Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
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- 1. Ai figli ci pensa il coniuge? E' comunque reato non dare assistenza (Cass. 27175/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
- 2. Omesso mantenimento, reato anche con figli maggiorenniRedazione · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2017, n. 23794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23794 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento