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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3231/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
(cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pezze di greco-Fasano (BR)
e
Parte_2 (cod. fisc.: C.F._2 ), nata a [...] il [...] e ivi residente
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Olive Maria Rosaria oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 31.05.2012 a Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2012, n. 7, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 16.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2012, n. 7, parte II, Serie A)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo PATTI E CONDIZIONI
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, eventuali trasferimenti e/o variazioni di domicilio.
CASA CONIUGALE: la casa coniugale, ubicata nel Comune di Fasano (BR), località
Pezze di Greco, alla via Vittorio Veneto 27/A, di proprietà di entrambi i coniugi, in misura pari al 50% cadauno, gravata da mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari, con scadenza al 30 giugno 2037, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della signora
ER NN, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti.
Le rate di mutuo verranno pagate, mensilmente, da ciascuno dei coniugi, in misura pari al 50% cadauno, fino alla naturale scadenza del contratto. A seguito del pagamento dell'ultima rata di mutuo, l'immobile verrà intestato da entrambi i coniugi alle figlie, che frattanto saranno divenute maggiorenni, con riserva di usufrutto in favore della signora
ER NN.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, tutte le spese afferenti all'immobile, sia di natura ordinaria che straordinaria, verranno sostenute, in via integrale ed esclusiva, dalla signora ER NN, eccezion fatta per il pagamento della TARI, che resterà a carico di entrambi i coniugi, in misura pari al 50% cadauno, fino al cambio di residenza del sig. AR;
detto cambio dovrà essere effettuato nel termine massimo di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Nello stesso termine, il sig. AR provvederà ad asportare dal domicilio coniugale tutti i suoi beni ed effetti personali.
A seguito del trasferimento del sig. AR presso altra abitazione, il pagamento della
TARI resterà a carico esclusivo ed integrale della signora ER NN.
MANTENIMENTO CONIUGI: entrambi i coniugi dichiarano di essere titolari di reddito proprio;
per tale ragione, convengono di rinunciare, come in effetti rinunciano, a reciproche richieste di mantenimento.
AFFIDO FIGLIE MINORI: le figlie minori della coppia, AZ AR, attualmente di anni 11, e RL AR, attualmente di anni 8, verranno affidate congiuntamente a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il domicilio materno.
I coniugi si impegnano a evitare qualsiasi coinvolgimento delle figlie minori nella fine della loro relazione, ispirando le loro scelte di vita nel preminente interesse delle bambine e collaborando nel rapporto educativo delle stesse;
per tale ragione, entrambi i genitori si
1 impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, parimenti, a tutelare i rispettivi ruoli genitoriali, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore o dei di lui parenti, alla presenza delle bambine. I ricorrenti, in considerazione del profondo legame affettivo delle figlie con i nonni e gli zii materni e paterni, si impegnano a favorire la continuità dei rapporti familiari.
Le decisioni più importanti relative alla educazione, formazione scolastica e salute delle minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni che le stesse svilupperanno nel corso negli anni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulle figlie, separatamente, per le sole questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di intrattenimento.
Fermo restando l'affido congiunto delle minori, per esigenze di natura pratica, i coniugi convengono i giorni e gli orari di intrattenimento delle bambine da parte del padre, secondo le modalità di seguito trascritte: a settimane alterne, il padre preleverà le minori il sabato, alle ore 12:00, dal domicilio materno, e le intratterrà fino alle ore 21:30 della domenica, allorquando le riaccompagnerà presso il medesimo domicilio. Il martedì di ogni settimana, il padre intratterà le minori dalle ore 17:00 fino alle ore 21:30, oltre a un ulteriore giorno settimanale a scelta del sig. AR, che lo stesso si obbliga a comunicare alla signora ER entro il venerdì sera della settimana precedente, sulla scorta dei propri turni di lavoro.
In occasione degli onomastici, compleanni e ricorrenze religiose delle figlie minori, nell'ipotesi in cui non dovessero risultare possibili i festeggiamenti congiunti con entrambi i genitori, le stesse resteranno a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa. Le figlie trascorreranno le festività del Natale, di Santo Stefano, di San
Silvestro, di Capodanno, di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, con entrambi i genitori, a ricorrenze alterne e ad anni alterni. A partire dal corrente anno, le minori resteranno il
Giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, il 31 dell'anno con la madre, il capodanno con il padre, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. I coniugi dichiarano di voler adottare il criterio dell'alternanza anche con riguardo alla Festa della Liberazione (25 aprile), alla Festa dei lavoratori (1° maggio), alla
Festa della Repubblica (2 giugno), all'Assunzione di Maria Vergine o RR (15
2 agosto), alla festa di tutti i santi (1° novembre), alla festa della Immacolata Concezione
(8 dicembre), all'Epifania (6 gennaio).
Le minori, durante tutto l'arco dell'anno, trascorreranno, con ciascuno dei genitori, un periodo di ferie pari a due settimane, non consecutive, che ciascuno si impegna a comunicare all'altro, di anno in anno, con un preavviso di 30 giorni.
La festa del papà le minori la trascorreranno sempre con il padre, quella della mamma sempre con la madre, indipendentemente dai giorni di relativa spettanza.
Qualora per i coniugi dovesse rendersi impossibile, per esigenze lavorative o familiari, rispettare gli accordi presi, ciascuno di essi ne darà comunicazione all'altro, possibilmente con congruo anticipo, consentendo, in tal modo, se possibile, una diversa organizzazione, al fine di ovviare al sopraggiunto impedimento. Anche a tale scopo e per esigenze di rintracciabilità, ciascun coniuge si impegna a garantire la propria costante reperibilità sulle utenze dei telefoni mobili e a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti delle numerazioni.
MANTENIMENTO MINORI: a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, il sig. AR TO corrisponderà, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di settembre, un importo pari a € 150,00 a figlia (€ 300,00 mensili), rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Detto importo verrà corrisposto a mezzo contanti, in favore della Sig.ra ER, dietro rilascio di ricevuta di pagamento.
Sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze comprese), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle per le scuole secondarie superiori e universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus intraurbano e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici.
Resteranno a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% cadauno, tutte le spese straordinarie a sostenersi nell'interesse delle figlie minori, che dovranno essere previamente concordate e documentate, eccezion fatta per quelle che non richiedono il preventivo consenso. Si trascrive, di seguito, la tipizzazione delle spese:
3 Spese Mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche ed esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia prescritte dal pediatra o del medico curante;
b) cure dentistiche e/o oculistiche e/o ortopediche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private:
Spese Mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) spese per interventi chirurgici;
f) spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese Extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato e dopo-scuola;
Spese Extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per
4 il mezzo di trasporto dei figli se acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere, in ogni caso, debitamente documentate.
Per le comunicazioni relative alle spese straordinarie che postulano il previo consenso, il genitore non antistatario dovrà riscontrare la richiesta del genitore antistatario entro un termine massimo di 3 giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego all'effettuazione della spesa nello stesso termine;
in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza quindicinale, con l'obbligo per il genitore anticipatario di inviare all'altro, a mezzo comunicazione whatsapp, i giustificativi di spesa, contestualmente alla loro effettuazione.
Le spese straordinarie che siano state già concordate e predeterminate nell'importo verranno corrisposte non oltre le rispettive scadenze già stabilite o fissate, anche con eventuale pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.
ASSEGNO UNICO: l'assegno unico e universale erogato dall'INPS in favore delle figlie minori verrà integralmente richiesto e percepito dalla signora ER NN, con espressa e definitiva rinuncia, da parte del sig. AR TO, alla propria quota parte e con contestuale impegno dello stesso a sottoscrivere la documentazione amministrativa che dovesse rendersi necessaria a tal fine.
AUTOVEICOLI: il veicolo Yaris tg. CT035RR, intestato alla signora ER NN, rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere integralmente i relativi costi di gestione (bollo, assicurazione, manutenzione, revisione etc.). Il veicolo VW Polo tg. DC911EP, intestato al sig. AR TO, rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso, il quale provvederà a sostenere integralmente i relativi costi di gestione.
CONSENSO ALL'ESPATRIO: i coniugi esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'espatrio e assenso al rilascio dei relativi certificati, con l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di entrambi.
ER NN AR TO
Спася No Saldan's Per autentica
Avv. Maria Rosaria Olive
5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3231/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
(cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pezze di greco-Fasano (BR)
e
Parte_2 (cod. fisc.: C.F._2 ), nata a [...] il [...] e ivi residente
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Olive Maria Rosaria oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 31.05.2012 a Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2012, n. 7, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 16.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2012, n. 7, parte II, Serie A)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo PATTI E CONDIZIONI
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, eventuali trasferimenti e/o variazioni di domicilio.
CASA CONIUGALE: la casa coniugale, ubicata nel Comune di Fasano (BR), località
Pezze di Greco, alla via Vittorio Veneto 27/A, di proprietà di entrambi i coniugi, in misura pari al 50% cadauno, gravata da mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari, con scadenza al 30 giugno 2037, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della signora
ER NN, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti.
Le rate di mutuo verranno pagate, mensilmente, da ciascuno dei coniugi, in misura pari al 50% cadauno, fino alla naturale scadenza del contratto. A seguito del pagamento dell'ultima rata di mutuo, l'immobile verrà intestato da entrambi i coniugi alle figlie, che frattanto saranno divenute maggiorenni, con riserva di usufrutto in favore della signora
ER NN.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, tutte le spese afferenti all'immobile, sia di natura ordinaria che straordinaria, verranno sostenute, in via integrale ed esclusiva, dalla signora ER NN, eccezion fatta per il pagamento della TARI, che resterà a carico di entrambi i coniugi, in misura pari al 50% cadauno, fino al cambio di residenza del sig. AR;
detto cambio dovrà essere effettuato nel termine massimo di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Nello stesso termine, il sig. AR provvederà ad asportare dal domicilio coniugale tutti i suoi beni ed effetti personali.
A seguito del trasferimento del sig. AR presso altra abitazione, il pagamento della
TARI resterà a carico esclusivo ed integrale della signora ER NN.
MANTENIMENTO CONIUGI: entrambi i coniugi dichiarano di essere titolari di reddito proprio;
per tale ragione, convengono di rinunciare, come in effetti rinunciano, a reciproche richieste di mantenimento.
AFFIDO FIGLIE MINORI: le figlie minori della coppia, AZ AR, attualmente di anni 11, e RL AR, attualmente di anni 8, verranno affidate congiuntamente a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il domicilio materno.
I coniugi si impegnano a evitare qualsiasi coinvolgimento delle figlie minori nella fine della loro relazione, ispirando le loro scelte di vita nel preminente interesse delle bambine e collaborando nel rapporto educativo delle stesse;
per tale ragione, entrambi i genitori si
1 impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, parimenti, a tutelare i rispettivi ruoli genitoriali, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore o dei di lui parenti, alla presenza delle bambine. I ricorrenti, in considerazione del profondo legame affettivo delle figlie con i nonni e gli zii materni e paterni, si impegnano a favorire la continuità dei rapporti familiari.
Le decisioni più importanti relative alla educazione, formazione scolastica e salute delle minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni che le stesse svilupperanno nel corso negli anni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulle figlie, separatamente, per le sole questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di intrattenimento.
Fermo restando l'affido congiunto delle minori, per esigenze di natura pratica, i coniugi convengono i giorni e gli orari di intrattenimento delle bambine da parte del padre, secondo le modalità di seguito trascritte: a settimane alterne, il padre preleverà le minori il sabato, alle ore 12:00, dal domicilio materno, e le intratterrà fino alle ore 21:30 della domenica, allorquando le riaccompagnerà presso il medesimo domicilio. Il martedì di ogni settimana, il padre intratterà le minori dalle ore 17:00 fino alle ore 21:30, oltre a un ulteriore giorno settimanale a scelta del sig. AR, che lo stesso si obbliga a comunicare alla signora ER entro il venerdì sera della settimana precedente, sulla scorta dei propri turni di lavoro.
In occasione degli onomastici, compleanni e ricorrenze religiose delle figlie minori, nell'ipotesi in cui non dovessero risultare possibili i festeggiamenti congiunti con entrambi i genitori, le stesse resteranno a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa. Le figlie trascorreranno le festività del Natale, di Santo Stefano, di San
Silvestro, di Capodanno, di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, con entrambi i genitori, a ricorrenze alterne e ad anni alterni. A partire dal corrente anno, le minori resteranno il
Giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, il 31 dell'anno con la madre, il capodanno con il padre, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. I coniugi dichiarano di voler adottare il criterio dell'alternanza anche con riguardo alla Festa della Liberazione (25 aprile), alla Festa dei lavoratori (1° maggio), alla
Festa della Repubblica (2 giugno), all'Assunzione di Maria Vergine o RR (15
2 agosto), alla festa di tutti i santi (1° novembre), alla festa della Immacolata Concezione
(8 dicembre), all'Epifania (6 gennaio).
Le minori, durante tutto l'arco dell'anno, trascorreranno, con ciascuno dei genitori, un periodo di ferie pari a due settimane, non consecutive, che ciascuno si impegna a comunicare all'altro, di anno in anno, con un preavviso di 30 giorni.
La festa del papà le minori la trascorreranno sempre con il padre, quella della mamma sempre con la madre, indipendentemente dai giorni di relativa spettanza.
Qualora per i coniugi dovesse rendersi impossibile, per esigenze lavorative o familiari, rispettare gli accordi presi, ciascuno di essi ne darà comunicazione all'altro, possibilmente con congruo anticipo, consentendo, in tal modo, se possibile, una diversa organizzazione, al fine di ovviare al sopraggiunto impedimento. Anche a tale scopo e per esigenze di rintracciabilità, ciascun coniuge si impegna a garantire la propria costante reperibilità sulle utenze dei telefoni mobili e a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti delle numerazioni.
MANTENIMENTO MINORI: a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, il sig. AR TO corrisponderà, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di settembre, un importo pari a € 150,00 a figlia (€ 300,00 mensili), rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Detto importo verrà corrisposto a mezzo contanti, in favore della Sig.ra ER, dietro rilascio di ricevuta di pagamento.
Sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze comprese), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle per le scuole secondarie superiori e universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus intraurbano e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici.
Resteranno a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% cadauno, tutte le spese straordinarie a sostenersi nell'interesse delle figlie minori, che dovranno essere previamente concordate e documentate, eccezion fatta per quelle che non richiedono il preventivo consenso. Si trascrive, di seguito, la tipizzazione delle spese:
3 Spese Mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche ed esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia prescritte dal pediatra o del medico curante;
b) cure dentistiche e/o oculistiche e/o ortopediche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private:
Spese Mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) spese per interventi chirurgici;
f) spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese Extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato e dopo-scuola;
Spese Extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per
4 il mezzo di trasporto dei figli se acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere, in ogni caso, debitamente documentate.
Per le comunicazioni relative alle spese straordinarie che postulano il previo consenso, il genitore non antistatario dovrà riscontrare la richiesta del genitore antistatario entro un termine massimo di 3 giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego all'effettuazione della spesa nello stesso termine;
in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza quindicinale, con l'obbligo per il genitore anticipatario di inviare all'altro, a mezzo comunicazione whatsapp, i giustificativi di spesa, contestualmente alla loro effettuazione.
Le spese straordinarie che siano state già concordate e predeterminate nell'importo verranno corrisposte non oltre le rispettive scadenze già stabilite o fissate, anche con eventuale pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.
ASSEGNO UNICO: l'assegno unico e universale erogato dall'INPS in favore delle figlie minori verrà integralmente richiesto e percepito dalla signora ER NN, con espressa e definitiva rinuncia, da parte del sig. AR TO, alla propria quota parte e con contestuale impegno dello stesso a sottoscrivere la documentazione amministrativa che dovesse rendersi necessaria a tal fine.
AUTOVEICOLI: il veicolo Yaris tg. CT035RR, intestato alla signora ER NN, rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere integralmente i relativi costi di gestione (bollo, assicurazione, manutenzione, revisione etc.). Il veicolo VW Polo tg. DC911EP, intestato al sig. AR TO, rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso, il quale provvederà a sostenere integralmente i relativi costi di gestione.
CONSENSO ALL'ESPATRIO: i coniugi esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'espatrio e assenso al rilascio dei relativi certificati, con l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di entrambi.
ER NN AR TO
Спася No Saldan's Per autentica
Avv. Maria Rosaria Olive
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