Art. 1.
Il Governo della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.
Il Governo della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.