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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1104/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Liquidatore Ricorrente_3 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4636/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 15 e pubblicata il 07/06/2021
- sentenza n. 649/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 2 e pubblicata il
27/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORS n. 94038 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5281/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 1104/2025, Ricorrente_2, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4636/2021 di questa
Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda per l'importo di euro 6.773,00, oltre ad euro
1.675,62 per interessi maturati fino al 10.2.2025, oltre euro 9,75 per spese di notificazione, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita la Agenzia delle Entrate dichiarando di avere provveduto a disporre il pagamento del dovuto in data 27 febbraio 2025 .
All'esito della discussione va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 370,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta, con distrazione
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere Condanna l'Agenzia Entrate al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 370,00 oltre accessori ed iva se dovuta, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1104/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Liquidatore Ricorrente_3 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4636/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 15 e pubblicata il 07/06/2021
- sentenza n. 649/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 2 e pubblicata il
27/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORS n. 94038 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5281/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 1104/2025, Ricorrente_2, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4636/2021 di questa
Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda per l'importo di euro 6.773,00, oltre ad euro
1.675,62 per interessi maturati fino al 10.2.2025, oltre euro 9,75 per spese di notificazione, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita la Agenzia delle Entrate dichiarando di avere provveduto a disporre il pagamento del dovuto in data 27 febbraio 2025 .
All'esito della discussione va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 370,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta, con distrazione
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere Condanna l'Agenzia Entrate al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 370,00 oltre accessori ed iva se dovuta, con distrazione in favore del difensore anticipatario.