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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 23869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23869/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in ALBANIA Parte_1 Parte_2 il 02.08.2002.
Dal matrimonio sono nate le figlie il 06.07.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e il 03.02.2015. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09.10.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i coniugi, con mantenimento della Per_2 residenza presso l'abitazione materna e con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione
DISPONE che, sempre fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, si applichi il seguente calendario:
• la minore trascorrerò con il padre un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente la giornata del mercoledì, con il padre, dall'uscita di scuola e sino all'indomani mattina quando il padre la accompagnerà a scuola
• weekend alternati con il padre dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna.
• nelle settimane in cui il padre lavorerà durante il weekend la minore trascorrerà due giornate con pernottamento con il padre durante la settimana, da individuare secondo il calendario turni del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore
° Le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio
• le festività pasquali ad anni alterni
• Ad anni alterni tutte le altre festività e/o eventuali ponti, ivi compresi il giorno del compleanno
• 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicare alla mamma entro il 31.05 di ogni anno
DÀ ATTO che quale parte essenziale e necessaria per il raggiungimento del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 19 l. n. 74/1987, il sig. si impegna a donare a favore della sig.ra Parte_2 Pt_1 la quota di sua proprietà della casa coniugale sita in Via Suor Vincenza Benefattrice 26, Caselle
[...] T.se,
pagina 2 di 3 DÀ ATTO quale condizione necessaria ed essenziale per il raggiungimento del presente accordo che la sig.ra sarà tenuta al pagamento integrale del mutuo gravante sul predetto immobile, Parte_1 esonerando quindi totalmente il marito dal pagamento della quota di sua spettanza
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che il sig. versi, inoltre il 50% delle spese straordinarie ivi comprese quelle Pt_2 mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative, così come da protocollo di intesa avvocati-magistrati
DÀ ATTO che la madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico ed ogni altra eventuale agevolazione fiscale
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23869/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in ALBANIA Parte_1 Parte_2 il 02.08.2002.
Dal matrimonio sono nate le figlie il 06.07.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e il 03.02.2015. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09.10.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i coniugi, con mantenimento della Per_2 residenza presso l'abitazione materna e con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione
DISPONE che, sempre fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, si applichi il seguente calendario:
• la minore trascorrerò con il padre un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente la giornata del mercoledì, con il padre, dall'uscita di scuola e sino all'indomani mattina quando il padre la accompagnerà a scuola
• weekend alternati con il padre dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna.
• nelle settimane in cui il padre lavorerà durante il weekend la minore trascorrerà due giornate con pernottamento con il padre durante la settimana, da individuare secondo il calendario turni del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore
° Le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio
• le festività pasquali ad anni alterni
• Ad anni alterni tutte le altre festività e/o eventuali ponti, ivi compresi il giorno del compleanno
• 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicare alla mamma entro il 31.05 di ogni anno
DÀ ATTO che quale parte essenziale e necessaria per il raggiungimento del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 19 l. n. 74/1987, il sig. si impegna a donare a favore della sig.ra Parte_2 Pt_1 la quota di sua proprietà della casa coniugale sita in Via Suor Vincenza Benefattrice 26, Caselle
[...] T.se,
pagina 2 di 3 DÀ ATTO quale condizione necessaria ed essenziale per il raggiungimento del presente accordo che la sig.ra sarà tenuta al pagamento integrale del mutuo gravante sul predetto immobile, Parte_1 esonerando quindi totalmente il marito dal pagamento della quota di sua spettanza
DISPONE che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che il sig. versi, inoltre il 50% delle spese straordinarie ivi comprese quelle Pt_2 mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative, così come da protocollo di intesa avvocati-magistrati
DÀ ATTO che la madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico ed ogni altra eventuale agevolazione fiscale
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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