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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G.n. 806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 806/2025 V.G, avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ricorso proposto da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Lieto, sito in Piazza XIX Maggio n. 1 e
(C.F. ) nato a Cantalupo in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Ovidio in Poggio Mirteto (RI), Via
Ternana n. 18;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 7.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.04.2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai terminata, da cui è nata la figlia (il 23.12.2016), chiedevano disciplinarsi Persona_1
i rapporti tra le parti e la figlia nelle modalità di seguito sintetizzate: a) disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio indicato nel ricorso); b) l'assegnazione della casa familiare in comproprietà dei ricorrenti per il 50%, alla sig.ra disponendo che la stessa provveda al Pt_1 pagamento delle utenze tutte, pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile e delle imposte sull'intera proprietà (100%) senza nulla pretendere dal sig. Pt_2 laddove il 50% di proprietà del padre sarà trasferito in conto mantenimento futuro alla figlia Per_1 con apposito e formale successivo atto notarile e concordare e costi da dividere al 50% tra le parti ricorrenti;
c) la sig.ra si obbliga a presentare domanda di estinzione del mutuo Parte_1 gravante sul predetto immobile, in un'unica soluzione, entro e non giorni tre dalla sottoscrizione del presente atto, a proprio esclusivo carico e spese, così liberando completamente il sig. da tutti Pt_2
i relativi debiti, spese, oneri e gravami, anche contro soggetti terzi, il quale a sua volta si obbliga a prestare la collaborazione necessaria per poter portare a termine la pratica di estinzione del mutuo e la relativa cancellazione di ipoteca, sempre a spese e cura della sig.ra d) in considerazione Pt_3 dell'attuale valore di mercato dell'intero immobile (€ 230.000,00), nonché di tutti gli interessi e del capitale già versati da entrambi i proprietari ad oggi, il sig. si obbliga, solo ed esclusivamente Pt_2
a seguito del perfezionamento dell'avvenuta estinzione del predetto mutuo e della cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo nome, a trasferire a titolo in favore della figlia minore ad esclusivo titolo di mantenimento futuro, previa necessaria autorizzazione del competente Giudice Tutelare su richiesta congiunta dei genitori, il proprio 50% del diritto di proprietà sul predetto intero immobile sito in Itri
(LT), Via della Quercia n. 10 (Appartamento, compresa cantina e posto auto), il tutto per un valore stimato in circa € 50.000,00, pari all'attuale valore di mercato dell'esatto 50% dell'immobile che verrà trasferito a titolo di contributo al mantenimento alla figlia per gli anni a venire (assegno mensile di € 200,00 x 12 mesi x 20 anni) e già al netto del 50% del mutuo che sarà estinto a cura e spese dalla sig.ra ; e) porsi a carico del padre, a integrazione del contributo al mantenimento Parte_1 della minore di cui al punto precedente, il pagamento di euro mensili 100,00, oltre rivalutazione
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della minore da versarsi entro il giorno 20, nonché il
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
806/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 18.04.2025 e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 26.06.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e la figlia Persona_1
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 806/2025 V.G, avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ricorso proposto da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Lieto, sito in Piazza XIX Maggio n. 1 e
(C.F. ) nato a Cantalupo in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Ovidio in Poggio Mirteto (RI), Via
Ternana n. 18;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 7.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.04.2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai terminata, da cui è nata la figlia (il 23.12.2016), chiedevano disciplinarsi Persona_1
i rapporti tra le parti e la figlia nelle modalità di seguito sintetizzate: a) disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio indicato nel ricorso); b) l'assegnazione della casa familiare in comproprietà dei ricorrenti per il 50%, alla sig.ra disponendo che la stessa provveda al Pt_1 pagamento delle utenze tutte, pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'immobile e delle imposte sull'intera proprietà (100%) senza nulla pretendere dal sig. Pt_2 laddove il 50% di proprietà del padre sarà trasferito in conto mantenimento futuro alla figlia Per_1 con apposito e formale successivo atto notarile e concordare e costi da dividere al 50% tra le parti ricorrenti;
c) la sig.ra si obbliga a presentare domanda di estinzione del mutuo Parte_1 gravante sul predetto immobile, in un'unica soluzione, entro e non giorni tre dalla sottoscrizione del presente atto, a proprio esclusivo carico e spese, così liberando completamente il sig. da tutti Pt_2
i relativi debiti, spese, oneri e gravami, anche contro soggetti terzi, il quale a sua volta si obbliga a prestare la collaborazione necessaria per poter portare a termine la pratica di estinzione del mutuo e la relativa cancellazione di ipoteca, sempre a spese e cura della sig.ra d) in considerazione Pt_3 dell'attuale valore di mercato dell'intero immobile (€ 230.000,00), nonché di tutti gli interessi e del capitale già versati da entrambi i proprietari ad oggi, il sig. si obbliga, solo ed esclusivamente Pt_2
a seguito del perfezionamento dell'avvenuta estinzione del predetto mutuo e della cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo nome, a trasferire a titolo in favore della figlia minore ad esclusivo titolo di mantenimento futuro, previa necessaria autorizzazione del competente Giudice Tutelare su richiesta congiunta dei genitori, il proprio 50% del diritto di proprietà sul predetto intero immobile sito in Itri
(LT), Via della Quercia n. 10 (Appartamento, compresa cantina e posto auto), il tutto per un valore stimato in circa € 50.000,00, pari all'attuale valore di mercato dell'esatto 50% dell'immobile che verrà trasferito a titolo di contributo al mantenimento alla figlia per gli anni a venire (assegno mensile di € 200,00 x 12 mesi x 20 anni) e già al netto del 50% del mutuo che sarà estinto a cura e spese dalla sig.ra ; e) porsi a carico del padre, a integrazione del contributo al mantenimento Parte_1 della minore di cui al punto precedente, il pagamento di euro mensili 100,00, oltre rivalutazione
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della minore da versarsi entro il giorno 20, nonché il
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
806/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 18.04.2025 e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 26.06.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e la figlia Persona_1
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)