Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-61; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233 ; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-61; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233 ; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.