Articolo 263 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 267Articolo 269
Versione
6 maggio 1952
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Versione
8 giugno 1963
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Versione
13 agosto 1971
Art. 263.
(( (Conduttore per il traffico locale)





Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di eta';
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
Il conduttore per il traffico locale puo' condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite ml trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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