Sentenza 18 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
A C.C. 66876 E C I 6 N L 8 O 9 I B 1 Z 7 B 4 A / 5 R 6 T 2 . S . ITALIANA I N R . G P E E . D I R POPOL ITAN ANO . ME D 0 1 L L 6 R L E A T D A D I SU SAZIONE S E B A N A Ţ I E T S N R E 1 I E SEZIONE QUINTA CIVILE S 3 A 1 T E . A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G. n. 21771/99 Dott. Giovanni Olla Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 1544P Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 22 marzo 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto l'11 novembre 1999 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
Paradiso S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata non costituita avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della E E L N I Toscana- sez. XIII - n. 112/98. O I V Z I A S C S A Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 Q E 6 I D N 7 A O M 8 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
I E R P 6 P U M 6 S udito l'Avv. dello Stato Daniela Giacobbe Cordeschi, che ha chiesto E A T C R O . C N proc. n. 21771/99 R.G. 1 5 6 5 l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara con deci- sione n. 121/3/95 accoglieva il ricorso della Paradiso S.p.A. avverso la cartella esattoriale relativa alla revoca dei benefici fiscali di cui al- la legge n 408/49 e dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito in quanto non preceduta da un vero e proprio avviso di accertamento e successiva alla maturazione della prescrizione. La pronuncia era appellata dall'Ufficio del Registro di Carrara e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 12 ottobre/9 no- vembre 1998, dopo avere osservato che l'avviso "per presentazione Oss di denuncia di liquidazione”, con il quale era stato ingiunto al contri- buente di presentare entro dieci giorni i documenti prescritti per il mantenimento dei benefici, era corredato della liquidazione delle im- poste di registro ed accessorie da recuperare in caso negativo ed era stato notificato entro il termine triennale stabilito per il loro recupero, rigettava l'appello sul fondamento che nell'avviso stesso non erano indicati i termini ed i modi di un'eventuale opposizione. La decisione era impugnata per cassazione dal Ministero delle Finan- ze l'11 novembre 1999 e la resistente non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 1. 6 ottobre 1962, n. proc. n. 21771/99 R.G. 2 violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 1. 6 ottobre 1962, n. 1493, ed 1, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., atteso che l'omessa indicazione dei termini e dei modi d'eventuale impugnazione nell'avviso di presentazione di denuncia di liquidazione non avrebbe comportato la nullità dell'atto stesso, ma unicamente legittimato la remissione in termini del contri- buente che avesse proposto impugnazione davanti ad un'autorità in- competente ovvero oltre il termine previsto dalla legge, e che, in ogni caso, l'omissione non avrebbe assunto alcun rilievo essendo stato l'atto ritualmente impugnato. Il motivo è fondato. La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine previsto a pena di decadenza per proporre impugnazione e dell'autorità a cui rivolgerla, secondo quanto imposto dall'art. 3, 4° co., 1. n. 241/90, applicabile ad ogni atto amministrativo notificato al destinatario, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il rico- noscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente in- corso il ricorrente (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 4 giugno 1999, n. 5453; Cass. civ., sez. un., sent. 18 maggio 2000, n. 362). L'omissione, che, peraltro, non era stata indicata a sostegno del ri- corso del contribuente, sulla tempestività e ritualità del quale non e- rano state formulate eccezioni, e che neppure era stata dedotta nei gradi del giudizio di merito, non poteva, quindi, essere posta d'ufficio dal giudice d'appello a fondamento del rigetto del gravame avverso la decisione della commissione tributaria provinciale quale proc. n. 21771/99 R.G. 3 unico motivo di nullità dell'atto notificato al contribuente, dopo la premessa che l'ufficio non era decaduto dal diritto al recupero e che l'atto medesimo possedeva i requisiti dell'avviso di accertamento, in quanto conteneva la liquidazione delle imposte di registro ed acces- sorie da recuperare in caso di omessa documentazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici fiscali. Alla fondatezza del motivo segue l'accoglimento del ricorso e la cas- sazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Commissione Regionale della Toscana, che prov- vederà anche sulle spese del procedimento di cassazione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad al- tra sezione della Commissione Regionale della Toscana anche per le spese. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 22 marzo 2001. S * CORTE Il consigliere est. Il presidente N O I dr. Giovanni Olla Z dr. Massimo Oddo A from fl S S U P S IL CANCELLIERE C1 cancelliere бель Armaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG. 2001 E N A 6 I O Oggi 8 CANCELLIERE CHEex 5 I 9 R . Z 1 Arnaldo Casano / A N A 4 T - R / alou 6 T U B 2 S B I . . I L G R . L R E P A . A T R D D . B L E A E T A T D I N I 1 E R S 3 S N E 1 E E T . S I N A A M proc. n. 21771/99 R.G. 4