Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11636 del 2024, proposto da
Song Damiani, rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Piergiuseppe Venturella in Roma, via san Sebastianello, n. 9;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AD RO, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Napolitano in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6;
per l’annullamento
- del verbale di deliberazione del plenum del Consiglio superiore della magistratura assunta all’esito della seduta antimeridiana del 10 luglio 2024,
- dell’ODG n. 1935 del 10 luglio 2024 – Ordinario RAS della quinta commissione in relazione alla pratica 1R.- Fasc. n. 89/SD/2022 contenente le Proposta A – in favore della dott.ssa AD RO e Proposta B – in favore della dott.ssa Song Damiani, in parte qua ;
- della comunicazione del CSM Prot. P. 14008/2024 del 12 luglio 2024;
- del verbale della seduta del 17 giugno 2024 della quinta commissione;
- del d.m. 16 luglio 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 18 del 30 settembre 2024;
- di ogni altro atto o provvedimento precedente, presupposto e/o comunque connesso, nonché conseguente anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di AD RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. HI IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti del Consiglio superiore della magistratura (CS) per mezzo dei quali l’odierna controinteressata veniva nominata Presidente di sezione civile presso il Tribunale di Catanzaro.
2. Si costituivano in giudizio sia le amministrazioni intimate, sia la controinteressata.
3. Tutte le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 28 gennaio 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione dell’unico motivo spiegato nel ricorso.
5. Con esso si denuncia la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a) e b) circ. CS, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente t.u.), vantando pacificamente la ricorrente una piú lunga esperienza nel settore (civile) del posto messo a concorso. Viepiú, sarebbero stati sottovalutati i diversi incarichi ricoperti all’interno della sezione civile, tra cui anche attività di coordinamento di giudici onorarî.
6. Complessivamente, il ricorso non merita accoglimento.
7. Preliminarmente, occorre rammentare come il conferimento di un incarico semidirettivo costituisca un articolato procedimento in relazione al quale il CS è chiamato a scegliere il magistrato maggiormente idoneo a ricoprire il posto, valutando il merito e le attitudini dei candidati (v. art. 25 t.u.).
8. Nel caso di specie, il CS chiariva come ambedue le candidate possedessero il merito necessario per il conferimento dell’incarico (circostanza, tra l’altro, non contestata in questo giudizio), mentre la controinteressata prevalesse per le attitudini. Orbene, quanto a queste ultime, va rammentato come l’art. 6 t.u. elenchi gli indicatori generali delle attitudini, mentre l’art. 15 t.u. individui gli indicatori specifici per gli uffici semi-direttivi di primo grado: a questi ultimi è attribuito speciale rilievo nella valutazione comparativa cui è chiamato il CS (artt. 26 e 27 t.u.). In particolare, la delibera evidenziava la recessività della ricorrente in relazione ai parametri di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) t.u., mentre per i restanti indicatori (generali e specifici) venivano reputati sostanzialmente equivalenti, ferma restando la prevalenza della nominata in ragione del criterio residuale dell’anzianità (art. 24, comma 3 t.u.).
9. Ciò premesso, va osservato come al CS vada riconosciuta una congrua discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio semidirettivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizî di carattere formale ovvero logico (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2021, n. 8714), mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del provvedimento (v. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2022, n. 3308).
10. Orbene, chiarita in termini generali la profondità dell’esame cui è chiamato questo Tribunale, è possibile scrutinare le doglianze dedotte.
11. In particolare, non risulta condivisibile la lettura formale e astratta offerta dalla parte ricorrente dell’art. 15, comma 1, lett. a) t.u.: tale disposizione prevede che costituisca indicatore specifico «le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione». Orbene, nell’interpretazione dell’esponente, questa dovrebbe prevalere considerato che ha svolto quasi venti anni di funzioni giudicanti civili, a fronte dei «solo» dodici anni della controinteressata.
12. Nondimeno, la disposizione va intesa nel senso di valorizzare l’effettivo impegno nelle funzioni giurisdizionali, cercando una coerenza nel percorso professionale: in tal senso va inteso anche l’art. 27 t.u. invocato dalla parte ricorrente. Difatti, tale ultima disposizione, se interpretata nel senso di costituire un criterio rigido di valutazione, sostanzialmente vanificherebbe la discrezionalità del CS reintroducendo, sostanzialmente, il criterio dell’anzianità, non piú di ruolo, bensí di settore . L’insostenibilità di tale tesi è agevolmente desumibile sia da una serie di disposizioni del testo unico (non ultimo l’art. 24, comma 1 t.u.), sia dalla ratio legis desumibile dalle relazioni di accompagnamento (cfr. anche Cons. Stato, sez. VII, 11 novembre 2024, n. 8974): si tratta di circostanze ampiamente condivise dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, sez. VII, 1° ottobre 2024, n. 7889).
13. Peraltro, seguendo la tesi della parte ricorrente sarebbero sempre sfavoriti coloro che svolgono funzioni promiscue, ovvero variano nel corso della carriera le funzioni o i settori nei quali esercitare la giurisdizione (a tal proposito, Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2022, n. 15323): ma una simile ermeneusi pare contrastare con il disposto dell’art. 16 t.u. che impiega un plurale («le esperienze») in riferimento al pregresso lavoro giudiziario, precisando poi che il parametro temporale appartenga ad una successiva operatio intellectus (circostanza inferibile dall’introduzione di essa per mezzo della congiunzione «anche»).
14. Precisato quindi come l’aver escluso la prevalenza della ricorrente in forza di mero un calcolo aritmetico non costituisca violazione del testo unico, va aggiunto come il complesso di esperienze (appunto al plurale) della controinteressata legittimi la sua nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro.
15. Difatti, il CS ha evidenziato come nel corso della sua carriera la controinteressata abbia esercitato sia funzioni requirenti, sia giudicanti, spendendo oltre dodici anni (un lasso di tempo certamente non trascurabile – e sul punto può essere utile richiamare, quanto meno come criterio ermeneutico esprimente la mens legislatoris , l’art. 15, comma 1, lett. a) del nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria) nello specifico settore del posto da conferire: inoltre, l’organo di autogoverno ha registrato la maturazione delle esperienze sia in uffici di primo grado (Tribunale di Lecce), sia in quelli di secondo grado (Corte d’appello di Lecce). Orbene, a fronte di una tale varietà di esperienze, risulta chiara la prevalenza rispetto a chi, come la ricorrente, ha sempre e solo lavorato nel settore civile del Tribunale di Catanzaro: ciò non è inteso come deminutio del servizio della ricorrente che pure può vantare differenti impieghi, anche presso l’allora operativa sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, ma semplicemente evidenza della non irragionevolezza della decisione del CS.
16. In tal senso, anche la discussione sviluppatasi nel plenum (v. pagg. 341 ss. del verbale di seduta) dimostra come la volontà della maggioranza dell’organo di autogoverno, abbia deciso di accordare una preferenza in virtú di un’interpretazione non formalistica dell’art. 15, comma 1, lett. a) t.u., sposando la tesi della maggiore ampiezza della disposizione rispetto a quella (art. 19 t.u.) dettata per gli uffici specializzati e valorizzando anche l’attività di secondo grado (indubbiamente differente e quindi arricchente il curriculum di un magistrato), nonché alcuni incarichi (semi)-direttivi de facto esercitati.
17. Quest’ultima notazione consente poi di superare le ulteriori doglianze circa l’asserita sottovalutazione della carriera della ricorrente: invero, l’istruttoria appare completa (e non è stata contestata sul punto) e la decisione non sproporzionata o irragionevole. Difatti, le ulteriori competenze maturate dall’esponente sono limitate all’attività dell’ufficio in cui presta servizio, mentre, come riconosciuto anche in ricorso, le esperienze della controinteressata sono generali e si sviluppano sull’intero distretto di Corte d’appello, garantendo quindi una piú profonda conoscenza delle problematiche organizzative tipiche che un presidente di sezione può trovare a fronteggiare.
18. In ultimo, va rammentato come l’impiego degli indicatori, sia quelli generali sia quelli specifici, non debba avvenire secondo un raffronto meramente meccanico o quantitativo (v. Tar Lazio, sez. I, 16 luglio 2020, n. 8160): difatti, il giudizio attitudinale (e poi quello comparativo) non si risolve sulla base del numero di indicatori in cui ciascun candidato è prevalente, bensí attraverso un’unitaria e globale valutazione dei varî profili, in relazione al posto da assegnare (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 913). Ne consegue la legittimità del giudizio complessivo ed integrato di tutti gli indicatori attitudinali che, alla luce della non irragionevole esposizione motivazionale del CS, vedono la prevalenza della controinteressata (Tar Lazio, sez. I, 12 aprile 2021, n. 4238): in ogni caso, va osservato come, anche ammettendo un’eventuale perfetta equivalenza nei profili attitudinali (ipotesi plausibile, stante gli ottimi curriculum di ambedue i magistrati), non potrebbe comunque prevalere la ricorrente in ragione della sua minore anzianità di ruolo (criterio residuale di cui all’art. 24, comma 3 t.u., a sua volta precipitato logico dell’art. 192, comma 4, ord. giud.).
19. La complessiva infondatezza delle censure determina il rigetto del ricorso.
20. Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
HI IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI IG | TO LI |
IL SEGRETARIO