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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, TO
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 132/2020 depositato il 14/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 22/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T101188 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la Ricorrente_1 Spa, in persona del signor Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 323/2020 con cui la CTP di Ascoli Piceno respingeva, con spese compensate, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TQ303T101188/2018, emanato dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno pe il recupero di maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, relativamente all'a.i. 2013. Il totale dell'avviso ammonta ad € 6.127.312,80.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi minima argomentazione che consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici. Sussisterebbe la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 co. 2 del d.lgs. n. 546/'92, dell'art. 132 n. 4 del c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Lo “(…) scarno testo non si spinge oltre vuote e tautologiche affermazioni del tutto decontestualizzate e prive di alcun nesso logico (…)”. La sentenza sarebbe priva di autosufficienza argomentativa.
In punto di fatto, l'appellante informa di svolgere nella Repubblica Dominicana la coltivazione di cacao ed altre piante esotiche su terreni di proprietà e/o in affitto. Il primo Giudice avrebbe erratamente valutato i contratti con soggetti italiani intenzionati ad investire capitali nella coltivazione del cacao. Censura l'affermata incompatibilità dei contratti e dei relativi finanziamenti con i redditi dichiarati dai sottoscrittori/associati/ finanziatori. La documentazione bancaria, che l'Ufficio non avrebbe esaminato e raccordato con ogni associato fugherebbe ogni dubbio sulla veridicità delle somme oggetto dei finanziamenti.
Chiede che la sentenza impugnata venga sospesa nella sua esecuzione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.
546/'92, sussistendo il presupposto del periculum in mora.
Nel merito, chiede che la sentenza venga riformata, col dichiarare la nullità dell'impugnato avviso di accertamento. Con vittoria di spese. Dichiara che il valore della causa è pari ad € 3.651.510,00.
Resiste l'Ufficio, che con 10 distinti punti contesta le ragioni dell'appellante. Nel dettaglio, i punti esaminati riguardano: 1) il mancato deposito del bilancio di esercizio;
2) la divergenza presente nei documenti della società nell'indicazione dei ricavi;
3) la divergenza nei dati contabili;
4) la contabilizzazione di costi non inerenti (fatture per viaggio a Londra della famiglia Nominativo_2; documenti di acquisto orologi Rolex e Bulgari); 5) presenza di lavoratori dipendenti che emettono fatture/ricevute per prestazioni generiche (sig.ra Nominativo_3 fattura per € 22.033,88; sig. Nominativo_4 fattura per € 106.712,50), senza documentazione in merito alle effettive prestazioni rese;
6) discordanza dei dati relativamente alle provvigioni-contabilizzazione costi mancanti di giustificazione;
7) mancanza di fatture attive;
8) conto cod. 55.03.26 relativo a debito verso gli associati (pari ad € 12.144.697,65); 9) aumento di capitale pari ad € 9.240.000,00 nell'anno 2010, derivante dalla rinuncia del socio unico Nominativo_1 (il capitale anteriore era pari ad € 10.000,00); 10) emissione di prestito obbligazionario per € 9.250.000,00 nel 2010, con durata fino al 31/12/2026; di tale prestito non vi è traccia nella documentazione prodotta per l'a.i. 2013.
Inoltre, secondo l'Ufficio i presunti associati in partecipazione, a fronte di un reddito dichiarato alquanto esiguo, apportavano ingenti capitali, incompatibili con le risorse dichiarate (a titolo esemplificativo: sig.
Nominativo_5-reddito dich. 2013: € 58.512, con investimento (2013) di € 1.189.000; sig.ra Nominativo_6
- reddito dich. 2013: € 18.968, con investimento (2013) di € 160.000; sig.ra Nominativo_7-reddito dich. 2013: € 1.661, con investimento (2013) di € 910.000). La Ricorrente_1 Spa certifica i redditi di capitale erogati agli associati nel 2014, solo nell'anno 2018, con Mod. 770 integrativo.
Questi elementi, unitamente alla richiesta della CONSOB ed alla conseguente attivazione della GdF Nucleo speciale polizia valutaria-Gruppo investigativo antiriciclaggio (PVC allegato) hanno condotto l'Ufficio a ritenere la contabilità inattendibile, procedendo quindi ad un accertamento induttivo.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Nella camera di consiglio del 15 settembre 2020 questa Corte (allora CTR) ha emanato ordinanza con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, con spese a carico della società per € 3.621,60 (Ord. n. 395/2020, pres. Boretti, rel. Galeffi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto, siccome infondato.
In buona sostanza, l'appellante concentra in tre motivi (meno di due pagine) le ragioni d'appello:
1) i contratti ed i versamenti sarebbero effettivi e legali.
2) i versamenti dei sottoscrittori – pur non conoscendone la provenienza – sarebbero tracciati, e ben potrebbero essere maturati in anni diversi dal 2013.
3) l'Ufficio non avrebbe esaminato la documentazione bancaria, che attesterebbe la veridicità delle somme oggetto di finanziamenti da parte degli associati.
In contrario, si osserva che il Giudice di primo grado ha rilevato che i contratti non sono stati registrati.
Essi sono generici sia nei contenuti che nella illustrazione delle attività cui si riferiscono. Non da ultimo, essi risultano incompatibili con i redditi da lavoro autonomo, redditi peraltro mai dichiarati dai sottoscrittori.
Ancora, non è dimostrata la proprietà di terreni nella Repubblica Dominicana;
non esiste alcun contratto tra la Spa ed il soggetto che si occuperebbe della coltivazione dei terreni all'estero; i contratti di associazione sono privi di data certa, e recano investimenti da parte di soggetti che, all'evidenza, versano in condizioni economiche incompatibili con le cifre “finanziate” (a titolo esemplificativo, si rimanda ai casi citati in fatto:
Nominativo_5 reddito dichiarato € 58.512- finanziamento di € 1.189,000; , Nominativo_6 reddito dichiarato € 18.968 – finanziamento di € 160.000; Nominativo_7 reddito dichiarato 1.661- finanziamento di € 910.000).
A tanto si aggiunga che l'appellante, tra il primo grado e l'appello, ha “cambiato” i contratti esibiti a titolo probatorio, al probabile fine di fornire una corrispondenza con le risultanze dei conti correnti.
Nè va dimenticato il lungo elenco, che qui pedissequamente si riporta, delle ragioni opposte dall'Ufficio appellato:
1) il mancato deposito del bilancio di esercizio;
2) la divergenza presente nei documenti della società nell'indicazione dei ricavi;
3) la divergenza nei dati contabili;
4) la contabilizzazione di costi non inerenti (fatture per viaggio a Londra della famiglia Nominativo_2; documenti di acquisto orologi Rolex e Bulgari); 5) presenza di lavoratori dipendenti che emettono fatture/ricevute per prestazioni generiche (sig.ra Nominativo_3 fattura per
€ 22.033,88; sig. Nominativo_2 fattura per € 106.712,50), senza documentazione in merito alle effettive prestazioni rese;
6) discordanza dei dati relativamente alle provvigioni-contabilizzazione costi mancanti di giustificazione;
7) mancanza di fatture attive;
8) conto cod. 55.03.26 relativo a debito verso gli associati (pari ad € 12.144.697,65); 9) aumento di capitale pari ad € 9.240.000,00 nell'anno 2010, derivante dalla rinuncia del socio unico Nominativo_1 (il capitale anteriore era pari ad € 10.000,00); 10) emissione di prestito obbligazionario per € 9.250.000,00 nel 2010, con durata fino al 31/12/2026; di tale prestito non vi è traccia nella documentazione prodotta per l'a.i. 2013.
Si tratta di una elencazione che trova puntuale fondamento negli atti di causa, e che ha ricevuto l'avallo sia del Giudice di primo grado che del Giudice della cautela, nel presente grado di appello (cfr. Ord. n.
395/2020). Ed ora anche di questa Corte.
(Incidentalmente, è il caso di sottolineare che le norme costituzionali, recanti principii di diritto oggettivo, non sono direttamente invocabili nei giudizi innanzi all'A.G.O., all'A.G.A. o anche all'A.G.T., innanzi alle quali vengono dedotte disposizioni dettate a tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi).
In conclusione, non si ravvisa motivo per discostarsi dalle indicate pronunce.
La sentenza qui appellata va pertanto confermata, con l'effetto di dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Circa le spese di giudizio, la domanda dell'Ufficio di condannare l'appellante alla rifusione di esse per entrambi i gradi non può trovare accoglimento, sol che si pensi all'assenza di uno specifico appello incidentale dell'Ufficio in punto di spese di primo grado.
Ciò premesso, in ossequio al principio della soccombenza, l'appellante viene condannato alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese di causa per il presente grado d'appello (con esclusione di quelle già assegnate in sede cautelare), che qui si liquidano nella somma complessivamente richiesta dall'Ufficio, pari ad € 39.458,10 (€ 43.079,70 richiesti - € 3.621,60 da cautelare), ritenuta conforme a giustizia (valore verificato della lite: € 3.651.510,00).
Oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese del presente grado d'appello, che qui liquida nella misura richiesta dall'Ufficio, ritenuta congrua, pari ad € 39.458,10, oltre accessori di legge.
Così eciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il TO Il Presidente
dptt. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, TO
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 132/2020 depositato il 14/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 22/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T101188 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la Ricorrente_1 Spa, in persona del signor Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 323/2020 con cui la CTP di Ascoli Piceno respingeva, con spese compensate, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TQ303T101188/2018, emanato dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno pe il recupero di maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, relativamente all'a.i. 2013. Il totale dell'avviso ammonta ad € 6.127.312,80.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi minima argomentazione che consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici. Sussisterebbe la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 co. 2 del d.lgs. n. 546/'92, dell'art. 132 n. 4 del c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Lo “(…) scarno testo non si spinge oltre vuote e tautologiche affermazioni del tutto decontestualizzate e prive di alcun nesso logico (…)”. La sentenza sarebbe priva di autosufficienza argomentativa.
In punto di fatto, l'appellante informa di svolgere nella Repubblica Dominicana la coltivazione di cacao ed altre piante esotiche su terreni di proprietà e/o in affitto. Il primo Giudice avrebbe erratamente valutato i contratti con soggetti italiani intenzionati ad investire capitali nella coltivazione del cacao. Censura l'affermata incompatibilità dei contratti e dei relativi finanziamenti con i redditi dichiarati dai sottoscrittori/associati/ finanziatori. La documentazione bancaria, che l'Ufficio non avrebbe esaminato e raccordato con ogni associato fugherebbe ogni dubbio sulla veridicità delle somme oggetto dei finanziamenti.
Chiede che la sentenza impugnata venga sospesa nella sua esecuzione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.
546/'92, sussistendo il presupposto del periculum in mora.
Nel merito, chiede che la sentenza venga riformata, col dichiarare la nullità dell'impugnato avviso di accertamento. Con vittoria di spese. Dichiara che il valore della causa è pari ad € 3.651.510,00.
Resiste l'Ufficio, che con 10 distinti punti contesta le ragioni dell'appellante. Nel dettaglio, i punti esaminati riguardano: 1) il mancato deposito del bilancio di esercizio;
2) la divergenza presente nei documenti della società nell'indicazione dei ricavi;
3) la divergenza nei dati contabili;
4) la contabilizzazione di costi non inerenti (fatture per viaggio a Londra della famiglia Nominativo_2; documenti di acquisto orologi Rolex e Bulgari); 5) presenza di lavoratori dipendenti che emettono fatture/ricevute per prestazioni generiche (sig.ra Nominativo_3 fattura per € 22.033,88; sig. Nominativo_4 fattura per € 106.712,50), senza documentazione in merito alle effettive prestazioni rese;
6) discordanza dei dati relativamente alle provvigioni-contabilizzazione costi mancanti di giustificazione;
7) mancanza di fatture attive;
8) conto cod. 55.03.26 relativo a debito verso gli associati (pari ad € 12.144.697,65); 9) aumento di capitale pari ad € 9.240.000,00 nell'anno 2010, derivante dalla rinuncia del socio unico Nominativo_1 (il capitale anteriore era pari ad € 10.000,00); 10) emissione di prestito obbligazionario per € 9.250.000,00 nel 2010, con durata fino al 31/12/2026; di tale prestito non vi è traccia nella documentazione prodotta per l'a.i. 2013.
Inoltre, secondo l'Ufficio i presunti associati in partecipazione, a fronte di un reddito dichiarato alquanto esiguo, apportavano ingenti capitali, incompatibili con le risorse dichiarate (a titolo esemplificativo: sig.
Nominativo_5-reddito dich. 2013: € 58.512, con investimento (2013) di € 1.189.000; sig.ra Nominativo_6
- reddito dich. 2013: € 18.968, con investimento (2013) di € 160.000; sig.ra Nominativo_7-reddito dich. 2013: € 1.661, con investimento (2013) di € 910.000). La Ricorrente_1 Spa certifica i redditi di capitale erogati agli associati nel 2014, solo nell'anno 2018, con Mod. 770 integrativo.
Questi elementi, unitamente alla richiesta della CONSOB ed alla conseguente attivazione della GdF Nucleo speciale polizia valutaria-Gruppo investigativo antiriciclaggio (PVC allegato) hanno condotto l'Ufficio a ritenere la contabilità inattendibile, procedendo quindi ad un accertamento induttivo.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Nella camera di consiglio del 15 settembre 2020 questa Corte (allora CTR) ha emanato ordinanza con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, con spese a carico della società per € 3.621,60 (Ord. n. 395/2020, pres. Boretti, rel. Galeffi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto, siccome infondato.
In buona sostanza, l'appellante concentra in tre motivi (meno di due pagine) le ragioni d'appello:
1) i contratti ed i versamenti sarebbero effettivi e legali.
2) i versamenti dei sottoscrittori – pur non conoscendone la provenienza – sarebbero tracciati, e ben potrebbero essere maturati in anni diversi dal 2013.
3) l'Ufficio non avrebbe esaminato la documentazione bancaria, che attesterebbe la veridicità delle somme oggetto di finanziamenti da parte degli associati.
In contrario, si osserva che il Giudice di primo grado ha rilevato che i contratti non sono stati registrati.
Essi sono generici sia nei contenuti che nella illustrazione delle attività cui si riferiscono. Non da ultimo, essi risultano incompatibili con i redditi da lavoro autonomo, redditi peraltro mai dichiarati dai sottoscrittori.
Ancora, non è dimostrata la proprietà di terreni nella Repubblica Dominicana;
non esiste alcun contratto tra la Spa ed il soggetto che si occuperebbe della coltivazione dei terreni all'estero; i contratti di associazione sono privi di data certa, e recano investimenti da parte di soggetti che, all'evidenza, versano in condizioni economiche incompatibili con le cifre “finanziate” (a titolo esemplificativo, si rimanda ai casi citati in fatto:
Nominativo_5 reddito dichiarato € 58.512- finanziamento di € 1.189,000; , Nominativo_6 reddito dichiarato € 18.968 – finanziamento di € 160.000; Nominativo_7 reddito dichiarato 1.661- finanziamento di € 910.000).
A tanto si aggiunga che l'appellante, tra il primo grado e l'appello, ha “cambiato” i contratti esibiti a titolo probatorio, al probabile fine di fornire una corrispondenza con le risultanze dei conti correnti.
Nè va dimenticato il lungo elenco, che qui pedissequamente si riporta, delle ragioni opposte dall'Ufficio appellato:
1) il mancato deposito del bilancio di esercizio;
2) la divergenza presente nei documenti della società nell'indicazione dei ricavi;
3) la divergenza nei dati contabili;
4) la contabilizzazione di costi non inerenti (fatture per viaggio a Londra della famiglia Nominativo_2; documenti di acquisto orologi Rolex e Bulgari); 5) presenza di lavoratori dipendenti che emettono fatture/ricevute per prestazioni generiche (sig.ra Nominativo_3 fattura per
€ 22.033,88; sig. Nominativo_2 fattura per € 106.712,50), senza documentazione in merito alle effettive prestazioni rese;
6) discordanza dei dati relativamente alle provvigioni-contabilizzazione costi mancanti di giustificazione;
7) mancanza di fatture attive;
8) conto cod. 55.03.26 relativo a debito verso gli associati (pari ad € 12.144.697,65); 9) aumento di capitale pari ad € 9.240.000,00 nell'anno 2010, derivante dalla rinuncia del socio unico Nominativo_1 (il capitale anteriore era pari ad € 10.000,00); 10) emissione di prestito obbligazionario per € 9.250.000,00 nel 2010, con durata fino al 31/12/2026; di tale prestito non vi è traccia nella documentazione prodotta per l'a.i. 2013.
Si tratta di una elencazione che trova puntuale fondamento negli atti di causa, e che ha ricevuto l'avallo sia del Giudice di primo grado che del Giudice della cautela, nel presente grado di appello (cfr. Ord. n.
395/2020). Ed ora anche di questa Corte.
(Incidentalmente, è il caso di sottolineare che le norme costituzionali, recanti principii di diritto oggettivo, non sono direttamente invocabili nei giudizi innanzi all'A.G.O., all'A.G.A. o anche all'A.G.T., innanzi alle quali vengono dedotte disposizioni dettate a tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi).
In conclusione, non si ravvisa motivo per discostarsi dalle indicate pronunce.
La sentenza qui appellata va pertanto confermata, con l'effetto di dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Circa le spese di giudizio, la domanda dell'Ufficio di condannare l'appellante alla rifusione di esse per entrambi i gradi non può trovare accoglimento, sol che si pensi all'assenza di uno specifico appello incidentale dell'Ufficio in punto di spese di primo grado.
Ciò premesso, in ossequio al principio della soccombenza, l'appellante viene condannato alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese di causa per il presente grado d'appello (con esclusione di quelle già assegnate in sede cautelare), che qui si liquidano nella somma complessivamente richiesta dall'Ufficio, pari ad € 39.458,10 (€ 43.079,70 richiesti - € 3.621,60 da cautelare), ritenuta conforme a giustizia (valore verificato della lite: € 3.651.510,00).
Oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese del presente grado d'appello, che qui liquida nella misura richiesta dall'Ufficio, ritenuta congrua, pari ad € 39.458,10, oltre accessori di legge.
Così eciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il TO Il Presidente
dptt. G. Bellitti dott. M. Minestroni