Sentenza 15 febbraio 2025
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- 1. Pubblica foto senza autorizzazione: come si quantifica il danno per violazione del copyright?Accesso limitatoRiccardo Traina Chiarini · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16521/2024 R.Gen.Aff.Cont.
N. 16521/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16918/2020, introdotta ai sensi del
Regolamento CE 861/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, istitutiva del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, promossa da:
, c.f. PT515874620, con sede Parte_1
in Rua Correia Teles, 28 A, Lisboa, Portogallo, rappresentata e difesa dal l.r.p.t. Nico Trinkhaus
-ATTRICE-
CONTRO
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla via Sementini
15, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Murolo e Rita Di Marco;
-CONVENUTO -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice promuoveva il presente procedimento europeo per le controversie di modeste entità, di cui al Regolamento Europeo 861/2007, allegando:
- Di detenere i diritti economici esclusivi di immagine sulle fotografie create da e di vendere le predette fotografie mediante CP_2
il sito www.sumfinity.com, quali stampe d'arte e concesse in licenza a società a condizioni esclusive;
- Che il convenuto, che si avvale del sito www.marcoisland.it per la sua attività, ha esposto senza autorizzazione la fotografia St. Mary's
Basilica I Krakow, Poland;
- Che la predetta foto è stata creata dal sig. come è CP_2
possibile verificare tramite la funzione “ricerca con immagine” sul sito www.google.com, con indirizzamento anche alla pagina dove è possibile acquistare i diritti di licenza;
- Che l'artista aveva notizia dell'uso illegittimo della foto in data
13.08.2019;
- Che il 25.09.2019 era inviata messa in mora al convenuto;
- Che il convenuto aveva pubblicato la fotografia tra il 10.11.2018 e il
17.08.2019;
- Che secondo il tariffario esistente e dedotto in atti, e strutturato secondo la durata della licenza di utilizzo della foto tutelata dal copyright, la somma dovuta, equivalente al danno subito, sarebbe stata di euro 1615,00
- Che andava riconosciuto anche il maggior danno per somma equivalente o comunque nei limiti della competenza del tribunale adito;
r.g.a.c. 16521-2024 Pag. 2 r.g. 16521/2024 Sumfinidade-Marcoisland
Allegava: - il contratto comprovante la legittimazione attiva;
- la foto oggetto di tutela come stratta dalla pagina web della convenuta, con indicata in calce la data del 17.08.2019.
Si costituiva il 20 gennaio la società convenuta:
- La quale deduceva il difetto di legittimazione passiva della convenuta per essere responsabile altra società, giusta la foto allegata riferibile ad altro luogo e non alla Basilica di Cracovia;
- La prescrizione del diritto non essendo versata in atti alcuna messa in mora comprovante l'interruzione del termine entro cui validamente far valere il diritto.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente si deve affermare che la fotografia per cui vi è causa trova la sua disciplina di tutela nella legge 22 aprile 1941, n. 633, all'art. 88, trattandosi di una riproduzione fotografica, rispondente ai requisiti di cui all'art. 90.
Con riferimento alle difese della convenuta, si deve osservare che questa erroneamente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché le fotografie versate in atti dall'attore rappresentano proprio la Basilica di
Cracovia e risultano estratte dalla pagina web della . CP_1
Non trovano quindi corrispondenza documentale le difese che deducono la riferibilità delle fotografie al panorama di Kotor-Montenegro, riconducibile alla sedicente easy Rider Viaggi s.r.l.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Infatti, se è vero che l'azione al risarcimento del danno, riconosciuta dall'art. 2043 c.c., si prescrive in anni 5 dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, art. 2957 c.c., è vero anche che l'estrazione della fotografia dalla pagina web della convenuta è del 17 agosto 2019, mentre l'atto introduttivo della lite è stato proposto il 26 luglio 2024, quindi, seppure di poco, entro il quinquiennio.
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E' irrilevante, pertanto, in questo senso, l'omessa allegazione della lettera di messa in mora che l'attore afferma di avere inviato il 25 settembre 2019.
Nel merito, come anticipato, non è contestato che la fotografia risponda ai requisiti di cui all'art. 90 l.d.a., come anche dedotto dall'attore, là dove afferma che ad una ricerca a mezzo del motore di ricerca precipuo “google immagini” la foto era rinvenuta tra quelle coperte da copyright.
Neppure è contestata l'inesistenza di un valido titolo all'utilizzo della fotografia.
Circa l'esistenza e la prova del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., declinato nell'utilizzo di fotografie in assenza di consenso del titolare allo sfruttamento economico, si rammenta che, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
13/12/2021, n. 39763, In tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto
d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941 costituisce danno "in re ipsa", analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione (così anche: Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
22/06/2016, n. 12954, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/04/2011, n. 8730)
Ancora, con riferimento alla sua quantificazione e l'utilizzazione dei criteri di cui all'art. 158 l.d.a., il Giudice di legittimità afferma che, Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 13/12/2021, n. 39763, In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste "in re ipsa", restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità
(sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
Applicando i principi predetti al caso di specie deve pienamente concordarsi circa l'applicabilità dei criteri di “consenso all'autorizzazione” della fotografia, pari ai costi che l'utilizzatore avrebbe dovuto sostenere in caso di r.g.a.c. 16521-2024 Pag. 4 r.g. 16521/2024 Sumfinidade-Marcoisland
utilizzo lecito per il periodo oggetto di contestazione, superiore a sei mesi ed inferiore ad un anno, equivalente secondo il tariffario in uso da parte attrice ad euro 1615,00.
E', invece, infondata la domanda ulteriore per il risarcimento del danno che l'attore avrebbe subito per non essere stato indicato in calce alla fotografia il nome dell'autore.
Infatti, secondo l'impostazione tradizionale, il diritto al riconoscimento della paternità̀ si estrinseca nella facoltà̀ esclusiva di identificarsi autore di un'opera e rivelarsi autore della stessa, nonché́ di rivendicare la paternità̀ dell'opera dell'ingegno.
Tuttavia, la Corte di legittimità, Sezione I, 3.3.2006 n.472, ha chiarito che la pubblicazione di una fotografia senza la menzione del nominativo del fotografo non costituisce una presunzione, neanche prevista dalla legge, di indebita attribuzione della paternità̀ all'utilizzatore e, di conseguenza, non comporta un'automatica violazione del diritto morale d'autore di quest'ultimo, non essendo messa in discussione dall'utilizzatore la paternità̀ dell'opera fotografica.
E, difatti, non vi è traccia del tentativo del convenuto di appropriarsi della paternità della fotografia, ma vi è solo la prova del suo utilizzo per finalità evidentemente pubblicitarie di viaggi di piacere presso il luogo rappresentato.
In assenza di domanda specifica nono si riconoscono frutti sulla somma richiesta in capitale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto dell'art. 16 del regolamento CE 861/2007, a mente del quale La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
P.Q.M.
r.g.a.c. 16521-2024 Pag. 5 r.g. 16521/2024 Sumfinidade-Marcoisland
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto a n. 16521/2024 r.g., così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
c.f. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., con sede in Napoli, alla via Sementini 15 al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 1615,00 a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali che si liquidano in euro 807,00 oltre spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di
Lonardo
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