Art. 10.
A decorrere dal 1 luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 500.
A decorrere dal 1 luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 500.