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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
AN NC, EL
CIAMPI NC MARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Ausonia Vecchia Snc 03043 Cassino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574803 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574803 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574804 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574804 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574801 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574801 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.2.2025, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate
Riscossione, e tempestivamente depositato, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 adivano questa CGT onde ottenere l'annullamento delle tre cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate fra il 20.12.2024 ed il 2.1.2025 quali in qualità di coobbligati in solido con la società Società_2 -.
A motivo del gravame deducevano: 1) Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per mancata notifica degli atti presupposti;
2) Illegittimità delle cartelle impugnate perché emesse prima dell'esercizio della preventiva escussione della Società ex art. 2304 c.c.; 3) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
4) Violazione del principio del favor rei – interpretazione adeguatrice delle nuove norme in materia di sanzioni – disapplicazione delle stesse in ragione dei superiori principi europei.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gova premere che le cartelle fondano sui seguenti atti presupposti:
1. Controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sulla Dichiarazione Modello 770/2020 presentata per il periodo di imposta 2019; 2. controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972 sulla
Dichiarazione Modello IVA/2021 presentata per il periodo di imposta 2020; 3. controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 sulla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre 2022.
Dunque, tutte le cartelle fondano su controlli automatizzati in relazione ai quali non sussisteva alcun obbligo in capo alla amministrazione di notifica dell'avviso bonario. Già in vigore della previgente versione dello
Statuto del contribuente si era osservato che “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (Cfr. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 (Rv. 661776 - 01).
Ed il quadro non muta con l'attuale formulazione dell'art. 6 bis. Esso, infatti, se da un lato afferma il principio per cui tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti,
a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo, dall'altro, però, espressamente afferma che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione.
Deve aggiungersi, per completezza, che in realtà nel caso in esame gli avvisi bonari risultano ritualmente notificati. Infatti, la comunicazione n. 63803520751 prodromica all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del modello 770/2020, è stata comunicata mediante invio telematico all'intermediario Nominativo_1; la comunicazione n. 99259321401 relativa all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del modello IVA/2021, è stata ritualmente inviata alla parte a mezzo pec;
la comunicazione n. 66486923401 riferita all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione delle comunicazioni periodiche IVA presentate per il terzo trimestre 2022, è stata ritualmente inviata alla parte a mezzo pec.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo poiché il beneficio della preventiva escussione riguarda la sola fase esecutiva, non ancora iniziata, mentre nel caso in esame si è solo emesso un titolo destinato a fungere da messa in mora e, nella sostanza, da atto di precetto.
Quanto al difetto di motivazione, giova ricordare che lo statuto del contribuente e' costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione e' quella di improntare l'attivita' dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, ma anche di assicurare l'effettivita' della tutela del contribuente nella fase dei procedimenti tributari. Infatti tra le norme dello Statuto particolare rilievo ha l'articolo 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
E particolare rilievo assume anche l'art. 7, che il ricorrente assume violato, e che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 3. A mente di tale disposizione deve ritenersi che ogni avviso di accertamento o di rettifica ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (in tema Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014, Rv.
630679 - 01).
La suprema Corte ha anche chiarito che l'esistenza e la congruità della motivazione, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015, Rv. 634719 - 01); e che solo la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Mentre tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
E nel caso in esame non solo il contribuente aveva ricevuto notifica rituale degli avvisi bonari, ma si è in presenza di meri controlli formali, ovvero del mancato versamento di debiti tributari accertati per il tramite della dichiarazione dello stesso contribuente. Questi era perciò perfettamente in grado di conoscere i motivi che sorreggevano l'an ed il quantum della pretesa.
Quanto all'ultimo motivo, il D.Lgs. n. 87/2024, che ha previsto la sanzione pari al 25% della maggiore imposta anziché al 30%, risulta applicabile alle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024. Infatti, ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni transitorie e finali “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
E la Corte di cassazione, ancora con la sentenza n. 1274, del 19 gennaio 2025, ha ritenuto che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da un'espressa previsione normativa che deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole, ha affermato che tale deroga alla lex mitior è “coerente con i principi costituzionali, così come con quelli unionali che riconoscono che il principio del rispetto della lex mitior può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi, di pari rango, con sue conseguenti deroghe”.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'agenzia per le Entrate costituita delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.2.860,00= oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
AN NC, EL
CIAMPI NC MARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Ausonia Vecchia Snc 03043 Cassino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574803 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574803 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574804 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574804 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574801 RITENUTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010004574801 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.2.2025, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate
Riscossione, e tempestivamente depositato, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 adivano questa CGT onde ottenere l'annullamento delle tre cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate fra il 20.12.2024 ed il 2.1.2025 quali in qualità di coobbligati in solido con la società Società_2 -.
A motivo del gravame deducevano: 1) Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per mancata notifica degli atti presupposti;
2) Illegittimità delle cartelle impugnate perché emesse prima dell'esercizio della preventiva escussione della Società ex art. 2304 c.c.; 3) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
4) Violazione del principio del favor rei – interpretazione adeguatrice delle nuove norme in materia di sanzioni – disapplicazione delle stesse in ragione dei superiori principi europei.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gova premere che le cartelle fondano sui seguenti atti presupposti:
1. Controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sulla Dichiarazione Modello 770/2020 presentata per il periodo di imposta 2019; 2. controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972 sulla
Dichiarazione Modello IVA/2021 presentata per il periodo di imposta 2020; 3. controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 sulla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre 2022.
Dunque, tutte le cartelle fondano su controlli automatizzati in relazione ai quali non sussisteva alcun obbligo in capo alla amministrazione di notifica dell'avviso bonario. Già in vigore della previgente versione dello
Statuto del contribuente si era osservato che “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (Cfr. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 (Rv. 661776 - 01).
Ed il quadro non muta con l'attuale formulazione dell'art. 6 bis. Esso, infatti, se da un lato afferma il principio per cui tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti,
a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo, dall'altro, però, espressamente afferma che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione.
Deve aggiungersi, per completezza, che in realtà nel caso in esame gli avvisi bonari risultano ritualmente notificati. Infatti, la comunicazione n. 63803520751 prodromica all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del modello 770/2020, è stata comunicata mediante invio telematico all'intermediario Nominativo_1; la comunicazione n. 99259321401 relativa all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del modello IVA/2021, è stata ritualmente inviata alla parte a mezzo pec;
la comunicazione n. 66486923401 riferita all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione delle comunicazioni periodiche IVA presentate per il terzo trimestre 2022, è stata ritualmente inviata alla parte a mezzo pec.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo poiché il beneficio della preventiva escussione riguarda la sola fase esecutiva, non ancora iniziata, mentre nel caso in esame si è solo emesso un titolo destinato a fungere da messa in mora e, nella sostanza, da atto di precetto.
Quanto al difetto di motivazione, giova ricordare che lo statuto del contribuente e' costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione e' quella di improntare l'attivita' dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, ma anche di assicurare l'effettivita' della tutela del contribuente nella fase dei procedimenti tributari. Infatti tra le norme dello Statuto particolare rilievo ha l'articolo 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
E particolare rilievo assume anche l'art. 7, che il ricorrente assume violato, e che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 3. A mente di tale disposizione deve ritenersi che ogni avviso di accertamento o di rettifica ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (in tema Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014, Rv.
630679 - 01).
La suprema Corte ha anche chiarito che l'esistenza e la congruità della motivazione, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015, Rv. 634719 - 01); e che solo la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Mentre tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
E nel caso in esame non solo il contribuente aveva ricevuto notifica rituale degli avvisi bonari, ma si è in presenza di meri controlli formali, ovvero del mancato versamento di debiti tributari accertati per il tramite della dichiarazione dello stesso contribuente. Questi era perciò perfettamente in grado di conoscere i motivi che sorreggevano l'an ed il quantum della pretesa.
Quanto all'ultimo motivo, il D.Lgs. n. 87/2024, che ha previsto la sanzione pari al 25% della maggiore imposta anziché al 30%, risulta applicabile alle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024. Infatti, ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni transitorie e finali “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
E la Corte di cassazione, ancora con la sentenza n. 1274, del 19 gennaio 2025, ha ritenuto che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da un'espressa previsione normativa che deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole, ha affermato che tale deroga alla lex mitior è “coerente con i principi costituzionali, così come con quelli unionali che riconoscono che il principio del rispetto della lex mitior può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi, di pari rango, con sue conseguenti deroghe”.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'agenzia per le Entrate costituita delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.2.860,00= oltre accessori di legge.