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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Solarino - Piazza Plebiscito N. 34 96010 Solarino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 489 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.01.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Solarino avverso l'avviso di accertamento n. 489 del 17/07/2023, notificato il 31/08/2023, per IMU anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per le seguenti motivazioni:1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 504/1992; 2) Erronea valutazione dell'area e del tributo e delle sanzioni;
3) Mancanza di motivazione;
4) Mancata notifica dell'atto presupposto (attribuzione della rendita catastale). Chiedeva pertanto di annullare l'avviso impugnato e condannare il Comune di Solarino alle spese del giudizio per lite temeraria.
Il Comune di Solarino non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 464/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Nulla sulle spese della fase cautelare del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
La Corte premette che il Comune intimato non si è costituito in giudizio per cui viene eseguito d'ufficio il controllo della regolare instaurazione del contraddittorio, che però non dà esito positivo, in quanto i files informatici, che dovrebbero comprovare la regolare notifica del ricorso a mezzo pec (ricevuta di accettazione e consegna del ricorso notificato) non sono stati depositati in formato “.eml” e “.msg”.
Va rilevato che il suddetto file .eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta. Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16- undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”,
e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo
“quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml. E pertanto, il mancato deposito del file eml non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.
In tali termini si è espressa la S.C. di Cassazione, Sez.III Civ., con decisione n. 16189/2023 dell'8.6.2023, secondo la quale, testualmente: <
2.1. Ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9,comma 1-bis, legge n.
53 del 1994, cit.). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art.11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa
Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019,n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016,n. 14916).
2.2. Nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto
(come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214,cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto. xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
2.3. Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato “.eml” e “.msg”, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l'intimazione a pagare le spese del giudizio. In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC. In definitiva, alla fattispecie va applicato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto. xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art.156, terzo comma, cod. proc. civ.»>.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame.
Per completezza, si richiama il principio espresso da Cassazione con sentenza n.7356/2022 : “In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21.07.2016, n. 15019)” (cfr. Cass. n.7356/2022).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla sulle spese. Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Solarino - Piazza Plebiscito N. 34 96010 Solarino SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 489 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.01.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Solarino avverso l'avviso di accertamento n. 489 del 17/07/2023, notificato il 31/08/2023, per IMU anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per le seguenti motivazioni:1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 504/1992; 2) Erronea valutazione dell'area e del tributo e delle sanzioni;
3) Mancanza di motivazione;
4) Mancata notifica dell'atto presupposto (attribuzione della rendita catastale). Chiedeva pertanto di annullare l'avviso impugnato e condannare il Comune di Solarino alle spese del giudizio per lite temeraria.
Il Comune di Solarino non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 464/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Nulla sulle spese della fase cautelare del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
La Corte premette che il Comune intimato non si è costituito in giudizio per cui viene eseguito d'ufficio il controllo della regolare instaurazione del contraddittorio, che però non dà esito positivo, in quanto i files informatici, che dovrebbero comprovare la regolare notifica del ricorso a mezzo pec (ricevuta di accettazione e consegna del ricorso notificato) non sono stati depositati in formato “.eml” e “.msg”.
Va rilevato che il suddetto file .eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta. Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16- undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”,
e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo
“quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml. E pertanto, il mancato deposito del file eml non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.
In tali termini si è espressa la S.C. di Cassazione, Sez.III Civ., con decisione n. 16189/2023 dell'8.6.2023, secondo la quale, testualmente: <
2.1. Ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9,comma 1-bis, legge n.
53 del 1994, cit.). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art.11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa
Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019,n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016,n. 14916).
2.2. Nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto
(come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214,cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto. xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
2.3. Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato “.eml” e “.msg”, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l'intimazione a pagare le spese del giudizio. In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC. In definitiva, alla fattispecie va applicato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto. xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art.156, terzo comma, cod. proc. civ.»>.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame.
Per completezza, si richiama il principio espresso da Cassazione con sentenza n.7356/2022 : “In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21.07.2016, n. 15019)” (cfr. Cass. n.7356/2022).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla sulle spese. Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025