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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3240/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3240/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Angela Galli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Angela Galli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 09.10.2010 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 04.10.2003 e il Persona_1 Persona_2
10.10.2013. Con provvedimento in data 13/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 11.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 09.10.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 225 P. 1 Anno 2010.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma avrà Per_2 residenza privilegiata con la madre, che rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in Viale Giovanni Fattori n. 39, il cui contratto di locazione risulta già intestato alla medesima. Anche la figlia continuerà a vivere presso la casa della madre. Quanto ai tempi di Per_1 frequentazione delle figlie, si precisa che sarà libera di frequentare le rispettive Per_1 abitazioni dei genitori come riterrà più opportuno tenendo conto dell'età e dei suoi impegni di studio, quanto a invece i genitori, per accordi intercorsi, terranno con Per_2 sé la minore secondo il seguente calendario già in atto: il padre per almeno due giorni (tendenzialmente il martedì e il giovedì) durante la settimana, oltre che un week end alternandosi con la madre dal venerdì alla domenica, tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro. Vengono fatti salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno e vorranno prendere nell'interesse dei figli minori. Lo stesso principio della alternanza verrà applicato anche durante le vacanze di Natale, di modo che il padre e la madre alternativamente di anno in anno trascorreranno con i minori, il giorno 24 (vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania e il giorno 31 dicembre e/o 1gennaio. Per le vacanze pasquali il padre e la madre trascorreranno con i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua e o di Pasquetta. Le parti concordano che la figlia minore potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane anche non continuative nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Tenuto conto della situazione lavorativa delle parti e dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore, il contributo al mantenimento ordinario necessario per le predette sarà di tipo diretto;
l'importo relativo all'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) Le parti stabiliscono inoltre che le spese straordinarie: 1) spese mediche (non coperte dal SSN), 2) scolastiche (acquisto libri e materiale di inizio anno), 3) sportive e 4) ludiche saranno ripartire rispettivamente nella quota parte pari al 50%. Le parti precisano che per le spese di cui ai punti 1) 2) 3) non necessiterà il previo accordo. Per accordi intercorsi tra le parti le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento per i figli saranno ripartite nella misura pro quota del 50% ciascuno e unitamente alle spese di natura ludica, dovranno essere preventivamente documentate e concordate ai fini del relativo rimborso. Le spese relative al canone di locazione e relative utenze della casa familiare saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno fino al mese di novembre 2025 incluso, così come le spese per la TARI anno 2024-2025.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3240/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Angela Galli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Angela Galli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 09.10.2010 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 04.10.2003 e il Persona_1 Persona_2
10.10.2013. Con provvedimento in data 13/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 11.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 09.10.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 225 P. 1 Anno 2010.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma avrà Per_2 residenza privilegiata con la madre, che rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in Viale Giovanni Fattori n. 39, il cui contratto di locazione risulta già intestato alla medesima. Anche la figlia continuerà a vivere presso la casa della madre. Quanto ai tempi di Per_1 frequentazione delle figlie, si precisa che sarà libera di frequentare le rispettive Per_1 abitazioni dei genitori come riterrà più opportuno tenendo conto dell'età e dei suoi impegni di studio, quanto a invece i genitori, per accordi intercorsi, terranno con Per_2 sé la minore secondo il seguente calendario già in atto: il padre per almeno due giorni (tendenzialmente il martedì e il giovedì) durante la settimana, oltre che un week end alternandosi con la madre dal venerdì alla domenica, tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro. Vengono fatti salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno e vorranno prendere nell'interesse dei figli minori. Lo stesso principio della alternanza verrà applicato anche durante le vacanze di Natale, di modo che il padre e la madre alternativamente di anno in anno trascorreranno con i minori, il giorno 24 (vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania e il giorno 31 dicembre e/o 1gennaio. Per le vacanze pasquali il padre e la madre trascorreranno con i minori ad anni alterni il giorno di Pasqua e o di Pasquetta. Le parti concordano che la figlia minore potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane anche non continuative nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Tenuto conto della situazione lavorativa delle parti e dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore, il contributo al mantenimento ordinario necessario per le predette sarà di tipo diretto;
l'importo relativo all'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) Le parti stabiliscono inoltre che le spese straordinarie: 1) spese mediche (non coperte dal SSN), 2) scolastiche (acquisto libri e materiale di inizio anno), 3) sportive e 4) ludiche saranno ripartire rispettivamente nella quota parte pari al 50%. Le parti precisano che per le spese di cui ai punti 1) 2) 3) non necessiterà il previo accordo. Per accordi intercorsi tra le parti le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento per i figli saranno ripartite nella misura pro quota del 50% ciascuno e unitamente alle spese di natura ludica, dovranno essere preventivamente documentate e concordate ai fini del relativo rimborso. Le spese relative al canone di locazione e relative utenze della casa familiare saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno fino al mese di novembre 2025 incluso, così come le spese per la TARI anno 2024-2025.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra