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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Nuoro, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MELIS IRENE che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIA ALGHERO 45, CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BOI MARIA FRANCA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sgg.
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) in Parte_1 Controparte_1
Fonni in data 19/02/1995, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
anno 1995, atto n. 2 – parte II – Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2. disporre che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
maggiorenni ed , verserà alla sig.ra l'assegno mensile di € 900,00 (per 13 Per_1 Per_2 CP_1
mensilità) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste in sede di separazione;
3. dare atto che la sig.ra attivatasi per perfezionare la richiesta di accollo liberatorio del CP_1
mutuo ipotecario al fine di liberare il sig. da ogni responsabilità verso l'Istituto mutuante, si Pt_1
obbliga a perfezionare tale pratica in tempi brevi curando che, all'esito del predetto accollo,
l'addebito dei ratei avvenga sul conto corrente intestato in via esclusiva alla medesima;
4. dare atto che le parti non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile;
5. dichiarare interamente compensate le spese processuali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato da in data 09/09/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
20.02.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice, lette le note scritte congiunte depositate dalle parti, all'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 9.09.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a FONNI il 19/02/1995 tra nata a [...], il16/11/1968 e nato a Parte_1 Controparte_2
NUORO (NU), il 10/06/1969, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2 parte II, serie A, anno 1995 - Comune di FONNI (Nu).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
maggiorenni ed , corrisponda alla sig.ra l'assegno mensile di euro 900,00 (per Per_1 Per_2 CP_1
13 mensilità) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie come previste in sede di separazione;
3. dà atto che la sig.ra attivatasi per perfezionare la richiesta di accollo liberatorio del mutuo CP_1
ipotecario al fine di liberare il sig. da ogni responsabilità verso l'Istituto mutuante, si obbliga a Pt_1 perfezionare tale pratica in tempi brevi curando che, all'esito del predetto accollo, l'addebito dei ratei avvenga sul conto corrente intestato in via esclusiva alla medesima;
4. dà atto che le parti non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile;
5. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
26/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.