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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3333/2019 promossa da
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Empoli (FI) alla via Mascagni n. 8 presso e nello studio degli avv.ti Michele Bartoli e Fabio Beconcini che la rappresentano e la difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice opponente
(P.IVA – mandataria in nome e per conto di CP_1 P.IVA_2 [...]
– elettivamente domiciliata in Pisa, via Filippo Controparte_2
Serafini, 4, presso e nello studio dell'avv. Stefano Giusti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. CP_3 P.IVA_3
Bernardino, 5A, presso e nello studio dall'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura allegati agli atti.
Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 10.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Con decreto ingiuntivo n. 862/2019 del 28.05.2019 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla il pagamento di € 280.577,94 oltre interessi, quale Parte_1 saldo debitore del conto corrente n. 10899,35 e del conto anticipi n. 68572712 in favore della , rappresentata da CP_2 Controparte_2 CP_1
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dall'art. 11 del contratto quadro di anticipazione bancaria, e in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché non risultano provati i fatti costitutivi alla base della pretesa creditoria dell'opposta; in via subordinata ha domandato di accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati dall'opposta sul capitale di cui al rapporto di anticipazione contro cessione credito, quantificando il corretto ammontare degli interessi maturati sulle anticipazioni di cui al conto anticipi n. 68572712/17 e conseguentemente rideterminare il corretto saldo del conto corrente n. 10899/35.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. È stato violato l'art. 11 del contratto quadro di anticipazione bancaria poiché non è stato esperito il tentativo di conciliazione;
2. (d'ora in poi per comodità “MPS”) non ha prodotto Controparte_2
gli estratti conto relativi al conto corrente dal momento della sua accensione fino alla sua estinzione, ma si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB con allegato estratto conto corrente;
3. Invero, il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino le movimentazioni per tutto il corso dell'intero rapporto;
4. Anche con riferimento all'asserito credito per anticipi, Banca MPS si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB;
5. Dunque, il credito azionato dall'opposta non può dirsi provato e se ne contesta la sussistenza;
6. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto risulta in parte insussistente e se ne contesta il quantum, in quanto risultano applicati tassi di interesse illegittimi;
2 7. Più precisamente si contesta – in riferimento agli interessi applicati in ordine al conto anticipi contro cessione di crediti n. 68572712/17 – la mancata indicazione nel contratto quadro del 21.03.2012 del tasso di interesse applicabile;
8. L'istituto di credito ha omesso completamente di inserire nelle apposite sezioni la misura dei tassi di interesse applicabili al rapporto di anticipazione intrattenuto con
Pt_1
9. L'omessa indicazione nel contratto quadro anticipi dei tassi di interesse applicabili comporta l'illegittimità dei tassi di interesse applicati da MPS e, del pari, l'applicabilità dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB;
10. In applicazione dei suddetti tassi, gli interessi correttamente maturati sulle somme anticipate nel periodo 2014-2018 ammontano ad € 3.694,80;
11. Banca MPS nel medesimo periodo ha addebitato a interessi sul conto anticipi Pt_1 per un ammontare complessivo di € 69.984,08.
Si è regolarmente costituita – mandataria in nome e per conto di CP_1 [...]
– chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. La banca convenuta opposta ha provato la propria pretesa creditoria con la produzione di tutti gli estratti conto allegati agli atti;
13. Le risultanze dell'estratto di conto corrente, allegato alla domanda di pagamento del saldo, legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possono essere disattese soltanto attraverso circostanziate e specifiche contestazioni di parte;
14. Per quanto invece concerne il rapporto anticipi, l'onere probatorio della risulta CP_2
già esperito;
15. Gli importi anticipati, che costituiscono le somme finanziate, sono pari rispettivamente ad euro 97.600,00 ed euro 75.560,00;
3 16. Il correntista ha sottoscritto in data 30 maggio 2012 il contratto esecutivo relativo alle anticipazioni commerciali con l'indicazione delle condizioni applicabili alle operazioni di finanziamento successive;
17. Tale contratto indica la misura delle competenze che graveranno sul correntista: Tasso nominale annuo ordinario a vista – 5,8750%; Tasso nominale annuo di proroga a vista
– 11,5000%; Interessi di Mora – Maggiorazione rispetto al tasso anticipi di 2,0000 punti percentuali;
18. Esaminando le condizioni applicate dalla nel corso del rapporto ai due anticipi CP_2
oggetto di contestazione emerge che per l'operazione n. 7 il tasso nominale annuo applicato all'erogazione è del 5,750% ed il tasso nominale annuo di proroga è del
9,000%, mentre per l'operazione n. 8 il tasso nominale annuo applicato è del 5,750%;
19. È quindi provato che la ha applicato dei tassi di interesse inferiori a quelli CP_2 previsti contrattualmente;
20. Quanto sopra travolge la richiesta di applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Con provvedimento del 17.05.2020 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha invitato le parti ad introdurre un procedimento di mediazione.
In data 09.12.2020 ha depositato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. , CP_3 stante l'avvenuta cessione del credito ad la quale, a sua volta, l'ha ceduto ad CP_4
riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta della CP_3 cedente Banca MPS e ai successivi scritti difensivi. Nel merito ha chiesto di rigettare ogni domanda dell'opponente, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di CP_3 Controparte_5 della somma di € 280.577,94.
[...]
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 10.10.2023 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
4 Con provvedimento del 07.08.2023 la causa, previamente trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo dal giudice precedentemente assegnatario.
All'udienza del 10.10.2024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sul rapporto di conto corrente
In merito al rapporto di conto corrente risulta depositato agli atti - e non contestato – contratto di apertura di conto corrente n. 10899 sottoscritto dalle parti in data 25.06.2010
(doc. 3 ricorso monitorio).
Con la comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha prodotto – doc. 11 all.to – gli estratti conto relativi al conto corrente, comprensivi del primo estratto conto al
30.09.2010, essendo il conto stato aperto a fine giungo 2010, da cui risulta il saldo iniziale al 01.07.2010 pari ad € 34.994,50 e finale pari ad € 5.149,03 al 30.09.2010; risultano depositati tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto a ottobre 2018, con esclusione del II trimestre di ogni anno. Tuttavia, parte opponente in sede di I memoria istruttoria non ha contestato l'illegittima applicazione di interessi o spese, lamentando esclusivamente la parziale incompletezza degli estratti conto.
Neppure a seguito della parziale integrazione degli e/c mancanti depositati con la II memoria istruttoria parte opponente ha lamentato l'applicazione di addebiti illegittimi, contestazione che ben avrebbe potuto e dovuto muovere nei confronti degli estratti conto prodotti.
Visto quanto sopra, considerato che parte opposta ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente, che parte opponente non ha mosso contestazioni in merito, che risulta depositato il primo estratto conto – relativo al III semestre del 2010, essendo il conto stato aperto a fine giungo 2010 – con saldo positivo a favore del correntista, che sono prodotti n. 27 estratti conto relativi al I, III e IV trimestre di ogni anno, che risultano mancanti solo 7 trimestri, evidenziato che parte opponente non ha contestato, neppure a seguito della produzione degli estratti conto con la comparsa di costituzione e risposta,
l'applicazione di interessi o spese non pattuiti o ultra-legali, né di addebiti illegittimi, ritenuto che la mancata produzione alcuni estratti conto (riferiti a 7 trimestri nel caso
5 concreto su un rapporto durato 8 anni) non impedisce al cliente il controllo sulla corretta applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e che pertanto l'opponente avrebbe potuto e dovuto muovere contestazioni puntuali, ritenuto pertanto che la sola contestazione circa la mancata produzione integrale degli estratti conto sia inidonea a paralizzare la domanda di parte opponente, non essendo stata contestato alla alcun CP_2 addebito illegittimo o violazione di legge, è confermato il saldo del conto corrente in esame pari ad € 105.473,46 a favore della banca.
Sul rapporto conto anticipi
In merito al rapporto di conto anticipi parte opponente ha contestato la mancata indicazione dei tassi debitori applicabili;
tuttavia, dalla lettura del contratto – doc. 5 all.to ricorso monitorio – emerge come siano espressamente indicate le condizioni economiche del servizio – pag. 7 del documento allegato –. Si osserva inoltre che nella premessa del documento di sintesi si legge “Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CIRC del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del contratto a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche”; a nulla rileva la mancata indicazione delle condizioni economiche nelle pagine precedenti, essendo tale documento parte integrante del contratto.
Prive di rilievo sono le contestazioni in punto di difformità, falsità e disconoscimento, in quanto effettuate per la prima volta in sede di II memoria istruttoria e quindi tardivamente (arg. ex art. 215 comma 1 num. 2 c.p.c.), come già peraltro rilevato dal giudice precedentemente assegnatario con provvedimento del 02.07.2022.
Visto quanto sopra, la richiesta di applicazione dei tassi legale e conseguente ricalcolo relativamente al conto anticipi è pertanto rigetta.
L'opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3333/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
6 Conferma il decreto ingiuntivo n. 862 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite a favore di liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge CP_3 oltre 15% di spese generali.
Pisa, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3333/2019 promossa da
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Empoli (FI) alla via Mascagni n. 8 presso e nello studio degli avv.ti Michele Bartoli e Fabio Beconcini che la rappresentano e la difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attrice opponente
(P.IVA – mandataria in nome e per conto di CP_1 P.IVA_2 [...]
– elettivamente domiciliata in Pisa, via Filippo Controparte_2
Serafini, 4, presso e nello studio dell'avv. Stefano Giusti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. CP_3 P.IVA_3
Bernardino, 5A, presso e nello studio dall'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura allegati agli atti.
Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 10.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Con decreto ingiuntivo n. 862/2019 del 28.05.2019 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla il pagamento di € 280.577,94 oltre interessi, quale Parte_1 saldo debitore del conto corrente n. 10899,35 e del conto anticipi n. 68572712 in favore della , rappresentata da CP_2 Controparte_2 CP_1
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dall'art. 11 del contratto quadro di anticipazione bancaria, e in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché non risultano provati i fatti costitutivi alla base della pretesa creditoria dell'opposta; in via subordinata ha domandato di accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati dall'opposta sul capitale di cui al rapporto di anticipazione contro cessione credito, quantificando il corretto ammontare degli interessi maturati sulle anticipazioni di cui al conto anticipi n. 68572712/17 e conseguentemente rideterminare il corretto saldo del conto corrente n. 10899/35.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. È stato violato l'art. 11 del contratto quadro di anticipazione bancaria poiché non è stato esperito il tentativo di conciliazione;
2. (d'ora in poi per comodità “MPS”) non ha prodotto Controparte_2
gli estratti conto relativi al conto corrente dal momento della sua accensione fino alla sua estinzione, ma si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB con allegato estratto conto corrente;
3. Invero, il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino le movimentazioni per tutto il corso dell'intero rapporto;
4. Anche con riferimento all'asserito credito per anticipi, Banca MPS si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB;
5. Dunque, il credito azionato dall'opposta non può dirsi provato e se ne contesta la sussistenza;
6. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto risulta in parte insussistente e se ne contesta il quantum, in quanto risultano applicati tassi di interesse illegittimi;
2 7. Più precisamente si contesta – in riferimento agli interessi applicati in ordine al conto anticipi contro cessione di crediti n. 68572712/17 – la mancata indicazione nel contratto quadro del 21.03.2012 del tasso di interesse applicabile;
8. L'istituto di credito ha omesso completamente di inserire nelle apposite sezioni la misura dei tassi di interesse applicabili al rapporto di anticipazione intrattenuto con
Pt_1
9. L'omessa indicazione nel contratto quadro anticipi dei tassi di interesse applicabili comporta l'illegittimità dei tassi di interesse applicati da MPS e, del pari, l'applicabilità dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB;
10. In applicazione dei suddetti tassi, gli interessi correttamente maturati sulle somme anticipate nel periodo 2014-2018 ammontano ad € 3.694,80;
11. Banca MPS nel medesimo periodo ha addebitato a interessi sul conto anticipi Pt_1 per un ammontare complessivo di € 69.984,08.
Si è regolarmente costituita – mandataria in nome e per conto di CP_1 [...]
– chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. La banca convenuta opposta ha provato la propria pretesa creditoria con la produzione di tutti gli estratti conto allegati agli atti;
13. Le risultanze dell'estratto di conto corrente, allegato alla domanda di pagamento del saldo, legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possono essere disattese soltanto attraverso circostanziate e specifiche contestazioni di parte;
14. Per quanto invece concerne il rapporto anticipi, l'onere probatorio della risulta CP_2
già esperito;
15. Gli importi anticipati, che costituiscono le somme finanziate, sono pari rispettivamente ad euro 97.600,00 ed euro 75.560,00;
3 16. Il correntista ha sottoscritto in data 30 maggio 2012 il contratto esecutivo relativo alle anticipazioni commerciali con l'indicazione delle condizioni applicabili alle operazioni di finanziamento successive;
17. Tale contratto indica la misura delle competenze che graveranno sul correntista: Tasso nominale annuo ordinario a vista – 5,8750%; Tasso nominale annuo di proroga a vista
– 11,5000%; Interessi di Mora – Maggiorazione rispetto al tasso anticipi di 2,0000 punti percentuali;
18. Esaminando le condizioni applicate dalla nel corso del rapporto ai due anticipi CP_2
oggetto di contestazione emerge che per l'operazione n. 7 il tasso nominale annuo applicato all'erogazione è del 5,750% ed il tasso nominale annuo di proroga è del
9,000%, mentre per l'operazione n. 8 il tasso nominale annuo applicato è del 5,750%;
19. È quindi provato che la ha applicato dei tassi di interesse inferiori a quelli CP_2 previsti contrattualmente;
20. Quanto sopra travolge la richiesta di applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Con provvedimento del 17.05.2020 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha invitato le parti ad introdurre un procedimento di mediazione.
In data 09.12.2020 ha depositato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. , CP_3 stante l'avvenuta cessione del credito ad la quale, a sua volta, l'ha ceduto ad CP_4
riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta della CP_3 cedente Banca MPS e ai successivi scritti difensivi. Nel merito ha chiesto di rigettare ogni domanda dell'opponente, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di CP_3 Controparte_5 della somma di € 280.577,94.
[...]
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 10.10.2023 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
4 Con provvedimento del 07.08.2023 la causa, previamente trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo dal giudice precedentemente assegnatario.
All'udienza del 10.10.2024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sul rapporto di conto corrente
In merito al rapporto di conto corrente risulta depositato agli atti - e non contestato – contratto di apertura di conto corrente n. 10899 sottoscritto dalle parti in data 25.06.2010
(doc. 3 ricorso monitorio).
Con la comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha prodotto – doc. 11 all.to – gli estratti conto relativi al conto corrente, comprensivi del primo estratto conto al
30.09.2010, essendo il conto stato aperto a fine giungo 2010, da cui risulta il saldo iniziale al 01.07.2010 pari ad € 34.994,50 e finale pari ad € 5.149,03 al 30.09.2010; risultano depositati tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto a ottobre 2018, con esclusione del II trimestre di ogni anno. Tuttavia, parte opponente in sede di I memoria istruttoria non ha contestato l'illegittima applicazione di interessi o spese, lamentando esclusivamente la parziale incompletezza degli estratti conto.
Neppure a seguito della parziale integrazione degli e/c mancanti depositati con la II memoria istruttoria parte opponente ha lamentato l'applicazione di addebiti illegittimi, contestazione che ben avrebbe potuto e dovuto muovere nei confronti degli estratti conto prodotti.
Visto quanto sopra, considerato che parte opposta ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente, che parte opponente non ha mosso contestazioni in merito, che risulta depositato il primo estratto conto – relativo al III semestre del 2010, essendo il conto stato aperto a fine giungo 2010 – con saldo positivo a favore del correntista, che sono prodotti n. 27 estratti conto relativi al I, III e IV trimestre di ogni anno, che risultano mancanti solo 7 trimestri, evidenziato che parte opponente non ha contestato, neppure a seguito della produzione degli estratti conto con la comparsa di costituzione e risposta,
l'applicazione di interessi o spese non pattuiti o ultra-legali, né di addebiti illegittimi, ritenuto che la mancata produzione alcuni estratti conto (riferiti a 7 trimestri nel caso
5 concreto su un rapporto durato 8 anni) non impedisce al cliente il controllo sulla corretta applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e che pertanto l'opponente avrebbe potuto e dovuto muovere contestazioni puntuali, ritenuto pertanto che la sola contestazione circa la mancata produzione integrale degli estratti conto sia inidonea a paralizzare la domanda di parte opponente, non essendo stata contestato alla alcun CP_2 addebito illegittimo o violazione di legge, è confermato il saldo del conto corrente in esame pari ad € 105.473,46 a favore della banca.
Sul rapporto conto anticipi
In merito al rapporto di conto anticipi parte opponente ha contestato la mancata indicazione dei tassi debitori applicabili;
tuttavia, dalla lettura del contratto – doc. 5 all.to ricorso monitorio – emerge come siano espressamente indicate le condizioni economiche del servizio – pag. 7 del documento allegato –. Si osserva inoltre che nella premessa del documento di sintesi si legge “Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CIRC del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del contratto a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche”; a nulla rileva la mancata indicazione delle condizioni economiche nelle pagine precedenti, essendo tale documento parte integrante del contratto.
Prive di rilievo sono le contestazioni in punto di difformità, falsità e disconoscimento, in quanto effettuate per la prima volta in sede di II memoria istruttoria e quindi tardivamente (arg. ex art. 215 comma 1 num. 2 c.p.c.), come già peraltro rilevato dal giudice precedentemente assegnatario con provvedimento del 02.07.2022.
Visto quanto sopra, la richiesta di applicazione dei tassi legale e conseguente ricalcolo relativamente al conto anticipi è pertanto rigetta.
L'opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3333/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
6 Conferma il decreto ingiuntivo n. 862 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite a favore di liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge CP_3 oltre 15% di spese generali.
Pisa, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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