Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
NI ZI Presidente MA LO I° Referendario UI AR I° Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23276 del registro di Segreteria, nei confronti di Banco di Napoli S.p.A. ora Banca Intesa San Paolo S.p.A. (C.F. n. 00799960158, partita IVA 11991500015), rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Giudice (PEC: avv.mariogiudice@pec.it) giusta procura speciale in atti, in qualità di tesoriere del Comune di Reggio Calabria -
esercizio finanziario 2014, conto giudiziale n. 33998;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12.11.2025, udita per la procura la dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l’agente contabile e l’amministrazione.
FATTO
1. Con relazione di irregolarità n. 136/2022 del 18.7.2022 del magistrato designato si chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto Sentenza n. 96/2026 giudiziale n. 33998 reso dall’ agente contabile Banco di Napoli Spa per “conto del tesoriere” del Comune di Reggio Calabria -
esercizio finanziario 2014.
2. Con ordinanza n. 20/2023 veniva ordinato al Comune di Reggio Calabria, di trasmettere gli atti e documenti richiesti in sede istruttoria e rimettersi gli atti al magistrato istruttore per una relazione integrativa.
3. Con relazione del 24.4.2023 il magistrato istruttore rappresentava che il deposito tardivo della documentazione non consentiva il completamento della revisione del conto entro il termine assegnato.
4. Con memoria del 4.5.2023 il Banco Intesa San Paolo S.p.a.,
evidenziando l’avvenuto deposito di tutta la documentazione, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, provvedendo al discarico dell’agente contabile.
5. Con ordinanza a verbale del 17.5.2023 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore.
6. Con relazione del 31.8.2023 si rilevava che l’omessa trasmissione della documentazione indicata ancora non consentiva la revisione del conto nel merito.
7. Con nota del 29.9.2023 dell’Ente si trasmetteva la documentazione richiesta nella fase istruttoria;
8. Con memoria del 5.10.2023 dell’agente contabile, previa ricostruzione dei dati emergenti dalla documentazione in atti, si insisteva per la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico dell’agente contabile 9. Con sentenza-ordinanza n. 245/2023 veniva dichiarato procedibile il conto e venivano rimessi gli atti al magistrato per l’istruzione del conto e deposito della relazione conclusiva.
10. In data 18.4.2024 veniva depositata la relazione integrativa del magistrato istruttore, che seppur ritenuti superati alcuni rilievi evidenziava tuttavia il permanere di alcune criticità, tra le quali la contestazione sull’ulteriore somma di € 2.871,00, da rimborsare - se non rimborsata - relativa ad addebiti eseguiti nell’anno. Quest’ultimi sembrano avere la stessa natura delle somme riconosciute come non dovute (e rimborsate) dal tesoriere, anche se, allo stato degli atti, non si ha conoscenza, posto che non risulta trasmesso il verbale di verifica di cassa del II° trimestre 2014.
Inoltre, dal verbale di verifica di cassa relativo al I° trimestre 2014 si evinceva l’utilizzo da parte dell’ente di somme a destinazione vincolata per € 37.025.038,02. Tale utilizzo avrebbe posto l’ente in anticipazione di cassa, non disponendo lo stesso di “somme libere” che, in regime di tesoreria unica, appaiono con segno negativo.
Infine, il Collegio dei revisori dei conti sottolineava le criticità relative all’utilizzo di somme vincolate a copertura del pagamento di rate di mutuo BNL (€ 6.000.939,30) da parte del tesoriere, non regolarizzate (a quella data).
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il magistrato istruttore concludeva: “ancorché vi sia la quadratura contabile al 31 dicembre 2014, con particolare riferimento alla gestione delle partite viaggianti, non può non tenersi conto dei rilievi posti dal Collegio dei Revisori con riferimento alla gestione dei fondi vincolati, alla mancata corrispondenza dei valori delle reversali emesse e all’addebito (seppur con rimborso parziale) delle competenze non dovute. Pertanto, il magistrato concludeva chiedendo al Collegio di dichiarare irregolare il conto giudiziale in esame, con addebito nei confronti dell’agente contabile dell’importo di € 2.871,00”.
11. Con memoria del 23.5.2024 l’agente contabile replicava alle conclusioni della relazione e, in particolare, sul rilevato mancato rimborso da parte del tesoriere di un importo per euro 2.871,00 per ritenute commissioni non dovute, l’agente indicava che il rilievo in questione sarebbe sostanzialmente un portato indiretto di quanto indicato: invero da quanto esposto nella relazione conclusiva sembrerebbe trattarsi di somma in contestazione fra ente e tesoriere, per oneri commissionali non riconosciuti, risalente ad esercizi finanziari precedenti (in particolare per quel che può evincersi dal verbale di verifica di cassa relativo al primo trimestre 2014, presente in atti, il riferimento sarebbe all’esercizio finanziario 2013, all’evidenza non oggetto di esame in questa sede), rendendolo irrilevante rispetto alla valutazione di regolarità del conto reso relativamente all’esercizio 2014: si tratterebbe infatti, ove riconosciuto, di un credito per cassa rilevante nel corso dell’esercizio finanziario in cui il rimborso venisse effettuato.
Non risultando che detto rimborso sia stato fatto nel corso dell’esercizio 2014 la pretesa di addebito al tesoriere quali esiti patrimoniali di irregolarità gestionale sarebbe inconferente, al di là del suo stesso fondamento del tutto indimostrato.
Sul rilevato utilizzo di somme vincolate a copertura del pagamento di rate di mutuo l’agente indicava che tale rilievo, nascente sostanzialmente da quanto evidenziato dal Collegio dei revisori nei verbali di verifica relativi al primo ed al secondo trimestre 2014, non inciderebbe sulla regolarità del conto.
Invero il Collegio dei revisori, rilevando un cospicuo utilizzo di somme vincolate contro corrispondente blocco sull’anticipazione di tesoreria, evidentemente ex art. 195 TUEL, ebbe ad evidenziare e sottolineare in modo particolare la necessità di operare una precisa ricognizione delle somme vincolate, come dovuto. Analogo rilievo venne effettuato nella successiva verifica di cassa a fronte, peraltro, di un incremento di utilizzo delle somme vincolate.
Di converso però, rappresenta ancora l’agente contabile, né nel verbale del Collegio dei revisori né nella relazione finale del magistrato relatore viene data una connotazione specifica all’“improprio utilizzo”, tale peraltro non potendosi considerare il pagamento, per circa sei milioni di euro, di rate di mutuo scadute, come indicato nella relazione conclusiva. Invero sembrerebbe che nei sopra richiamati documenti non si tenga conto del fatto che con delibera commissariale n. 274 del 30.12.2013, versata in atti, era stato autorizzato il ricorso all’anticipazione in termini di cassa anche delle entrate vincolate dell’ente ai sensi dell’art. 195 TUEL fino alla concorrenza di euro 50.566.490,06 per utilizzi di spesa corrente.
Ne consegue che, come sopra accennato, il rilievo mosso nella relazione finale, con riferimento ad asserito improprio utilizzo delle somme vincolate, non sarebbe incidente sulla valutazione di regolarità del conto. Né ai fini di tale valutazione potrebbe porsi un problema di possibilità di utilizzo delle stesse, ai sensi dell’art. 195 TUEL, in termini di cassa a fronte di corrispondente blocco dell’anticipazione di tesoreria concessa ai sensi dell’art.
222 TUEL, dal momento che nel corso dell’esercizio 2014 non risulta che l’ente abbia mai utilizzato per cassa l’anticipazione.
Specificava, inoltre, che sul tesoriere grava esclusivamente il compito di annotare nelle proprie scritture contabili l’avvenuto utilizzo dei fondi vincolati e la successiva ricostituzione ove avvenuta e grava, in via assorbente, il controllo del rispetto del limite di indebitamento a breve dell’ente, attraverso il ricorso all’anticipazione di tesoreria nella duplice articolazione di indebitamento per “cassa” e di indebitamento per “vincoli”
correlati all’utilizzo di fondi vincolati a specifica destinazione ex art. 195 TUEL: limite nel caso rispettato in relazione alla delibera sopra richiamata.
Concludeva, dunque, per la regolarità ed il discarico.
12. Con ordinanza n. 53/2025 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per completare la revisione del conto giudiziale rispetto alle voci ivi indicate.
13. Con relazione conclusiva dell’1.10.2025 il magistrato istruttore rappresentava che con riferimento al punto a) –
maggiori addebiti operati dal tesoriere per € 2.871,00 a titolo di commissioni bancarie – che agli atti del giudizio non vi è evidenza della restituzione delle commissioni bancarie non dovute, contestate dall’ente con nota del 10 gennaio prot. 3590 ed addebitate per € 2.871,00, somme ritenute invece come dovute dal tesoriere (nota del 13 marzo 2014). Riteneva, d’altra parte, che pur potendosi riferire ad esercizi precedenti, tale importo costituirebbe comunque un debito da parte del tesoriere nei confronti dell’ente, il quale anche a livello di rendicontazione contabile, deve conservare il relativo residuo nel proprio bilancio. La somma di € 2.871,00 a titolo di commissione bancarie non dovute, pertanto, rappresenterebbe un ammanco a carico del tesoriere.
Con riferimento ai punti b) (utilizzo da parte dell’ente di somme a destinazione vincolata per € 37.025.038,02) e c) (il pagamento di rate di mutuo BNL per € 6.000.939,30 da parte del tesoriere, attraverso l’utilizzo di somme vincolate, non regolarizzate a quella data), la relazione evidenziava che, letti l’art. 6, commi 48-17 e l’art. 13, comma 1, della convenzione di tesoreria, il tesoriere ha correttamente adempiuto agli obblighi. Tuttavia, la convenzione, laddove autorizza il tesoriere ad utilizzare somme a destinazione vincolata per il pagamento delle spese correnti
(rate di mutuo, per la sola parte però imputabile agli interessi passivi), si pone, in parte qua, contra legem (cfr. artt. 180, c. 3 e 195 TUEL; le somme a destinazione vincolata non possono essere utilizzate per pagare le rate del mutuo, poiché sono risorse finalizzate a scopi specifici e non possono essere impiegate per saldare un debito esistente), con la conseguenza che non può escludersi una responsabilità amministrativa dell’ente, la cui valutazione esula dalla attività di revisione del conto e deve essere demandata, per le opportune verifiche, alla procura regionale. L’utilizzo di fondi vincolati per come rilevato dall’organo interno di revisione si è protratto per l’intero anno e alla data del 31 dicembre, gli stessi non risultavano essere stati ricostituiti. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il magistrato istruttore concludeva per l’irregolarità della gestione, atteso l’utilizzo di somme a destinazione vincolata, protrattisi per l’intero anno e non ricostituito alla data del 31 dicembre 2014, il non discarico dell’agente contabile e l’addebito delle commissioni bancarie non dovute e non rimborsate, contestate dall’Ente, per un importo di € 2.871,00.
14. Con memoria del 23.10.2025 l’Agente contabile prendeva posizione analitica rispetto alle contestazioni della relazione e chiedeva il discarico.
15. All’udienza del 12.11.2025 per la procura il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità con ammanco per il giudizio n. 23276.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
16. Alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti e della documentazione depositata il conto deve essere dichiarato regolare.
Si osserva, infatti, che le evidenze contenute nella relazione conclusiva sull’utilizzo delle somme a destinazione vincolata e sul pagamento di rate di mutuo con somme vincolate non regolarizzate, possono assumere rilievo ai fini di una responsabilità amministrativa dell’ente, la cui valutazione però esula dalla attività di revisione del conto e deve essere demandata, per le opportune verifiche, alla procura regionale che è intervenuta nel presente giudizio.
Tali elementi, tuttavia, non incidono direttamente sulla gestione del conto e sui pagamenti effettuati dal tesoriere, poiché, come evidenziato dallo stesso magistrato istruttore nella relazione conclusiva, “letti l’art. 6, commi 4-8-17 e l’art. 13, comma 1, della Convenzione di tesoreria, il Tesoriere ha correttamente adempiuto agli obblighi nascenti dalla Convenzione stessa”.
Per quanto attiene invece alla contestazione sulla somma di €
2.871,00 a titolo di commissione bancarie non dovute che, pertanto, costituirebbe ammanco a carico del tesoriere da riversare in favore dell’ente, l’agente contabile ha offerto piena evidenza documentale dell’assenza di addebito, risultando che l’importo di euro 2.871,00 è la somma dei provvisori di uscita, legittimamente addebitato all’Ente in quanto dallo stesso autorizzato, come da allegati alla memoria del 23.10.2025.
Ne consegue la declaratoria di regolarità del conto, nei termini anzidetti, rimettendo alla procura regionale ogni valutazione su profili di responsabilità amministrativa.
17. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23276 del registro di Segreteria:
- dichiara il conto regolare;
- nulla per le spese;
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 – 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente
UI AR NI ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 31/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente