Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19636
CASS
Sentenza 31 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1963, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietà, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.

Commentario1

  • 1Custodia cautelare estradizionale sempre revocata dopo 40 giorni (Cass. 41728/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2023

    In tema di estradizione per l'estero, quando l'eventuale convenzione prevede un termine diverso da quello codicistico per la eventuale revoca della custodia ceutelare estradizionale senza che sia stta ricevuta la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno. Le norme di diritto internazionale pattizio sono rivolte principalmente agli Stati contraenti: il …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19636
Data del deposito : 31 marzo 2004

Testo completo