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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Caterina Arcani Giudice all'esito della camera di consiglio del 19.12.25 nel procedimento iscritto al n.r.g. 18198/2024, promosso da:
ato in TUNISIA il 09/05/1981 Parte_1 C.U.I. CP_1 con il patrocinio dell'avv. felicia Casciano del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via Zamboni n. 9, RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “.....In via incidentale e cautelare: ordinare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e dei provvedimenti consequenziali;
in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza....”.
Conclusioni per il resistente: “... Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.9.2024, dal Questore della Provincia di Bologna, notificato il 5.12.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 3.10.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato, invece, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza di legami familiari.
1.3. In data 24 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso. Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5 All'udienza del 26 novembre 2025 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono entrato in Italia nel 2020, sono andato a stare a casa di mio zio a Castello d'Argile e ancora vivo lì, non avevo il permesso e così ho lavorato in nero come muratore. Poi nel 2022 ho preso informazioni in Questura e così ho presentato la domanda di protezione speciale. Ho lavorato qualche mese nel 2022, nel 2023 e nel 2024, è da circa un anno che non lavoro con il contratto regolare, l'ultimo lavoro mi è scaduto ad ottobre dell'anno scorso. Mi viene chiesto se ho un conto corrente ma con il solo permesso di carta è difficile sia trovare qualcuno che mi assuma sia aprire un conto corrente in banca o alle poste. ADR: economicamente mi mantiene mio zio, lui lavora e io non pago nulla come affitto o spese di casa. Mio zio è sposato, ha la moglie che ha avuto un ictus e prende l'assegno di invalidità e di accompagnamento;
mio zio poi lavora come custode per i campi di una società di calcio credo che si chiami e poi si occupa della moglie. Io non sono sposato, non ho figli, ho i Parte_2 miei genitori ed un fratello nel mio paese;
in Italia oltre mio zio, sua moglie e suo figlio, cioè mio cugino, non ho nessun altro familiare. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho fatto corsi di formazione, ma ora sto andando ad un corso presso una Parrocchia per imparare meglio la lingua italiana. Il corso è in provincia di Milano dove vado quando qualcuno mi chiama per lavoretti in giornata. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e, successivamente, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.. Nelle note conclusive il solo difensore della ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_3 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso parere della Ct versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 3 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). 6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio quanto segue: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, immune da pregiudizi penali, giunto in Italia nel 2020, convive, come da dichiarazione di ospitalità in atti (v. doc. 1 nota di deposito del 29.10.25) con lo zio cittadino italiano, la di lui moglie e il cugino;
familiari che provvedono al suo mantenimento grazie all'attività lavorativa svolta, in particolare, dallo zio (v. verbale udienza del 30.10.25). Il ricorrente attualmente non sta svolgendo regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, dopo aver comunque lavorato per alcuni periodi con contratti a tempo determinato come da copie di buste- paga in atti. Ha allegato, da ultimo, una proposta di assunzione (v. doc. 4 nota di deposito del 29.10.25). Nonostante l'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, tuttavia, non si può sostenere che dal mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia disoccupato. L'istante, quanto alla conoscenza della lingua italiana e, quindi, all'inserimento nel contesto nazionale, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana (doc. 2 nota di deposito del 29.10.25) che ha dimostrato di conoscere in sede giudiziale avendo svolto la sua audizione senza l'ausilio di un interprete, come evincibile dal verbale d'udienza. Non si può non osservare, poi, come nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, per le relazioni affettive, amicali, e familiari nei rapporti inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici, con i familiari rimasti nel paese d'origine. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il
Il Presidente