Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 30/04/2026, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8697 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis, 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio sul procedimento avviato d'ufficio il 20 ottobre 2023 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite dal ricorrente in conseguenza del catastrofale sinistro stradale occorsogli il 30 giugno 2023 a -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel corso della missione internazionale di Polizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NO Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 28 luglio 2025, il sig. -OMISSIS- – assistente della Polizia di Stato, in servizio presso lo scalo aereo di -OMISSIS- – ha adito questo Tribunale al fine:
- di sentire accertare « l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno … nel procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio del trauma [subito il 30 giugno 2023 in -OMISSIS- durante una missione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità organizzata transfrontaliera e doganale] a vviato … il 20 ottobre 2023 e non ancora concluso nonostante l’avvenuto superamento del termine di conclusione del procedimento in atti, stabilito dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 »;
- di sentir condannare l’amministrazione « a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato »;
- di ottenere « la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia dell’amministrazione intimata dovesse ulteriormente protrarsi ».
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- che in data 20 ottobre 2023 l’amministrazione aveva avviato il procedimento volto al riconoscimento della causa di servizio per il predetto trauma;
- che la giurisprudenza aveva avuto modo di evidenziare che il termine massimo di durata del predetto procedimento fosse « pari a 290 giorni dalla data di avvio d’ufficio di detto procedimento » (cfr. Tar Milano, III, 27 maggio 2022, n. 1233);
- che pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto adottare la propria decisione entro il 5 agosto 2024;
- che nonostante ciò il Ministero non aveva ancora definito il procedimento avviato e che pertanto – non essendo ancora decorso un anno dallo spirare del termine per la definizione del procedimento – sussistevano i presupposti per l’accertamento da parte di questo Tribunale dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e per la conseguente condanna della stessa p.a. all’adozione di un provvedimento espresso che definisca il procedimento avviato.
2. In data 5 agosto 2025 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza svolgere difese né depositare documenti.
3. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 novembre 2025, n. 19533, questo Tribunale – preso atto che nell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente aveva avanzato anche istanza istruttoria al fine di ottenere « l’esibizione di atti e documenti concernenti l’avvio di Ufficio del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio » – ha ordinato alla p.a. di depositare agli atti del giudizio « una documentata relazione … sui fatti di causa, corredata da tutti gli atti e documenti concernenti l’avvio di Ufficio del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle gravi lesioni subite dal ricorrente in conseguenza del sinistro occorsogli il 30 giugno 2023 a -OMISSIS- », oltreché da tutti gli atti che l’amministrazione avesse ritenuto utili al giudizio.
4. In data 24 novembre 2025 l’amministrazione ha depositato agli atti una nota del 28 novembre 2025 con cui la C.M.O. di Roma era stata sollecitata « a voler sottoporre agli accertamenti sanitari del caso l’assistente dalla Polizia di Stato -OMISSIS- ai fini della definizione della dipendenza causa di servizio ».
5. Con note depositate il 2 febbraio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle sue domande, osservando che la nota depositata dalla p.a. costituiva al più un mero atto endoprocedimentale non satisfattivo del suo interesse.
6. Alla camera di consiglio svoltasi il 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
8. È noto infatti che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che dalla lettura degli artt. 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del D.P.R. 461/2001 « risulta che il termine massimo di durata del procedimento [per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio] , tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza » (cfr. ex multis Tar Palermo, 3 dicembre 2025, n. 2670 e Tar Torino, III, 26 marzo 2025, n. 552).
9. Alla luce di quanto sopra, appare evidente la fondatezza della domanda di parte ricorrente, tenuto conto che:
- il Ministero dell’Interno ha il dovere di definire con un provvedimento espresso il procedimento che esso stesso ha avviato in data 20 ottobre 2023 e che ancora oggi non è stato concluso nonostante il suindicato termine di 290 giorni sia stato ampiamente superato;
- eventuali disfunzioni o ritardi tra i diversi uffici dell’amministrazione non possono valere ad esimere il Ministero intimato dall'obbligo di rispettare il termine complessivamente previsto per la conclusione del procedimento;
- la nota del 28 novembre 2025 con cui l’amministrazione ha sollecitato la C.M.O. di Roma « a voler sottoporre agli accertamenti sanitari del caso l’assistente dalla Polizia di Stato -OMISSIS- ai fini della definizione della dipendenza causa di servizio » non può soddisfare l’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, né tantomeno rendere improcedibile il ricorso avverso il silenzio, tenuto conto che « la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento, e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 29 novembre 2021, n. 12299 e – con specifico riferimento al procedimento oggetto del presente giudizio – Tar Torino, III, 26 marzo 2025, n. 552).
10. Per tutte le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente:
- deve condannarsi l’amministrazione a definire il procedimento avviato entro un termine che – in ragione della complessità dello stesso – appare congruo fissare nella misura di ulteriori novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- può nominarsi sin da subito, in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di delega a funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta (90) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero dell’Interno.
11. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- condanna la p.a. a definire il procedimento avviato il 20 ottobre 2023 entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- nomina, in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di delega a funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta (90) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero dell’Interno;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 800,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
NO Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO Giuseppe Lanzafame | Orazio LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.