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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
BARRECA IN NA, Relatore
VENANZI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784201600034192001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13116/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 il signor Ricorrente_1 riassumeva il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. 80072/2023, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201600034192/001 (codice identificativo fascicolo n.097-2016-000873371) disposto in suo danno dall'Agenzia delle Entrate – OS (già Equitalia Servizi di OS S.p.A.), con il quale l'Agenzia aveva vincolato l'importo di € 20.492,95, in virtù dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, notificata in data 07.07.16 con la quale erano state vantate pretese creditorie sulla base di n. 22 cartelle di pagamento.
Il ricorrente esponeva che, in pendenza di pignoramento (in forza del quale la Direzione di Commissariato
Marina Militare di Roma – Reparto Amministrativo, in applicazione degli artt. 545 e 546 4° comma, c.p.c., aveva applicato la trattenuta sullo stipendio del ricorrente fino all'ammontare della somma pignorata), era stato definito il giudizio di impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720169008581127 con sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, n. 2225 del 25.01.2017.
Dato atto del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nel procedimento pendente dinanzi al
Tribunale ordinario di Roma – sezione esecuzioni mobiliari e della nota avente protocollo n. 127882 del
05.12.2024 della Marina Militare (con la quale la stessa aveva rappresentato: - di aver ricevuto la comunicazione del 23.10.24 con la quale l'Agente della OS, in ragione del provvedimento del
Tribunale di Roma, rinunciava al pignoramento;
- di aver quindi sospeso la procedura esecutiva in ragione della quale aveva disposto l'accantonamento di € 16.695,88; - di disporre la restituzione delle somme predette sul cedolino stipendiale in unica soluzione), il ricorrente - deducendo di non aver ottenuto in restituzione le somme trattenute dal datore di lavoro - riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado per sentire dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità ovvero annullare il pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate presso il datore di lavoro, in ragione della prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento quali atti presupposti del pignoramento.
In particolare, il ricorrente precisava che intendeva conseguire la declaratoria di prescrizione delle seguenti cartelle tutte riportate nell'intimazione n. 0972016900851127000 notificata in data 25.07.2016 quali pretese creditorie sottese al pignoramento:
1) 09720040164509807000 notificata in data 17.05.2004;
2) 09720050041575716000 notificata in data 11.04.2005
3) 09720060196128553000 notificata in data 18.12.2006;
4) 09720070138523427000 notificata in data 11.04.2007;
5) 09720070364998946000 notificata in data 5.12.2007;
6) 09720080080139121000 notificata in data 12.05.2008;
7) 09720080244060517000 notificata in data 5.12.2008;
8) 09720090122441362000 notificata in data 26.05.2009;
9) 09720090239549992000 notificata in data 16.02.2011;
10) 09720110114011379000 notificata in data 14.06.2011;
11) 09720110158327192000 notificata in data 16.08.2011; 12) 09720110205348505000 notificata in data 30.09.2011;
13) 09720120237591479000 notificata in data 10.12.2012;
14) 09720120295116431000 notificata in data 26.10.2012;
15) 0972013014474996600 notificata in data 22.04.2013.
Il ricorrente formulava quindi i seguenti motivi di impugnazione:
1) Sull'annullamento dell'intimazione di pagamento atto prodromico al pignoramento spiegato dall'Agenzia delle Entrate-OS.
2) Sulla prescrizione delle avverse pretese creditorie.
3) Sull'intervenuto annullamento delle cartelle nn. 09720080006363534, 09720090239549992 e 09720130144749966 quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, quale intimazione presupposta al pignoramento.
4) Sull'omessa notifica delle cartelle e dei titoli presupposti.
5) Sulla prescrizione e/o decadenza delle avverse pretese creditorie.
6) Sul difetto di motivazione – Omessa allegazione degli atti presupposti – Omessa indicazione della natura degli importi dovuti.
7) Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
8) Sui molteplici vizi e violazioni dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127.
9) Sui danni subiti dall'attore.
Illustrate le censure, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
< Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi indicati in narrativa:
- in ragione delle pretese dichiarate prescritte e preso atto della rinuncia al pignoramento notificato al terzo da parte dell'Agenzia delle Entrate - OS, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo ovvero annullare il pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate - OS (già Equitalia) presso il datore di lavoro dell'attore;
- in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarare prescritte ovvero non dovute le pretese creditorie relative alle cartelle nn.: 09720040164509807000 notificata in data 17.05.2004; 09720050041575716000
notificata in data 11.04.2004; 09720060196128553000 notificata in data 18.12.2006; 09720070138523427000
notificata in data 11.04.2007; 09720070364998946000 notificata in data 5.12.2007; 09720080080139121000
notificata in data 12.05.2008; 09720080244060517000 notificata in data 5.12.2008; 09720090122441362000
notificata in data 26.05.2009; 09720090239549992000 notificata in data 16.02.2011, per intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria competente;
09720110114011379000 notificata in data 14.06.2011; 09720110158327192000 notificata in data 16.08.2011; 09720110205348505000 notificata in data 30.09.2011; 09720120237591479000 notificata in data 10.12.2012; 09720120295116431000 notificata in data 26.10.2012; 0972013014474996600 notificata in data 22.04.2013, per intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria competente. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio>>, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – OS eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e per cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta rinuncia all'esecuzione intrapresa, da parte dell'Agente della
OS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 629 e 632 c.p.c. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione per essersi il procedimento esecutivo concluso con l'assegnazione delle somme.
Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo, tra l'altro, la mancata attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze menzionate da controparte e la notificazione di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: <in indirizzo_1: dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire da parte dell'attore e intervenuta rinuncia alla procedura esecutiva cui è causa dell'odierno creditore pignorante l'effetto dichiararsi l'estinzione azionata con l'atto pignoramento n.09784201600034192001.
In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della OS;
rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della medesima - perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'opponente ed a favore dell'Agenzia Delle Entrate – OS.
NEL MERITO;
Accertata la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione, rigettarsi la domanda come proposta dall'opponente, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto.
Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'ente creditore all'integrale pagamento, in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge>>.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato il
18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto mediante riassunzione dell'opposizione proposta dal ricorrente dinanzi al giudice dell'esecuzione con ricorso depositato il 21 febbraio 2023.
Poiché rivolta a contestare l'esistenza e la validità dei titoli esecutivi dell'Agente dell'Esecuzione (in particolare i diversi ruoli esecutivi sottesi alle cartelle di pagamento su indicate), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione, rientrando tuttavia nella giurisdizione del giudice tributario in ragione di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come interpretato dalla Corte di Cassazione, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, in specie dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 (cfr. Cass. S.U. 25 maggio
2022, n. 16986, nonché, da ultimo, Cass. S.U., ord. 29 gennaio 2025, n. 2098, in fattispecie analoga alla presente).
Conseguentemente, è da ritenere che non sia oggetto del giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria l'atto di pignoramento in quanto tale, né il relativo processo esecutivo.
Pertanto sono inammissibili sia la domanda del ricorrente, basata sul primo motivo di ricorso, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle Entrate – OS, sia la pretesa di quest'ultima che venga dichiarata da questa Corte l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia, spettando tale dichiarazione soltanto al giudice dell'esecuzione.
Parimenti esula dall'oggetto del presente giudizio la sorte della somma pignorata e che, secondo il ricorrente,
è tuttora vincolata presso il proprio datore di lavoro. La restituzione degli importi pignorati dipende dalle sorti del processo esecutivo ed ove fosse necessario uno svincolo da parte dell'autorità giudiziaria, questa non potrebbe che essere l'a.g.o..
Va poi respinta l'eccezione, avanzata dall'Agenzia delle Entrate – Società_1 , di improcedibilità o inammissibilità delle domande del ricorrente per l'intervenuta rinuncia all'atto di pignoramento. In proposito, va fatta applicazione del principio -ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione - secondo cui qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo (che peraltro nel caso di specie non risulta essere stata dichiarata dal g.e.) comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr., tra le altre, Cass. n. 15761/2014), come è appunto nel caso di specie in cui il ricorrente agisce per sentire dichiarare prescritti i crediti a fondamento dell'azione esecutiva.
Nel merito, è infondata altresì l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate – OS concernente l'asserita mancanza della prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 2225 del 15 gennaio 2017, dato che la copia prodotta in giudizio reca in calce l'attestazione dell'irrevocabilità in data 23 settembre 2024.
L'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, oggetto di detta sentenza favorevole al ricorrente, è da ritenersi pertanto annullata in via definitiva, non potendo quindi essere attribuita alla stessa l'efficacia di atto interruttivo della prescrizione.
Gli altri atti asseritamente interruttivi della prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, cui ha fatto riferimento l'agente della riscossione nel presente giudizio, sono tutti precedenti l'intimazione di pagamento predetta, tranne l'intimazione di pagamento n. 09720229041757349000. Questa tuttavia risulta notificata in data 9 maggio 2023, quando era già pendente l'opposizione avverso l'atto di pignoramento (introdotta con ricorso depositato il 21 febbraio 2023), sicché per le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento (oggetto del presente giudizio) tale intimazione sopravvenuta all'opposizione è priva di rilevanza.
Quanto agli atti interruttivi precedenti, indicati nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate – Società_1, non rilevano le intimazioni di pagamento n.097200891220300520- n.09720099140665821000-
n.09720109028470604000 - n.09720119108032382000 - n.097201120119015064532000- n. 09720119108032281000 poiché tutte notificate prima dei dieci anni dalla proposizione del ricorso introduttivo dell'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, quindi relative a pretese di certo prescritte a tale ultima data (21 febbraio 2023); parimenti irrilevante è l'intimazione di pagamento n. 097201339190013464000 notificata nel 2013, poiché relativa ad un tributo locale, la cui obbligazione di pagamento, prescrivendosi in cinque anni, era già estinta alla data introduttiva del giudizio sopra detta.
L'Agenzia delle Entrate – OS non ha dato prova della notificazione delle intimazioni di pagamento n. 097201559021320225000 e n. 09720159021320326000.
Quanto, infine, al preavviso di fermo amministrativo, non è stata fornita la prova del perfezionamento della notificazione, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non vi è prova della ricezione da parte del destinatario della raccomandata a.r. di comunicazione di avvenuto deposito.
In conclusione, considerato che, per le diverse ragioni sopra dette, non possono considerarsi efficaci gli atti interruttivi della prescrizione riferiti (o riferibili) alle cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso e considerato che quattordici di tali cartelle risultano notificate entro il 10 dicembre 2012 (quindi oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio dinanzi al g.e.), le relative pretese creditorie vanno dichiarate prescritte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Relativamente alla quindicesima cartella di pagamento (n. 09720130144749966), va accolto il terzo motivo di ricorso, dandosi perciò atto dell'annullamento intervenuto con la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 26160/20/14.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, nei termini sopra detti, comporta l'assorbimento dei motivi restanti.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali considerate le ragioni della decisione, basate anche su carenze istruttorie documentali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
BARRECA IN NA, Relatore
VENANZI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784201600034192001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13116/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 il signor Ricorrente_1 riassumeva il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. 80072/2023, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201600034192/001 (codice identificativo fascicolo n.097-2016-000873371) disposto in suo danno dall'Agenzia delle Entrate – OS (già Equitalia Servizi di OS S.p.A.), con il quale l'Agenzia aveva vincolato l'importo di € 20.492,95, in virtù dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, notificata in data 07.07.16 con la quale erano state vantate pretese creditorie sulla base di n. 22 cartelle di pagamento.
Il ricorrente esponeva che, in pendenza di pignoramento (in forza del quale la Direzione di Commissariato
Marina Militare di Roma – Reparto Amministrativo, in applicazione degli artt. 545 e 546 4° comma, c.p.c., aveva applicato la trattenuta sullo stipendio del ricorrente fino all'ammontare della somma pignorata), era stato definito il giudizio di impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720169008581127 con sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, n. 2225 del 25.01.2017.
Dato atto del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nel procedimento pendente dinanzi al
Tribunale ordinario di Roma – sezione esecuzioni mobiliari e della nota avente protocollo n. 127882 del
05.12.2024 della Marina Militare (con la quale la stessa aveva rappresentato: - di aver ricevuto la comunicazione del 23.10.24 con la quale l'Agente della OS, in ragione del provvedimento del
Tribunale di Roma, rinunciava al pignoramento;
- di aver quindi sospeso la procedura esecutiva in ragione della quale aveva disposto l'accantonamento di € 16.695,88; - di disporre la restituzione delle somme predette sul cedolino stipendiale in unica soluzione), il ricorrente - deducendo di non aver ottenuto in restituzione le somme trattenute dal datore di lavoro - riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado per sentire dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità ovvero annullare il pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate presso il datore di lavoro, in ragione della prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento quali atti presupposti del pignoramento.
In particolare, il ricorrente precisava che intendeva conseguire la declaratoria di prescrizione delle seguenti cartelle tutte riportate nell'intimazione n. 0972016900851127000 notificata in data 25.07.2016 quali pretese creditorie sottese al pignoramento:
1) 09720040164509807000 notificata in data 17.05.2004;
2) 09720050041575716000 notificata in data 11.04.2005
3) 09720060196128553000 notificata in data 18.12.2006;
4) 09720070138523427000 notificata in data 11.04.2007;
5) 09720070364998946000 notificata in data 5.12.2007;
6) 09720080080139121000 notificata in data 12.05.2008;
7) 09720080244060517000 notificata in data 5.12.2008;
8) 09720090122441362000 notificata in data 26.05.2009;
9) 09720090239549992000 notificata in data 16.02.2011;
10) 09720110114011379000 notificata in data 14.06.2011;
11) 09720110158327192000 notificata in data 16.08.2011; 12) 09720110205348505000 notificata in data 30.09.2011;
13) 09720120237591479000 notificata in data 10.12.2012;
14) 09720120295116431000 notificata in data 26.10.2012;
15) 0972013014474996600 notificata in data 22.04.2013.
Il ricorrente formulava quindi i seguenti motivi di impugnazione:
1) Sull'annullamento dell'intimazione di pagamento atto prodromico al pignoramento spiegato dall'Agenzia delle Entrate-OS.
2) Sulla prescrizione delle avverse pretese creditorie.
3) Sull'intervenuto annullamento delle cartelle nn. 09720080006363534, 09720090239549992 e 09720130144749966 quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, quale intimazione presupposta al pignoramento.
4) Sull'omessa notifica delle cartelle e dei titoli presupposti.
5) Sulla prescrizione e/o decadenza delle avverse pretese creditorie.
6) Sul difetto di motivazione – Omessa allegazione degli atti presupposti – Omessa indicazione della natura degli importi dovuti.
7) Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
8) Sui molteplici vizi e violazioni dell'intimazione di pagamento n. 09720169008581127.
9) Sui danni subiti dall'attore.
Illustrate le censure, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
< Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi indicati in narrativa:
- in ragione delle pretese dichiarate prescritte e preso atto della rinuncia al pignoramento notificato al terzo da parte dell'Agenzia delle Entrate - OS, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo ovvero annullare il pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate - OS (già Equitalia) presso il datore di lavoro dell'attore;
- in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarare prescritte ovvero non dovute le pretese creditorie relative alle cartelle nn.: 09720040164509807000 notificata in data 17.05.2004; 09720050041575716000
notificata in data 11.04.2004; 09720060196128553000 notificata in data 18.12.2006; 09720070138523427000
notificata in data 11.04.2007; 09720070364998946000 notificata in data 5.12.2007; 09720080080139121000
notificata in data 12.05.2008; 09720080244060517000 notificata in data 5.12.2008; 09720090122441362000
notificata in data 26.05.2009; 09720090239549992000 notificata in data 16.02.2011, per intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria competente;
09720110114011379000 notificata in data 14.06.2011; 09720110158327192000 notificata in data 16.08.2011; 09720110205348505000 notificata in data 30.09.2011; 09720120237591479000 notificata in data 10.12.2012; 09720120295116431000 notificata in data 26.10.2012; 0972013014474996600 notificata in data 22.04.2013, per intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria competente. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio>>, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – OS eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e per cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta rinuncia all'esecuzione intrapresa, da parte dell'Agente della
OS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 629 e 632 c.p.c. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione per essersi il procedimento esecutivo concluso con l'assegnazione delle somme.
Nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo, tra l'altro, la mancata attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze menzionate da controparte e la notificazione di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: <in indirizzo_1: dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire da parte dell'attore e intervenuta rinuncia alla procedura esecutiva cui è causa dell'odierno creditore pignorante l'effetto dichiararsi l'estinzione azionata con l'atto pignoramento n.09784201600034192001.
In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della OS;
rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della medesima - perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'opponente ed a favore dell'Agenzia Delle Entrate – OS.
NEL MERITO;
Accertata la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione, rigettarsi la domanda come proposta dall'opponente, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto.
Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'ente creditore all'integrale pagamento, in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge>>.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato il
18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto mediante riassunzione dell'opposizione proposta dal ricorrente dinanzi al giudice dell'esecuzione con ricorso depositato il 21 febbraio 2023.
Poiché rivolta a contestare l'esistenza e la validità dei titoli esecutivi dell'Agente dell'Esecuzione (in particolare i diversi ruoli esecutivi sottesi alle cartelle di pagamento su indicate), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione, rientrando tuttavia nella giurisdizione del giudice tributario in ragione di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come interpretato dalla Corte di Cassazione, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, in specie dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 (cfr. Cass. S.U. 25 maggio
2022, n. 16986, nonché, da ultimo, Cass. S.U., ord. 29 gennaio 2025, n. 2098, in fattispecie analoga alla presente).
Conseguentemente, è da ritenere che non sia oggetto del giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia
Tributaria l'atto di pignoramento in quanto tale, né il relativo processo esecutivo.
Pertanto sono inammissibili sia la domanda del ricorrente, basata sul primo motivo di ricorso, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle Entrate – OS, sia la pretesa di quest'ultima che venga dichiarata da questa Corte l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia, spettando tale dichiarazione soltanto al giudice dell'esecuzione.
Parimenti esula dall'oggetto del presente giudizio la sorte della somma pignorata e che, secondo il ricorrente,
è tuttora vincolata presso il proprio datore di lavoro. La restituzione degli importi pignorati dipende dalle sorti del processo esecutivo ed ove fosse necessario uno svincolo da parte dell'autorità giudiziaria, questa non potrebbe che essere l'a.g.o..
Va poi respinta l'eccezione, avanzata dall'Agenzia delle Entrate – Società_1 , di improcedibilità o inammissibilità delle domande del ricorrente per l'intervenuta rinuncia all'atto di pignoramento. In proposito, va fatta applicazione del principio -ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione - secondo cui qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo (che peraltro nel caso di specie non risulta essere stata dichiarata dal g.e.) comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr., tra le altre, Cass. n. 15761/2014), come è appunto nel caso di specie in cui il ricorrente agisce per sentire dichiarare prescritti i crediti a fondamento dell'azione esecutiva.
Nel merito, è infondata altresì l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate – OS concernente l'asserita mancanza della prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 2225 del 15 gennaio 2017, dato che la copia prodotta in giudizio reca in calce l'attestazione dell'irrevocabilità in data 23 settembre 2024.
L'intimazione di pagamento n. 09720169008581127, oggetto di detta sentenza favorevole al ricorrente, è da ritenersi pertanto annullata in via definitiva, non potendo quindi essere attribuita alla stessa l'efficacia di atto interruttivo della prescrizione.
Gli altri atti asseritamente interruttivi della prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, cui ha fatto riferimento l'agente della riscossione nel presente giudizio, sono tutti precedenti l'intimazione di pagamento predetta, tranne l'intimazione di pagamento n. 09720229041757349000. Questa tuttavia risulta notificata in data 9 maggio 2023, quando era già pendente l'opposizione avverso l'atto di pignoramento (introdotta con ricorso depositato il 21 febbraio 2023), sicché per le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento (oggetto del presente giudizio) tale intimazione sopravvenuta all'opposizione è priva di rilevanza.
Quanto agli atti interruttivi precedenti, indicati nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate – Società_1, non rilevano le intimazioni di pagamento n.097200891220300520- n.09720099140665821000-
n.09720109028470604000 - n.09720119108032382000 - n.097201120119015064532000- n. 09720119108032281000 poiché tutte notificate prima dei dieci anni dalla proposizione del ricorso introduttivo dell'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, quindi relative a pretese di certo prescritte a tale ultima data (21 febbraio 2023); parimenti irrilevante è l'intimazione di pagamento n. 097201339190013464000 notificata nel 2013, poiché relativa ad un tributo locale, la cui obbligazione di pagamento, prescrivendosi in cinque anni, era già estinta alla data introduttiva del giudizio sopra detta.
L'Agenzia delle Entrate – OS non ha dato prova della notificazione delle intimazioni di pagamento n. 097201559021320225000 e n. 09720159021320326000.
Quanto, infine, al preavviso di fermo amministrativo, non è stata fornita la prova del perfezionamento della notificazione, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non vi è prova della ricezione da parte del destinatario della raccomandata a.r. di comunicazione di avvenuto deposito.
In conclusione, considerato che, per le diverse ragioni sopra dette, non possono considerarsi efficaci gli atti interruttivi della prescrizione riferiti (o riferibili) alle cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso e considerato che quattordici di tali cartelle risultano notificate entro il 10 dicembre 2012 (quindi oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio dinanzi al g.e.), le relative pretese creditorie vanno dichiarate prescritte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Relativamente alla quindicesima cartella di pagamento (n. 09720130144749966), va accolto il terzo motivo di ricorso, dandosi perciò atto dell'annullamento intervenuto con la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 26160/20/14.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, nei termini sopra detti, comporta l'assorbimento dei motivi restanti.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali considerate le ragioni della decisione, basate anche su carenze istruttorie documentali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.