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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1881/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il Comune di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 49/2025 RGR, i contribuenti Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_2, Ricorrente_1 impugnano l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU per l'annualità di imposta 2019 -
Irrogazioni Sanzioni Amministrative n 1881 del 08.05.2024, notificato in data 22.10.2024, a mezzo messo comunale ex art 140 cpc, per l'importo complessivo di € 20.982,00.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità della pretesa tributaria in ragione della insussistenza dell'obbligo di solidarietà tra gli eredi in materia di IMU, ma la debenza di ogni erede sarebbe soltanto pro quota.
Concludono per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, preliminarmente i ricorrenti eccepivano la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta comune di Catanzaro. Discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevata la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta Comune di
Catanzaro, con tutte le conseguenze derivanti per legge.
La questione giuridica oggetto della controversia può essere così sintetizzata: se in materia di tributi locali, ed in particolare di IMU, esista un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale ovvero se trovi applicazione analogica l'art. 65 d.p.r. n. 600/1973, dettato in tema di imposte dirette sui rediti. In caso contrario, atteso che nulla prevede espressamente sul punto la legge regolatrice (D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), se trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e segnatamente il combinato disposto di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c., laddove prevede la responsabilità pro quota degli eredi per i debiti del de cuius. In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità stabilisce che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743 – 01: in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro).
In effetti, come la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (Cass. sez. trib. n. 780 del 2011).
Con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all'esame di questa Corte, non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta pel pagamento dell'imposta di successione;
deve pertanto ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. Stante la peculiarità della questione di diritto sottesa alla controversia, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU per l'annualità di imposta 2019 - Irrogazioni Sanzioni Amministrative n 1881 del
08.05.2024, rideterminando l'imposta dovuta dai ricorrenti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, principio a cui l'ente impositore dovrà uniformarsi.
Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1881/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il Comune di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 49/2025 RGR, i contribuenti Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_2, Ricorrente_1 impugnano l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU per l'annualità di imposta 2019 -
Irrogazioni Sanzioni Amministrative n 1881 del 08.05.2024, notificato in data 22.10.2024, a mezzo messo comunale ex art 140 cpc, per l'importo complessivo di € 20.982,00.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità della pretesa tributaria in ragione della insussistenza dell'obbligo di solidarietà tra gli eredi in materia di IMU, ma la debenza di ogni erede sarebbe soltanto pro quota.
Concludono per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, preliminarmente i ricorrenti eccepivano la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta comune di Catanzaro. Discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevata la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta Comune di
Catanzaro, con tutte le conseguenze derivanti per legge.
La questione giuridica oggetto della controversia può essere così sintetizzata: se in materia di tributi locali, ed in particolare di IMU, esista un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale ovvero se trovi applicazione analogica l'art. 65 d.p.r. n. 600/1973, dettato in tema di imposte dirette sui rediti. In caso contrario, atteso che nulla prevede espressamente sul punto la legge regolatrice (D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), se trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e segnatamente il combinato disposto di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c., laddove prevede la responsabilità pro quota degli eredi per i debiti del de cuius. In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità stabilisce che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743 – 01: in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro).
In effetti, come la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (Cass. sez. trib. n. 780 del 2011).
Con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all'esame di questa Corte, non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta pel pagamento dell'imposta di successione;
deve pertanto ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. Stante la peculiarità della questione di diritto sottesa alla controversia, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU per l'annualità di imposta 2019 - Irrogazioni Sanzioni Amministrative n 1881 del
08.05.2024, rideterminando l'imposta dovuta dai ricorrenti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, principio a cui l'ente impositore dovrà uniformarsi.
Spese compensate.