Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancato deposito file .eml e .msg per notifica PEC

    La Corte ha ritenuto che il mancato deposito dei file .eml e .msg impedisca di accertare la regolarità della notifica e la conformità dell'atto, comportando l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione in materia di notifica a mezzo PEC, sottolineando che solo il deposito dei file nel formato corretto garantisce la prova del raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione.

  • Rigettato
    Richiesta spese legali

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Non essendoci costituzione della controparte, nulla è stato disposto sulle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 51
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo