Art. 4.
Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennita' integrativa speciale mensile prevista dall' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
L'intero onere finanziario relativo all'indennita' di cui al comma precedente e' a carico dello Stato.
Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennita' integrativa speciale mensile prevista dall' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
L'intero onere finanziario relativo all'indennita' di cui al comma precedente e' a carico dello Stato.