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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 3/09/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16058/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. IONTA ROBERTO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. MESCO Controparte_1
GIANPIERO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/09/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di svolgere propria attività lavorativa in convenzione con la CP_1
, Distretto 47, come medico di assistenza primaria con n. 1176
[...] pazienti (rilevati al 2005) e, sulla base dell'accordo integrativo regionale di medicina generale del 2013, lo stesso era tenuto a trasmettere, in formato elettronico, mensilmente i report ai sensi dell'ex art. 45 comma 3 del precedente che, nel febbraio 2022 dallo statino paga del CP_2 ricorrente veniva effettuato un prelievo per la quasi totalità del trattamento economico del mese in corso e allo stesso spettante e, nello specifico, venivano “recuperati” in un'unica volta gli emolumenti pagati in dodicesimi annuali riferiti a: a. Schede diabetologiche;
b. REPORTS;
che tale recupero di € 9.537,75 veniva solo parzialmente restituito per la voce “Schede diabetologiche”, mentre la voce REPORTS non veniva mai restituita. Il ricorrente contestava la fondatezza del recupero effettuato, poiché non Contr giustificato né normativamente né da convenzione con la medesima Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti Contr conclusioni: “a)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla ripetizione per intero in favore del ricorrente della quota economica corrispondente alla voce REPORTS e pari a € 9.537,75 (€Novemilacinquecentotrentasette/75) indebitamente recuperata per il mese di febbraio 2022 oltre interessi e rivalutazione;
Contr b)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla ripetizione in favore del ricorrente del prelievo fiscale per la voce Schede Diabetologiche e REPORTS già trattenute nel corso dei singoli mesi, poi ricalcolate al momento della restituzione della voce Schede Contr Diabetologiche;
c)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al ricalcolo della quota dello statino paga del mese di febbraio 22 in cui si sono pagate tasse per emolumenti mai Contr percepiti dal ricorrente stesso;
Voglia, altresì, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, se sospesi per il mese di febbraio 2022. Con condanna del datore di lavoro, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso professionale con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva tempestivamente l , eccependo la nullità Controparte_1 del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., l'infondatezza nel merito, chiedendone l'integrale rigetto. Istruita la causa, all'udienza del 30.05.2024 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava integralmente il ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è infondato per i motivi dettagliatamente indicati nella relazione istruttoria allegata al ricorso e integrata in corso di causa in cui sono analiticamente indicati i motivi della trattenuta operata sulla retribuzione del ricorrente e a cui si rinvia. Il dott. è un medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (c.d. Parte_1
Medico di Medicina Generale) presso il DSB 27. Infatti, secondo quanto dispone l' Art. 7 – Governo Clinico ed Appropriatezza, i medici generici di CP_2
Medicina Generale sono tenuti a contribuire al potenziamento del Sistema Informativo Sanitario Regionale. All'uopo, come disposto dall'ACN per la Medicina Generale ratione temporis vigente (testo consolidato del 2009) ed altresì previsto dall'ACN vigente, i medici di assistenza primaria sono tenuti ad inoltrare i report mensili e trimestrali relativi ai dati ed alle prestazioni sanitarie effettuate dagli assistiti. In particolare, il pagamento a fronte dei report inoltrati, avviene secondo la seguente duplice modalità: 1) Schede diabetologiche (in busta paga riportate alla voce 1555); 2) Report (in busta paga riportati alla voce 1490). Per quanto concerne le schede diabetologiche, (punto 1), queste si suddividono, a loro volta, in: 1) File K, che riporta un elenco degli assistiti in carico al medico, da inoltrarsi mensilmente;
2) File G (G1 e G2), contenente dati sensibili/sanitari dei pazienti, e riportante le prestazioni effettuate, da inoltrarsi trimestralmente. L'Azienda, come da normativa vigente, provvede al pagamento mensile in favore dei medici, con l'invio del solo file K. Successivamente, se il Medico non inoltra, altresì, trimestralmente, il File G, (utile, anche ai fini di valutazioni statistiche ed epidemiologiche oltre che di bilancio di spesa) l'azienda è tenuta a recuperare le quote già versate mensilmente, in funzione del file K. Relativamente ai Report, di cui al punto 2, si precisa che nell'anno 2021, anno cui fa riferimento il dott. nel ricorso introduttivo, questi sono di tre Parte_1 tipologie: 1) File G (incluso anche nelle schede diabetologiche;
2) File Y= per l'ipertensione; 3) File X= schede respiratorie. Il compenso versato per l'inoltro di ciascuno di questi files, viene determinato secondo il calcolo ex art. 45, comma 3,
. Al fine di beneficiare del relativo pagamento ciascun medico di Controparte_3 assistenza primaria, all'inizio di ogni anno, deve aderire alla procedura sull'apposita piattaforma aziendale, con un flag: “Adesione PDTA” ed adempiere alla trasmissione dei files (G, Y ed X), trimestralmente. Per garantire un ulteriore supporto, sull'apposito portale telematico, ai medici vengono indicati, di volta in volta, gli adempimenti da compiere e i files del mese di riferimento da inoltrare. Tanto premesso, ed esaminando nello specifico le doglianze del Dott. si Parte_1 precisa in primo luogo, che il periodo di riferimento circa il presunto mancato pagamento delle schede diabetologiche e dei reports è l'anno 2021 e non il 2022, come contrariamente ed erroneamente asserito nel ricorso introduttivo. Il dott. sostiene che il recupero effettuato sulla busta paga di febbraio 2022 sia Parte_1 di € 9.537,75. Tuttavia, la trattenuta operata è pari ad €. 7.663,85, ed è stata posta in essere in quanto il ricorrente non ha inoltrato le schede diabetologiche ed i report sopra citati. Invero, per quanto riguarda le schede diabetologiche, il dott. aveva inoltrato il solo file K, e con il mancato inoltro del file G, gli Parte_1 importi allo stesso già versati mensilmente, nel corso dell'anno 2021, sono stati trattenuti sulla busta paga di febbraio 2022. Con avviso pubblicato sul portale, i medici che erano stati inadempienti nell'inoltro dei file entro le scadenze dovute, venivano invitati a mettersi in regola provvedendo all'inoltro dei files mancanti da maggio a luglio 2022. Il dott. ha provveduto ad inoltrare le sole schede Parte_1 diabetologiche trimestrali, in totale, dunque, quattro files. Pertanto, nel mese di luglio 2022 sono state restituite, come da statino paga allegato, le somme relative alle schede diabetologiche anno 2021 (codice 1555), per un ammontare di €. 2.312,00. Relativamente alle doglianze mosse dal ricorrente circa la comunicazione pec del 9/1/2022, si rappresenta che, con tale comunicazione il dott. chiedeva Parte_1 assistenza circa il pagamento delle schede diabetologiche, e relativamente alla circostanza che taluni pazienti risultassero non in carico, benchè, invece, lo fossero. Il Contr sig. , dipendente della convenuta evocato direttamente da parte Persona_1 attrice, ha puntualmente riscontrato, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, con comunicazione pec del 10/1/2022, allegata, con cui precisa che per tali richieste, non avendo lo stesso accesso alla procedura di Sinfonia, avrebbe dovuto rivolgersi alla sig. , competente al riguardo, al numero telefonico all'uopo fornito. In Per_2 particolare, circa l'assistito si precisa che tale paziente è stato Persona_3 temporaneamente presente, nel II Trimestre, tra gli assistiti del dott. poi Parte_1 revocato più volte. Ad ogni buon conto, come sopra precisato, il pagamento delle schede diabetologiche, con l'inoltro dei file G, è puntualmente avvenuto e rimborsato con lo statino paga di luglio 2022 (€. 2.312,00). Per quanto concerne i c.d. CP_4 di cui il dott. continua a lamentare il mancato pagamento, si precisa che Parte_1 lo stesso non è stato effettuato, atteso che il ricorrente non ha adempiuto, né alle scadenze dovute né entro i termini ulteriormente concessi e pubblicati sul portale, all'invio dei files. In particolare: - Nessun file è stato mai inoltrato per le schede dell'ipertensione – File Y; - Per le schede respiratore – file X, per il 1° Trimestre, il ricorrente ha inoltrato un file vuoto. Dalla schermata del portale, allegata, è dato leggersi “record 0”; per il 2° e 3° trimestre non è stato inoltrato alcun file;
per il 4° trimestre nuovamente risulta inviato un file vuoto. (cfr schermate del portale allegate). Relativamente al mancato pagamento delle indennità dovute a fronte dei report mensili e trimestrali da comunicare all' , si rileva che gli errori Parte_2 che hanno cagionato il mancato pagamento, sono stati più volte segnalati, sia al singolo medico, sia attraverso apposito messaggio sulla piattaforma di gestione come Contr risulta dalla nota 134654 del 6/5/2024. Dalla documentazione prodotta dall risulta che il ricorrente non solo non ha provveduto ad inoltrare i file entro le tempistiche previste, ma non vi ha provveduto nemmeno entro l'ulteriore termine che l'azienda ha messo a disposizione a favore dei medici che non avessero ancora provveduto ad inoltrare i file o che l'avessero fatto in maniera errata. Il ricorso è pertanto infondato. Spese compensate considerata la particolarità della materia trattata.
PQM
ILGL: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 3.9.2025 ILGL
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 3/09/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16058/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. IONTA ROBERTO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. MESCO Controparte_1
GIANPIERO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/09/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di svolgere propria attività lavorativa in convenzione con la CP_1
, Distretto 47, come medico di assistenza primaria con n. 1176
[...] pazienti (rilevati al 2005) e, sulla base dell'accordo integrativo regionale di medicina generale del 2013, lo stesso era tenuto a trasmettere, in formato elettronico, mensilmente i report ai sensi dell'ex art. 45 comma 3 del precedente che, nel febbraio 2022 dallo statino paga del CP_2 ricorrente veniva effettuato un prelievo per la quasi totalità del trattamento economico del mese in corso e allo stesso spettante e, nello specifico, venivano “recuperati” in un'unica volta gli emolumenti pagati in dodicesimi annuali riferiti a: a. Schede diabetologiche;
b. REPORTS;
che tale recupero di € 9.537,75 veniva solo parzialmente restituito per la voce “Schede diabetologiche”, mentre la voce REPORTS non veniva mai restituita. Il ricorrente contestava la fondatezza del recupero effettuato, poiché non Contr giustificato né normativamente né da convenzione con la medesima Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti Contr conclusioni: “a)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla ripetizione per intero in favore del ricorrente della quota economica corrispondente alla voce REPORTS e pari a € 9.537,75 (€Novemilacinquecentotrentasette/75) indebitamente recuperata per il mese di febbraio 2022 oltre interessi e rivalutazione;
Contr b)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla ripetizione in favore del ricorrente del prelievo fiscale per la voce Schede Diabetologiche e REPORTS già trattenute nel corso dei singoli mesi, poi ricalcolate al momento della restituzione della voce Schede Contr Diabetologiche;
c)condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al ricalcolo della quota dello statino paga del mese di febbraio 22 in cui si sono pagate tasse per emolumenti mai Contr percepiti dal ricorrente stesso;
Voglia, altresì, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, se sospesi per il mese di febbraio 2022. Con condanna del datore di lavoro, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso professionale con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva tempestivamente l , eccependo la nullità Controparte_1 del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., l'infondatezza nel merito, chiedendone l'integrale rigetto. Istruita la causa, all'udienza del 30.05.2024 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava integralmente il ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è infondato per i motivi dettagliatamente indicati nella relazione istruttoria allegata al ricorso e integrata in corso di causa in cui sono analiticamente indicati i motivi della trattenuta operata sulla retribuzione del ricorrente e a cui si rinvia. Il dott. è un medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (c.d. Parte_1
Medico di Medicina Generale) presso il DSB 27. Infatti, secondo quanto dispone l' Art. 7 – Governo Clinico ed Appropriatezza, i medici generici di CP_2
Medicina Generale sono tenuti a contribuire al potenziamento del Sistema Informativo Sanitario Regionale. All'uopo, come disposto dall'ACN per la Medicina Generale ratione temporis vigente (testo consolidato del 2009) ed altresì previsto dall'ACN vigente, i medici di assistenza primaria sono tenuti ad inoltrare i report mensili e trimestrali relativi ai dati ed alle prestazioni sanitarie effettuate dagli assistiti. In particolare, il pagamento a fronte dei report inoltrati, avviene secondo la seguente duplice modalità: 1) Schede diabetologiche (in busta paga riportate alla voce 1555); 2) Report (in busta paga riportati alla voce 1490). Per quanto concerne le schede diabetologiche, (punto 1), queste si suddividono, a loro volta, in: 1) File K, che riporta un elenco degli assistiti in carico al medico, da inoltrarsi mensilmente;
2) File G (G1 e G2), contenente dati sensibili/sanitari dei pazienti, e riportante le prestazioni effettuate, da inoltrarsi trimestralmente. L'Azienda, come da normativa vigente, provvede al pagamento mensile in favore dei medici, con l'invio del solo file K. Successivamente, se il Medico non inoltra, altresì, trimestralmente, il File G, (utile, anche ai fini di valutazioni statistiche ed epidemiologiche oltre che di bilancio di spesa) l'azienda è tenuta a recuperare le quote già versate mensilmente, in funzione del file K. Relativamente ai Report, di cui al punto 2, si precisa che nell'anno 2021, anno cui fa riferimento il dott. nel ricorso introduttivo, questi sono di tre Parte_1 tipologie: 1) File G (incluso anche nelle schede diabetologiche;
2) File Y= per l'ipertensione; 3) File X= schede respiratorie. Il compenso versato per l'inoltro di ciascuno di questi files, viene determinato secondo il calcolo ex art. 45, comma 3,
. Al fine di beneficiare del relativo pagamento ciascun medico di Controparte_3 assistenza primaria, all'inizio di ogni anno, deve aderire alla procedura sull'apposita piattaforma aziendale, con un flag: “Adesione PDTA” ed adempiere alla trasmissione dei files (G, Y ed X), trimestralmente. Per garantire un ulteriore supporto, sull'apposito portale telematico, ai medici vengono indicati, di volta in volta, gli adempimenti da compiere e i files del mese di riferimento da inoltrare. Tanto premesso, ed esaminando nello specifico le doglianze del Dott. si Parte_1 precisa in primo luogo, che il periodo di riferimento circa il presunto mancato pagamento delle schede diabetologiche e dei reports è l'anno 2021 e non il 2022, come contrariamente ed erroneamente asserito nel ricorso introduttivo. Il dott. sostiene che il recupero effettuato sulla busta paga di febbraio 2022 sia Parte_1 di € 9.537,75. Tuttavia, la trattenuta operata è pari ad €. 7.663,85, ed è stata posta in essere in quanto il ricorrente non ha inoltrato le schede diabetologiche ed i report sopra citati. Invero, per quanto riguarda le schede diabetologiche, il dott. aveva inoltrato il solo file K, e con il mancato inoltro del file G, gli Parte_1 importi allo stesso già versati mensilmente, nel corso dell'anno 2021, sono stati trattenuti sulla busta paga di febbraio 2022. Con avviso pubblicato sul portale, i medici che erano stati inadempienti nell'inoltro dei file entro le scadenze dovute, venivano invitati a mettersi in regola provvedendo all'inoltro dei files mancanti da maggio a luglio 2022. Il dott. ha provveduto ad inoltrare le sole schede Parte_1 diabetologiche trimestrali, in totale, dunque, quattro files. Pertanto, nel mese di luglio 2022 sono state restituite, come da statino paga allegato, le somme relative alle schede diabetologiche anno 2021 (codice 1555), per un ammontare di €. 2.312,00. Relativamente alle doglianze mosse dal ricorrente circa la comunicazione pec del 9/1/2022, si rappresenta che, con tale comunicazione il dott. chiedeva Parte_1 assistenza circa il pagamento delle schede diabetologiche, e relativamente alla circostanza che taluni pazienti risultassero non in carico, benchè, invece, lo fossero. Il Contr sig. , dipendente della convenuta evocato direttamente da parte Persona_1 attrice, ha puntualmente riscontrato, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, con comunicazione pec del 10/1/2022, allegata, con cui precisa che per tali richieste, non avendo lo stesso accesso alla procedura di Sinfonia, avrebbe dovuto rivolgersi alla sig. , competente al riguardo, al numero telefonico all'uopo fornito. In Per_2 particolare, circa l'assistito si precisa che tale paziente è stato Persona_3 temporaneamente presente, nel II Trimestre, tra gli assistiti del dott. poi Parte_1 revocato più volte. Ad ogni buon conto, come sopra precisato, il pagamento delle schede diabetologiche, con l'inoltro dei file G, è puntualmente avvenuto e rimborsato con lo statino paga di luglio 2022 (€. 2.312,00). Per quanto concerne i c.d. CP_4 di cui il dott. continua a lamentare il mancato pagamento, si precisa che Parte_1 lo stesso non è stato effettuato, atteso che il ricorrente non ha adempiuto, né alle scadenze dovute né entro i termini ulteriormente concessi e pubblicati sul portale, all'invio dei files. In particolare: - Nessun file è stato mai inoltrato per le schede dell'ipertensione – File Y; - Per le schede respiratore – file X, per il 1° Trimestre, il ricorrente ha inoltrato un file vuoto. Dalla schermata del portale, allegata, è dato leggersi “record 0”; per il 2° e 3° trimestre non è stato inoltrato alcun file;
per il 4° trimestre nuovamente risulta inviato un file vuoto. (cfr schermate del portale allegate). Relativamente al mancato pagamento delle indennità dovute a fronte dei report mensili e trimestrali da comunicare all' , si rileva che gli errori Parte_2 che hanno cagionato il mancato pagamento, sono stati più volte segnalati, sia al singolo medico, sia attraverso apposito messaggio sulla piattaforma di gestione come Contr risulta dalla nota 134654 del 6/5/2024. Dalla documentazione prodotta dall risulta che il ricorrente non solo non ha provveduto ad inoltrare i file entro le tempistiche previste, ma non vi ha provveduto nemmeno entro l'ulteriore termine che l'azienda ha messo a disposizione a favore dei medici che non avessero ancora provveduto ad inoltrare i file o che l'avessero fatto in maniera errata. Il ricorso è pertanto infondato. Spese compensate considerata la particolarità della materia trattata.
PQM
ILGL: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 3.9.2025 ILGL