Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 899
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Natura del giudizio

    La Corte ritiene che l'atto di pignoramento in quanto tale e il relativo processo esecutivo non siano oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ma spettino al giudice dell'esecuzione.

  • Accolto
    Prescrizione delle pretese creditorie

    La Corte accoglie il ricorso, dichiarando prescritte le pretese creditorie relative a quattordici cartelle di pagamento notificate oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione non sono efficaci o non sono stati provati. Vengono considerate inefficaci le intimazioni di pagamento precedenti all'intimazione principale, salvo una notifica successiva all'opposizione. L'Agenzia delle Entrate non ha provato la notifica di ulteriori intimazioni e la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

  • Accolto
    Annullamento della cartella di pagamento

    La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dando atto dell'annullamento intervenuto con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 26160/20/14.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per rinuncia al pignoramento

    La Corte respinge l'eccezione, affermando che l'estinzione del procedimento esecutivo non comporta la cessazione della materia del contendere nelle opposizioni all'esecuzione relative all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, come nel caso di specie in cui si agisce per la dichiarazione di prescrizione dei crediti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questa eccezione, ma implicitamente la rigetta accogliendo il ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza e notificazione di atti interruttivi della prescrizione

    La Corte respinge l'eccezione, ritenendo provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2225 del 15 gennaio 2017. Inoltre, considera inefficaci o non provati gli atti interruttivi della prescrizione allegati dall'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 899
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 899
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo