Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 33
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Motivazione della sentenza impugnata

    La Corte rileva che la sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato la genericità dei contratti, la loro mancata registrazione, l'incompatibilità con i redditi dei sottoscrittori, la mancata dimostrazione della proprietà dei terreni all'estero, l'assenza di contratti con i coltivatori, la mancanza di data certa nei contratti associativi e le condizioni economiche incompatibili dei finanziatori. Inoltre, l'appellante ha modificato i contratti tra i due gradi di giudizio.

  • Rigettato
    Effettività e legalità dei contratti e dei versamenti

    La Corte ritiene che i contratti siano generici, non registrati, e incompatibili con i redditi dei sottoscrittori, i quali non hanno mai dichiarato tali redditi da lavoro autonomo. Non è stata dimostrata la proprietà dei terreni all'estero, né esiste un contratto con il soggetto coltivatore. I contratti associativi sono privi di data certa e gli investimenti sono incompatibili con le condizioni economiche dei finanziatori. L'appellante ha modificato i contratti esibiti tra il primo grado e l'appello.

  • Rigettato
    Tracciabilità dei versamenti e maturazione in anni diversi

    La Corte ribadisce che i contratti sono generici, non registrati, e incompatibili con i redditi dei sottoscrittori, i quali non hanno mai dichiarato tali redditi da lavoro autonomo. Non è stata dimostrata la proprietà dei terreni all'estero, né esiste un contratto con il soggetto coltivatore. I contratti associativi sono privi di data certa e gli investimenti sono incompatibili con le condizioni economiche dei finanziatori. L'appellante ha modificato i contratti esibiti tra il primo grado e l'appello.

  • Rigettato
    Mancata esamina della documentazione bancaria

    La Corte fa riferimento all'elenco delle ragioni opposte dall'Ufficio, che includono il mancato deposito del bilancio, divergenze nei ricavi e dati contabili, contabilizzazione di costi non inerenti, fatture per prestazioni generiche, discordanza dati provvigioni, mancanza fatture attive, debito verso associati, aumento di capitale e prestito obbligazionario non tracciato. Questi elementi, unitamente alla richiesta della CONSOB e all'attivazione della GdF, hanno portato l'Ufficio a ritenere la contabilità inattendibile e procedere ad accertamento induttivo.

  • Rigettato
    Periculum in mora

    La Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata con ordinanza n. 395/2020.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 33
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo