Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8363 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 07.01.2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CALENDA C.F._1
GLORIA
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SABELLICO OSCAR e dall'Avv. C.F._2
SALVATORE CHIMIENTI, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: i procuratori delle parti all'udienza in presenza del 07.01.2025 chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria. Il PM, con parere dell'08.01.2025 chiedeva accogliersi la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 4 comma 12 della legge 1/12/1970 n. 898 come sostituito dall'art. 8 legge 6/3/1987 n. 74.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto il 04.04.2023 e autorizzato il 17.04.2023
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 6 mesi anteriori alla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Brasile il 20.01.2012 da
[...]
nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1 CP_1
nata in [...] il [...];
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 56, Parte II, s. C sez. P, registro atti matrimonio anno 2023);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino