Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2017, n. 23794
CASS
Sentenza 27 aprile 2017

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In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2017, n. 23794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23794
Data del deposito : 27 aprile 2017

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