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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. SPADINI PAOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA P. AMEDEO N. 35 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.RUOCCO MARIANGELA e CE Francia, presso cui elettivamente domicilia invia Principe Amedeo 6100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato:
“Disporre, in modifica della sentenza n. 805/2018 pubblicata in data
16/11/2018, la revoca dei punti
1 2
n. 3) relativo all'obbligo a carico del Sig. di corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia un assegno CP_1 Persona_1 periodico;
n. 4) relativo all'obbligo a carico del Sig. di corrispondere a Parte_1
un assegno divorzile;
CP_1
n. 5) relativo alla partecipazione dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2 alle spese straordinarie per la figlia Persona_1 nonché alla modifica del punto 6 della sentenza, in tal senso: le parti concordemente chiedono la modifica della pattuizione economica di cui al punto 5 delle conclusioni congiunte richiamate nel punto 6 della sentenza prevedendo la sostituzione dell'ultimo capoverso che così recita: “La Sig.ra si impegna a non cedere e/o vendere l'unità immobiliare in oggetto se non CP_1 per sopravvenuti ed imprevedibili eventi futuri, avendo a mente l'interesse dei figli valutata in egual misura” con “la Sig.ra potrà vendere e/o cedere CP_1
l'immobile sito in Goito, Via Meucci n.48 secondo le proprie esclusive volontà”.
Ferme tutte le altre pattuizioni economiche intervenute fra le parti di cui ai punti 5
(ad esclusione della modifica richiesta) -6-7-8-10 delle conclusioni di cui alle pagine da 4 a 6 della sentenza n. 805/2018 pubblicata il 16/11/2018.”
Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fossero Parte_1 modificate le condizioni di divorzio stabilite cons entenza n. 8072018, essendosi modificate le condizioni economiche delle parti.
All'udienza del 09/12/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo raggiunto dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, e il Tribunale ritiene pertanto di poterlo recepire.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
2 3
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nelle conclusioni delle parti, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 805/2018 pubblicata in data 16.11.2018 dal Tribunale di Mantova;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. SPADINI PAOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA P. AMEDEO N. 35 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.RUOCCO MARIANGELA e CE Francia, presso cui elettivamente domicilia invia Principe Amedeo 6100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato:
“Disporre, in modifica della sentenza n. 805/2018 pubblicata in data
16/11/2018, la revoca dei punti
1 2
n. 3) relativo all'obbligo a carico del Sig. di corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia un assegno CP_1 Persona_1 periodico;
n. 4) relativo all'obbligo a carico del Sig. di corrispondere a Parte_1
un assegno divorzile;
CP_1
n. 5) relativo alla partecipazione dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2 alle spese straordinarie per la figlia Persona_1 nonché alla modifica del punto 6 della sentenza, in tal senso: le parti concordemente chiedono la modifica della pattuizione economica di cui al punto 5 delle conclusioni congiunte richiamate nel punto 6 della sentenza prevedendo la sostituzione dell'ultimo capoverso che così recita: “La Sig.ra si impegna a non cedere e/o vendere l'unità immobiliare in oggetto se non CP_1 per sopravvenuti ed imprevedibili eventi futuri, avendo a mente l'interesse dei figli valutata in egual misura” con “la Sig.ra potrà vendere e/o cedere CP_1
l'immobile sito in Goito, Via Meucci n.48 secondo le proprie esclusive volontà”.
Ferme tutte le altre pattuizioni economiche intervenute fra le parti di cui ai punti 5
(ad esclusione della modifica richiesta) -6-7-8-10 delle conclusioni di cui alle pagine da 4 a 6 della sentenza n. 805/2018 pubblicata il 16/11/2018.”
Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fossero Parte_1 modificate le condizioni di divorzio stabilite cons entenza n. 8072018, essendosi modificate le condizioni economiche delle parti.
All'udienza del 09/12/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo raggiunto dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, e il Tribunale ritiene pertanto di poterlo recepire.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
2 3
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nelle conclusioni delle parti, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 805/2018 pubblicata in data 16.11.2018 dal Tribunale di Mantova;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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