Sentenza 31 marzo 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1963, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietà, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare estradizionale sempre revocata dopo 40 giorni (Cass. 41728/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2023
In tema di estradizione per l'estero, quando l'eventuale convenzione prevede un termine diverso da quello codicistico per la eventuale revoca della custodia ceutelare estradizionale senza che sia stta ricevuta la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno. Le norme di diritto internazionale pattizio sono rivolte principalmente agli Stati contraenti: il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2004, n. 19636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19636 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 31/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 795
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 6048/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO QU, n. a RA (Costa D'Avorio) il 16.6.1972;
avverso la sentenza in data 29.9.2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico. Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Marcello Gentili che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. MO QU ricorre per Cassazione con atto personalmente sottoscritto avverso la sentenza in data 29.9.2003 della Corte di appello di Milano che ha disposto la sua estradizione in Francia sulla base del mandato di arresto internazionale del 27.2.2003 per i reati di usurpazione di identità e calunnia.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 703, 704 e 706 c.p.p. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o violazione di norme previste a pena di nullità nonché la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione e mancata valutazione di fatti rilevanti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 704, comma 2, e 706 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello - posta di fronte a documentazione che provava la presenza e l'attività lavorativa del QU in una azienda italiana, la ST Microelectronic, in epoca incompatibile con la sua asserita presenza in Francia nel giorno 30.1.2003, come ritenuta logicamente desumibile dai rilievi a soggetto schedato in quella occasione - avrebbe dovuto motivare la sussistenza dei presupposti dell'estradizione e non solo limitarsi a richiamare la Convenzione multilaterale europea del 1957. Così facendo la Corte territoriale non ha osservato il disposto dell'art. 704 c.p.p. che prevede l'assunzione di informazioni e l'effettuazione di accertamenti prima ed in vista della decisione ed ha altresì violato il diritto di difesa dell'imputato determinando la nullità del provvedimento impugnato.
In via subordinata il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli arti 3 e 24 Cost, dell'art. 704 c.p.p nella parte in cui non prevede che - nel caso di accertata sussistenza di convenzione internazionale pattizia - non sia imposta al giudice una valutazione della obiettiva e palese insussistenza del fatto, come previsto dall'art. 705, comma 1, c.p.p. e dagli artt. 129 e 469 c.p.p.. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di motivare sulla presenza del QU in una azienda italiana in epoca incompatibile con la sua asserita presenza in Francia nel giorno 30.1.2003 e sulla relazione tra due soggetti effettivamente esistenti aventi lo stesso cognome e cioè il ricorrente MO QU e LA AI QU.
4. In data 22.3.2003 il difensore del ricorrente, avv. Marcello Gentili, ha depositato, presso la cancelleria di questa Corte, un atto recante l'intitolazione "Motivi aggiunti e memoria ex art. 706 c.p.p." e la data del 18.3.2004.
In tale atto, dopo una ampia premessa in fatto nella quale viene fornita la versione dei fatti del ricorrente, vengono svolti nuovi motivi di ricorso.
Con il primo di essi si lamenta la mancanza, genericità e contraddittorietà degli elementi su cui si fonda la richiesta di estradizione ex art. 700, comma 2, lett. a) c.p.p. in violazione dell'art. 12, comma 2, lett. b) della Convenzione europea di estradizione 13.12.1957 sul rilievo che la domanda di estradizione non consente di chiarire il tempo e le circostanze della pretesa usurpazione di identità nonché il tempo e le modalità del preteso reato di calunnia.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione 13.12.1957 perché non è stata dichiarata la perenzione dell'arresto provvisorio dell'estradando nonostante la violazione del termine perentorio di 18 giorni da quello dell'arresto per la trasmissione e la ricezione della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'art. 700 c.p.p.. In questo ambito si chiede anche la dichiarazione di perenzione della misura degli arresti domiciliari del ricorrente.
Con il terzo motivo si ripropone, ampliandolo e sviluppandolo ulteriormente, il tema della violazione dell'art. 705, comma 1, in relazione agli artt. 12 e 13 della Convenzione europea di estradizione 13.12.1957 perché la Corte di appello ha radicalmente escluso la possibilità di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza soprattutto con riferimento alla ed estradizione processuale.
DIRITTO
1. Nel ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto il ricorrente contesta di essere la stessa persona che ha posto in essere, in Francia, i fatti (usurpazione di identità e calunnia) per i quali è stato emesso il mandato di arresto internazionale del 27.2.2003 ed è stata richiesta l'estradizione.
Il ricorrente svolge inoltre considerazioni dirette a dimostrare che non sono state osservate, nella procedura che lo riguarda, le norme della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957, ratificata con la legge 30.1.1963, n. 300, (e segnatamente l'art. 12 che impone di indicare "con la massima possibile esattezza" il tempo ed il luogo della consumazione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta), lamentando che la Corte di appello di Milano, di fronte alla genericità e lacunosità della documentazione addotta a sostegno della richiesta di estradizione, non abbia proceduto a richiedere le "informazioni complementari necessarie" cui fa riferimento l'art. 13 della citata Convenzione.
2. Questa Corte ha già più volte avuto modo di chiarire che, in tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proveniente da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, l'autorità giudiziaria italiana, in forza della previsione dell'art. 705, comma 2, c.p.p. e dell'art. 12, comma 2, della Convenzione europea di estradizione, non deve verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma deve solo assicurarsi della identità dell'estradando e della esistenza del titolo su cui si fonda la domanda attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa (cfr., Cass., 6^, sent. n. 5143 del 16.12.1997). Se, dunque, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva dai documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente, l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione deve comunque essere in grado di verificare l'identità dell'estradando ed il fatto che questi sia realmente la stessa persona alla quale lo Stato aderente addebita i fatti per i quali è richiesta l'estradizione. Circostanza, questa, evidenziata dalla statuizione contenuta nell'art. 12, comma 2, lett. c) della Convenzione europea che allo Stato richiedente impone di produrre " i dati segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta" e qualsiasi altra informazione atta a determinarne l'identità e la nazionalità.
3. Ora, l'esame della documentazione prodotta dallo Stato richiedente a sostegno della presente richiesta di estradizione induce a ritenere che non siano stati forniti tutti gli elementi necessari ad effettuare la verifica di cui si è prima detto.
Infatti la estrema sommarietà e lacunosità della "esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta", la genericità delle indicazioni fornite sul "tempo" e sul "luogo" della loro consumazione e la difficoltà di collegare ai fatti esposti le rilevazioni di impronte prodotte si traducono in altrettante incertezze sulla effettiva coincidenza dell'estradando con la persona cui si addebitano i reati (usurpazione di identità e calunnia) per cui l'autorità giudiziaria francese sta procedendo. Al riguardo il collegio rileva che nella stringatissima "esposizione dei fatti" posta a sostegno della richiesta di estradizione: a) si menziona un controllo di generalità effettuato in Francia (senza specificazione della località) nel settembre 1998 (senza specificazione del giorno) ed un riscontro dattiloscopico su persona che affermava di chiamarsi LA QU;
b) si riferisce che detta persona, posta di fronte al fatto che esisteva già una rilevazione delle impronte di altro soggetto segnalato come LA QU e che tali impronte non erano coincidenti con le sue presentava denuncia per usurpazione di identità e si costituiva parte civile;
c) si afferma che successive indagini hanno indotto l'autorità giudiziaria francese a ritenere che il denunciante fosse in realtà MO QU e che fosse lui ad aver usurpato l'identità di un suo cugino LA QU e ad aver presentato una denuncia calunniosa.
E, però, tra la documentazione addotta a sostegno della richiesta di estradizione presente nel fascicolo di questa Corte non figurano i risultati del riscontro dattiloscopico del settembre 1998 (potenzialmente decisivi ai fini di accertare la effettiva corrispondenza tra l'estradando ed il soggetto autore dell'usurpazione di identità e della denuncia calunniosa) ma solo impronte rilevate in date diverse da quella indicata nella "esposizione dei fatti" e non ricollegabili, sulla base della documentazione fornita, alla esposizione stessa.
Nè, sul piano puramente formale, è dato di comprendere il legame tra la "esposizione dei fatti" posta a sostegno della richiesta (che riguarda una vicenda iniziata nel settembre 1998) e l'epoca della usurpazione di identità (che nel mandato di arresto è indicata negli anni 2000 e 2001) nonché quella della calunnia (che nel mandato di arresto non appare specificamente indicata). Da questa situazione deriva, come si è già accennato in precedenza, una sostanziale incertezza sulla effettiva corrispondenza dell'estradando con la persona cui, in Francia, si addebitano i reati per cui l'autorità giudiziaria di quel paese sta procedendo. Incertezza che poteva e doveva essere superata dalla Corte di appello attraverso lo strumento della richiesta di "informazioni complementari " prevista dall'art. 13 della Convenzione europea, pienamente idoneo ad essere utilizzato tanto per ottenere gli esiti del riscontro dattiloscopico del settembre 1998 (da confrontare con quelli dell'estradando) quanto per sollecitare una più adeguata e meglio comprensibile "esposizione dei fatti", rispondente al canone della "massima possibile esattezza" sancito dalla Convenzione europea.
4. Il collegio ritiene pertanto che la Corte territoriale - omettendo di svolgere i più accurati accertamenti di cui si è detto sull'identità dell'estradando e di sollecitare allo Stato richiedente le ulteriori informazioni necessarie alla adeguata comprensione dei profili essenziali della vicenda in esame - sia incorsa nella violazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione europea di estradizione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio nel quale la Corte di appello proceda agli accertamenti ed alle verifiche sin qui indicate sulla identità dell'estradando ed adotti la sua decisione sulla base di dati rispondenti ai criteri fissati dall'art. 12 della citata Convenzione. Il ricorso all'annullamento con rinvio è giustificato dalla considerazione (ampiamente svolta da questa Sezione nella sentenza n. 2690 del 13.7.1999) che, in tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è sì competente anche per il merito, ai sensi dell'art. 706 c.p.p., ma il suo giudizio resta pur sempre circoscritto ad un esame cartolare da effettuare sulla base delle informazioni acquisite. In altri termini la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto di porre a carico della Corte compiti di natura istruttoria che, per la sua peculiare struttura e funzione, essa non è tenuta a svolgere.
4. Come si è già chiarito il collegio ha circoscritto il suo esame solo ai motivi svolti nel ricorso sottoscritto personalmente dall'estradando.
Sono infatti da ritenere inammissibili, perché tardivi, i motivi di ricorso, in parte nuovi, svolti nell'atto difensivo intitolato "Motivi aggiunti e memoria ex art. 706 c.p.p.", depositato in cancelleria il 22.3.2004.
Nell'ambito di tali motivi si sottrae alla rilevata inammissibilità solo il motivo che può essere interpretato come istanza cautelare con il quale la difesa del ricorrente svolge argomentazioni dirette a dimostrare la intervenuta "perenzione" dell'arresto provvisorio dell'estradando per il decorso del termine di 18 giorni di cui all'art. 16, comma 4, della Convenzione europea e la conseguente "perenzione" della misura coercitiva della custodia cautelare in atto (nella forma degli arresti domiciliari), chiedendo la liberazione dell'estradando.
Il motivo è infondato perché l'art. 16, comma 4, della Convenzione europea non conferisce al termine di diciotto giorni, in esso contemplato, il carattere di assolutezza e di perentorietà che il ricorrente gli attribuisce se è vero che la norma stabilisce che "l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei documenti di cui all'art. 12 " ed aggiunge poi che "la durata dell'arresto non potrà in ogni caso superare 40 giorni", conferendo così a quest'ultimo termine il connotato della perentorietà.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta l'istanza cautelare del 22.3.2004.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004