CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
údita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 556 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Mediante l'ufficio difensivo Goffredo NE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 8/02/2024, nell'ambito del procedimento‘rúiclebt_gp in cui il ricorrente è rimasto assente e con cui è stata rigettata la richiesta di revisione della sentenza di condanna per il furto dei cavi elettrici di rame asportati dall'impianto della monorotaia di Centola. Ritiene la difesa che sussista violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché la motivazione della torte di appello viola la regola probatoria dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto che le prove nuove acquisite non incrinassero il quadro probatorio del precedente grado di giudizio. 2. A parere della difesa) la motivazione della (orte di appello sarebbe illogica, contraddittoria ed apparente. Atteso che la colpevolezza del NE t,.olTi t, Lla sentenza di cui si chiede la revisione è basata su prove indiziarie, la corte di appello ha rigettato la richiesta di revisione in base ad una prova critica che scaturisce da pure illazioni senza compiere invece la doverosa valutazione dell'ipotesi alternativa dell'estraneità del ricorrente al fatto attribuitogli. Osserva la difesa che la sentenza - considerato che il furto dei cavi di rame della monorotaia è stato commesso con una pluralità di azioni, prima ancora che fosse stato denunciato il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione - ha omesso di valutare l'ipotesi che la notte del 26 gennaio 2013, allorquando il NE e il coimputato furono controllati su strada, l'azione furtiva r_
údita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 556 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Mediante l'ufficio difensivo Goffredo NE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 8/02/2024, nell'ambito del procedimento‘rúiclebt_gp in cui il ricorrente è rimasto assente e con cui è stata rigettata la richiesta di revisione della sentenza di condanna per il furto dei cavi elettrici di rame asportati dall'impianto della monorotaia di Centola. Ritiene la difesa che sussista violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché la motivazione della torte di appello viola la regola probatoria dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto che le prove nuove acquisite non incrinassero il quadro probatorio del precedente grado di giudizio. 2. A parere della difesa) la motivazione della (orte di appello sarebbe illogica, contraddittoria ed apparente. Atteso che la colpevolezza del NE t,.olTi t, Lla sentenza di cui si chiede la revisione è basata su prove indiziarie, la corte di appello ha rigettato la richiesta di revisione in base ad una prova critica che scaturisce da pure illazioni senza compiere invece la doverosa valutazione dell'ipotesi alternativa dell'estraneità del ricorrente al fatto attribuitogli. Osserva la difesa che la sentenza - considerato che il furto dei cavi di rame della monorotaia è stato commesso con una pluralità di azioni, prima ancora che fosse stato denunciato il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione - ha omesso di valutare l'ipotesi che la notte del 26 gennaio 2013, allorquando il NE e il coimputato furono controllati su strada, l'azione furtiva r_