiene che sia necessario, preliminarmente, esaminare il contenuto della motivazione che accompagna i due provvedimenti impugnati in primo grado, atteso che sulla sua legittimità si concentrano la maggior parte delle doglianze dell’appellante.
In primo luogo viene in emersione la motivazione del provvedimento assunto dal Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura di Milano (atto prodromico, nella sequenza procedimentale disciplinare, all’adozione del successivo decreto di destituzione) all’interno del quale possono cogliersi alcuni passaggi decisivi per la definizione della presente controversia in considerazione dei motivi di impugnazione riproposti nella sede di appello. In particolare dalla lettura del provvedimento di cui sopra emerge che l’organo della procedura disciplinare, facendo riferimento agli esiti del giudizio penale e, in particolare, alla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano (le parti successivamente virgolettate sono tratte da quanto testualmente contenuto nel provvedimento del Consiglio provinciale di disciplina):
- ha evidenziato l’ingiustificabile comportamento tenuto nella specie dal signor RA nella gestione della fase di acquisizione del portafoglio smarrito, non giustificata dalla giovane età e dalla non datata permanenza in servizio, atteso che egli, proprio a cagione della sua inesperienza, bene avrebbe potuto informarsi, nell’immediatezza degli eventi, circa la prassi consolidata “ per la quale il personale di vigilanza deve identificare compiutamente la persona che consegna gli oggetti che ha rinvenuto, redigere il verbale di rinvenimento e conservazione degli oggetti e relazione di servizio, infine consegnare il materiale e gli atti redatti presso l'Ufficio reperti della III Sezione UPG (che svolge servizio durante le intere 24 ore) per la successiva restituzione all'avente diritto ”. Comportamento ragionevole che avrebbe dovuto mettere in atto il RA nell’esatto momento in cui si è trovato a gestire la fase di consegna del portafoglio smarrito e non successivamente, come egli nel corso del procedimento ha sostenuto di aver fatto (rivolgendosi al capoposto), al fine di ottemperare pienamente e correttamente alla gestione della consegna del portafoglio e del denaro in esso contenuto e, quindi, redigendo immediatamente il verbale di consegna e non, come poi è comprovato si sia verificato, raccogliendo il racconto di quanto precedentemente avvenuto “ in un atto riportante circostanze false come quelle poi inserite nel verbale redatto, smentite chiaramente dai sistema di videosorveglianza (…) ”, né nell'appropriazione del portafoglio e nella sostituzione con altro oggetto;
- ha quindi messo in luce una rilevante serie di comportamenti antigiuridici attribuibili all’incolpato, non avendo “ provveduto ad identificare il tassista che gli aveva consegnato il portafoglio rinvenuto, redigendo contestualmente il relativo verbale ”, dichiarando “ il falso, attestando di averlo rinvenuto, peraltro in orario diverso, sulla pubblica via dinnanzi alla Questura ”, tutto ciò “ pur in presenza di sistemi di videosorveglianza, le cui immagini hanno clamorosamente smentito la narrazione, della cui presenza l'incolpato ha dichiarato essere ben consapevole in sede di seconda riunione ”, arrivando addirittura a “ attribuire la responsabilità di quanto accaduto ad un collega, dichiarandosi assolutamente estraneo alla vicenda ”.
La ricostruzione dei fatti come sopra riferiti e contenuti nella motivazione del provvedimento del Consiglio provinciale di disciplina sono pienamente aderenti a quanto la Corte d’Appello di Milano ha illustrato nel condividere la ricostruzione già fatta propria dal giudice dell’udienza preliminare nella sentenza penale di primo grado, in particolare con riferimento alla palese e significativa violazione del “ protocollo relativo al servizio di vigilanza e controllo, che impone a tutti gli agenti in servizio di identificare tutte le persone che si presentano al Corpo di Guardia presso la Questura ”, puntualizzando che il comportamento del RA si rappresenta come “ una macroscopica violazione di un elementare dovere d'ufficio, per giustificare la quale non vale certo invocare l'inesperienza dell'imputato - peraltro in servizio dal 13.6.2018, ossia da oltre un anno - rispetto ad un adempimento di intuitiva rilevanza, essendo l'identificazione del soggetto consegnante l'oggetto smarrito di essenziale importanza per ogni successivo e doveroso accertamento ” e segnalando come “(n) emmeno la presenza delle telecamere ha indotto il RA a desistere dal proposito criminoso, verosimilmente confidando nella bontà e inattaccabilità del suo piano ” (punto 4.3.1 della sentenza della Corte d’Appello).
7. - Va poi osservato che dalla lettura della motivazione dell’atto assunto dal Consiglio provinciale di disciplina non si percepisce una centralità della questione attinente alla sottrazione di denaro dal portafoglio e quindi una riconducibilità a tale incolpazione, poi caduta in sede penale, per considerare grave la condotta del RA tanto da ritenere giustificata nei suoi confronti la grave sanzione della destituzione.
Puntualizzato che anche la Corte d’Appello di Milano in più passaggi della sentenza attribuisce comunque rilievo all’iniziale contestazione a carico dell’imputato della appropriazione della somma di denaro che il proprietario affermava fosse presente nel portafoglio al momento dello smarrimento, il Consiglio provinciale di disciplina approfondisce, piuttosto, la rilevanza della condotta ascrivibile al signor RA consistente nell’aver dichiarato il falso, aver attribuito furbescamente a un collega la responsabilità per la commissione della condotta a lui riconducibile, aver contribuito alla redazione di un verbale falso e avere violato le più elementari regole di comportamento che dovrebbe assumere un agente della Polizia di Stato, in particolare quando è in servizio al “Posto di guardia”.
Sotto tale profilo la motivazione dell’organo collegiale di disciplina richiama pienamente le considerazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Milano riproducendone alcuni passaggi e, quindi, giungendo alla conclusione che “ l’incolpato ha palesemente violato le istruzioni per l'espletamento del servizio presso il Corpo di Guardia, che prevedono, fra le altre incombenze e procedure, di identificare compiutamente la persona che dovesse consegnare oggetti rinvenuti, di redigere verbale di rinvenimento e conservazione degli oggetti, di redigere relazione di servizio e di consegnare il materiale ed i relativi atti all'Ufficio Reperti per la successiva restituzione all'avente diritto, commettendo così, come sottolineato dalla citata sentenza della Il Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano del 15 marzo 2022 una “macroscopica violazione di un elementare dovere d'ufficio” .”
In conclusione per il Consiglio provinciale di disciplina il “ comportamento dell'Agente della P. S. VA CARACCIO (…) rivela la mancanza del senso dell'onore e del senso morale, si pone in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e costituisce abuso di autorità e di fiducia. Lo stesso comportamento ha arrecato (…) grave pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed è tanto profonda la “frattura” che si è determinata, da avere irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario con la stessa ”, così contravvenendo al dovere morale, etico e giuridico di improntare “ il suo operato ai più alti valori umani e sociali, nonché ai fini istituzionali dell'organizzazione a cui appartiene ”, dovendo egli, “ inoltre, con il suo comportamento, mantenere sempre alto l'onore ed il prestigio della divisa ”.
8. – A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, l’organo collegiale di disciplina ha trattato tutti i profili dell’elemento psicologico riferibile alla condotta imputata all’incolpato e ha tenuto conto di tutti i criteri che debbono accompagnare una adeguata istruttoria procedimentale nell’esercizio del potere disciplinare e che debbono illuminare la manifestazione espressa delle ragioni che inducono l’amministrazione datoriale a infliggere un determinato tipo di sanzione.
In sintesi e con riferimento alle specifiche contestazioni avanzate dall’appellante, il Consiglio provinciale di disciplina:
- ha “ tenuto ben presenti il principio di proporzionalità e quello di progressività ”, considerando che nella sentenza emessa a carico dell’agente RA la Corte d’Appello di Milano “ ha ritenuto dimostrata la responsabilità del medesimo in ordine a tutti e tre i capi d'imputazione, ritenendo, allo stesso tempo, che, pur a fronte della funzione pubblica rivestita, la giovane età e l'assenza di precedenti penali permettessero il riconoscimento delle circostanze attenuanti ”;
- sempre sullo stesso solco, ha valutato puntualmente il curriculum del RA appurando che: a) “ dal Foglio Matricolare elettronico, risulta che Agente della P. S. VA CARACCIO, dopo aver frequentato il Corso per Allievi Agenti presso l'Istituto di Polizia di Spoleto, è stato assegnato, in data 13.02.2019, alla Questura di Milano e nel primo e secondo rapporto informativo, relativi all'anno 2019 e all'anno 2020, ha riportato in entrambi la valutazione “mediocre”. ”; b) a “ carico dello stesso, in data 28.05.2020, è stata emessa dal Questore di Milano la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30, poiché l'odierno incolpato "evidenziando grave negligenza, non provvedeva a consegnare ai colleghi di volante degli atti relativi ad un arresto che dovevano essere consegnati celermente in Tribunale per il rito direttissimo" - sanzione ex art. 4 n°10 D.P.R. 737/1981 per mancanza commessa il 23.09.2019 ”; c) il RA, ancora, “ è stato destinatario anche della sanzione del Richiamo orale durante la frequenza del corso, allorquando, in data 14/09/2018, “si intratteneva con il telefono cellulare durante la lezione in auditorium tenuta dal Sig. Vicario della Questura di Perugia ”; d) dalla relazione prodotta dal dirigente dell’Ufficio Personale descrittiva del profilo personale e professionale del RA è emerso, tra l’altro, che “ (...) durante i mesi di servizio lo stesso ha svolto le mansioni affidategli con scarso impegno ” , dimostrando, dunque, nell'espletamento del servizio una condotta non ispirata alla dedizione ed al senso del dovere;
- con riferimento alla progressione della sanzione e alle ragioni che hanno condotto alla irrogazione della destituzione, l’organo collegiale di disciplina ha apertamente fatto riferimento ai trascorsi dell’agente che non sono idonei a rappresentare una adeguata figura di agente della Polizia di Stato e che, anzi, sono stati caratterizzati, nel poco tempo in cui è rimasto in servizio, dalla irrogazione a suo carico di ben due provvedimenti disciplinari. Inoltre, per quanto strettamente si riferisce alle vicende contestate, il Consiglio provinciale di disciplina ha sottolineato come “ la progressione verso una sanzione più afflittiva trova valida giustificazione nella oggettiva gravità delle plurime condotte antigiuridiche poste in essere dall'incolpato in stretta sequenza, esaminate dettagliatamente nell'odierno procedimento disciplinare. Il comportamento tenuto dall'incolpato durante tutta la vicenda pone in luce un'assoluta e pervicace refrattarietà al rispetto delle norme che regolano io status di dipendente dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, nonché la mancanza delle doti morali necessarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa. Persistendo nella sua condotta illecita il dipendente non solo ha dimostrato di agire in totale spregio dei doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento, abusando dell'autorità rivestita, ma ha anche irrimediabilmente minato il rapporto con l'Amministrazione, compromettendo il legame di fiducia necessario ad un corretto e sereno svolgimento delle funzioni che dovrebbero essergli affidate in relazione alla qualifica rivestita ”.
9. – E’ avviso del Collegio, dunque, in ragione di quanto sopra si è illustrato, relativamente al contenuto del provvedimento assunto dal Consiglio provinciale di disciplina, poi trasferito (in buona parte con la tecnica della motivazione ob relationem ) nel decreto definitivo di irrogazione della sanzione della destituzione, che nella specie siano assenti tutti i profili di censura siccome prospettati dalla parte appellante, in particolare con riguardo alle asserite mancanze di valutazione da parte del giudice di primo grado.
I provvedimenti assunti all’esito del procedimento disciplinare si mostrano, dunque, completi e esaustivi nella interezza delle rispettive motivazioni che, come pare evidente, sono state redatte all’esito di istruttorie approfondite, che non hanno trascurato di esaminare tutti i passaggi critici della vicenda, anche ai fini del corretto inquadramento delle gravi decisioni sanzionatorie assunte e della adeguata relazione tra la scelta di destituire dal servizio l’agente e la complessiva ricostruzione della vicenda nonché della valutazione della gravità della stessa e del significativo comportamento assunto dall’incolpato; che si è dimostrato essere in aperto contrasto con le più elementari regole comportamentali che debbono accompagnare lo svolgimento delle funzioni di un agente della Polizia di Stato, con ciò escludendo che sussista anche il minimo spazio per un giudizio prognostico incline ad un possibile futuro recupero del modo di comportarsi del RA nell’esercizio di una così grave e delicata funzione.
Va sul punto segnalato che il comportamento tenuto nella specie dall’amministrazione di appartenenza dell’odierno appellante si presenta perfettamente in linea con l’orientamento di questo Consiglio di Stato in materia di procedimenti disciplinari svolti a carico di agenti della Polizia di Stato. E infatti, non solo per un verso il provvedimento dell’organo collegiale di disciplina riporta in maniera specifica i fatti che hanno poi condotto alla condanna definitiva del RA in sede penale nonché, puntualmente, i passaggi maggiormente significativi delle ragioni giuridiche che hanno condotto la Corte d’Appello di Milano a ritenere responsabile dei fatti ascritti l’agente e a meritare la condanna definitiva alla pena di anni due di reclusione, così confermando l’appellata sentenza di primo grado, ma, sotto altro versante, il ridetto provvedimento reca (altrettanto puntualmente) la rilevanza disciplinare di detta condotta e la descrizione analitica delle ragioni che sorreggono il giudizio di rilevantissima incidenza negativa dell’acclarata condotta in relazione ai più elementari doveri che un agente della Polizia di Stato avrebbe dovuto assolvere in un caso come è quello avvenuto nella specie; così rivelando (ad un giudizio estimativo di carattere esclusivamente disciplinare) un palmare esempio di un comportamento che dimostra mancanza del senso dell'onore e del senso morale, comune al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e alla Polizia di Stato, che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge quando ad essi è demandato il compito di farla osservare.
Ciò basta, a avviso del Collegio, a considerare correttamente osservati dall’amministrazione appellata i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questo giudice, secondo i quali:
- il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, sebbene possa verificarne la correttezza logica e la proporzionalità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2025 n. 9217). E ciò è avvenuto, tenuto conto che, come si è sopra illustrato, i provvedimenti impugnati motivano la decisione presa in un modo tale da escludere indizi di abnormità ovvero profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, oltre ad essere evidente che non vi sia stata una applicazione meccanica delle norme, dal momento che in entrambi gli atti l’amministrazione ha considerato gli elementi del caso e li ha autonomamente valutati sotto il profilo della corrispondenza alla fattispecie sanzionatoria e che il giudizio finale è il frutto anche di una attenta valutazione dei fatti e della condotta sia sotto il profilo della proporzionalità sia della gradualità sia, ancora, della progressività della sanzione;
- come è stato chiarito da Cons. Stato, Sez. I, 8 aprile 2024 n. 457, in materia disciplinare l'obbligo motivazionale è attenuato e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare. Con riferimento al caso in oggetto, la vicenda realizzatasi e la condotta tenuta dall’agente costituiscono elementi che si collocano, per quanto si è sopra descritto, ampiamente al di fuori di qualsiasi plausibile ipotesi di attenuazione della gravità dell’intero prospetto di rilevanza disciplinare;
- d’altronde e come è ampiamente noto, ai sensi dell'art. 653, comma 1- bis , c.p.p. (secondo il quale “(l) a sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ”) all'amministrazione è preclusa la possibilità di valutare differentemente lo svolgimento storico dei fatti, la relativa qualificazione giuridica e la loro attribuibilità al soggetto incolpato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2025 n. 10388). Alla stessa spetta, invece, l'autonoma considerazione - in termini di gravità e rilevanza - di quegli stessi fatti in relazione all'applicazione della sanzione disciplinare.
Nel caso di specie, va ribadito, in relazione alla fattispecie in esame, come il provvedimento dell’organo collegiale di disciplina, le cui conclusioni sono state fatte integralmente proprie dal decreto di destituzione, sia stato preceduto da approfondita istruttoria e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come si evince dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare versati in giudizio.
10. – In conclusione, appurata la infondatezza di tutti i motivi di appello dedotti (anche sotto forma di profili generali e specifici), il mezzo di gravame proposto va respinto.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza sicché, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., esse vanno imputate a carico del signor VA RA e in favore del Ministero dell’interno, potendosi liquidare le stesse nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 8046/2024), lo respinge.
Condanna il signor VA RA a rifondere le spese del grado di appello in favore del Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , liquidate nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI LP, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
TE HE, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE HE | MI LP |
IL SEGRETARIO