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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11659 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XI SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 04.12.2025
Nella causa iscritta al RG. N. 33036/2018
Il Giudice,
preliminarmente dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020 (conv. con modifiche in l. n. 77/2020) e che entro il termine assegnato dalla scrivente parte attrice ha depositato le note conclusive, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Lette le note depositate, la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, all'udienza del 04.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33036 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. nella Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via
SA ES n. 385, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Luca Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Silvio Messuri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E , C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._1
data 28.05.1976, ivi residente al vico Crispino n. 1;
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
7712/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.10.2018, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio per chiedere la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto in quanto non essendosi verificato il furto coperto dalla polizza assicurativa, il ricorrente non aveva diritto all'indennizzo.
premesso che:
in data 14.07.2016, l'attore stipulava con la società
[...]
la polizza n. 105839345 RCA per il veicolo Parte_1
BMW X3 tg. FE993LT di sua proprietà, contro furto e incendio per il valore di euro 45.000,00, con uno scoperto contrattuale del 10%;
in data 07.09.2016 l'assicurato sporgeva denuncia al Commissariato di
P.S. Vicaria/Mercato per il furto totale della propria autovettura avvenuto in Napoli alla piazzetta Giannone, denunciando il sinistro nella medesima data alla Compagnia assicurativa;
in data 11.10.2016 l'opposto contumace invitava la società opponente a nominare un perito contrattuale per procedere alla valutazione e liquidazione del danno, senza ricevere alcun riscontro;
in data 18.03.2018 con lodo arbitrale, il Collegio dei periti quantificava in euro 45.630,00 l'indennizzo da corrispondere all'
; CP_1
con pec dell'08.06.2018 quest'ultimo sollecitava senza esito la
Compagnia al pagamento dell'indennizzo dovuto;
proponeva, pertanto, ricorso monitorio, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 7712/2018, con cui veniva ingiunto alla
Compagnia assicurativa il pagamento di euro 45.630,00 oltre interessi, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si costituiva ritualmente in giudizio la che, in primo Controparte_2
luogo, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio civile con richiesta di invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, avendo essa società sporto denuncia querela contro l'odierno opposto.
Deduceva, infatti, l'inesistenza del credito azionato dal ricorrente, in quanto dagli accertamenti eseguiti risultava che l'automobile BMW
X3, targata FE993LT, oggetto del furto, era stata immatricolata per la prima volta in Germania in data 16.12.2015 con numero di targa
NVC7097 ed intestato alla Casa produttrice sita in Norimberga e che successivamente, in data 15.06.2016, veniva alienata al sig. CP_3
ed immatricolata con targa Tolz 5300. Tale vettura non era mai
[...]
stata radiata dal PRA tedesco, risultando ancora immatricolata in
Germania.
Deduceva, inoltre, che i dati riportati nel fascicolo di importazione allegato dall'opposto non coincidevano in alcun modo con quelli del certificato cronologico tedesco e che tutti i tagliandi e i lavori di manutenzione sul veicolo risultavano effettuati presso la concessionaria di Norimberga, persino dopo la data del presunto furto;
infine, le uniche due chiavi in possesso dell'assicurato non erano
Contro originali della , ma semplici copie.
Conclusioni:
“- accertata l'inesistenza del credito vantato dal Sig. CP_1
, anche per carenza di legittimazione attiva e passiva,
[...]
revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 7712 del
15.10.2018 del Tribunale di Napoli (RG 2720/2018) e, in ogni caso, dichiarare, anche per effetto di quanto accertato in via definitiva in sede penale, che nessuna somma e a nessun titolo è dovuta dalla
al sig. ; Parte_1 Controparte_1
- In considerazione del notevole dispendio economico che ha dovuto
Par sostenere ingiustamente la condannare Parte_1
controparte alla refusione delle spese processuali come da nota spese allegata” all'udienza dell'11.04.2019, , benchè regolarmente Controparte_1
citato, non si costituiva in giudizio, pertanto, se ne dichiarava la contumacia;
acquisiti i documenti prodotti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2020.
All'udienza del 13.07.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice preso atto della pendenza di giudizio penale sospendeva il procedimento de quo.
A seguito di istanza della parte costituita veniva fissava in data
20.02.2025 l'udienza di prosecuzione del giudizio, notificata nei termini alla controparte, nel corso della quale il Giudice invitava l'opponente a documentare il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna del ricorrente emesse dal Tribunale penale di Roma e dalla
Corte di Appello penale di Roma già depositate, rinviando la causa al
29.05.2025.
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva fissata la discussione orale della causa e le conclusioni all'udienza del 04.12.2025.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto l'onere di dare la prova piena del credito vantato, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Orbene, come sopravisto, il ricorrente non si è costituito in giudizio ed
è stato dichiarato contumace.
Dall'esame complessivo degli atti emerge l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da quest'ultimo in quanto è stato giudizialmente accertato che il furto dell'autovettura, a garanzia del quale veniva stipulata la polizza assicurativa n. 105839345 del 14.07.2016 (cfr. all
2 produzione monitoria), non si è mai verificato.
La Compagnia assicurativa a seguito della comunicazione del sinistro nell'istruire la pratica, per il tramite della , Controparte_5
aveva verificato che l'automobile risultava ancora immatricolata in
Germania non essendo mai stata radiata là dove era stata immatricolata per la prima volta in data 15.06.2016, e che i dati riportati nei documenti tedeschi dell'autovettura e nel contratto di acquisto stipulato con il presunto venditore in data 03.06.2016, non coincidevano con il certificato cronologico tedesco, sì che sporgeva denuncia-querela nei confronti dell'odierno opposto contumace, instaurando il giudizio penale avente RG. N. 17/55460 dinanzi al
Tribunale di Roma.
il Tribunale di Roma, con sentenza del 01.03.2022 affermava la responsabilità penale del sig. in ordine ai delitti ex Controparte_1
artt. 642 c.p. e 367 c.p., avendo lo stesso falsamente denunciato il furto di una vettura che non era mai stata in suo possesso allo scopo di ottenere l'indennizzo dalla società assicurativa. Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, accertava in particolare che la copia del contratto di acquisto dell'autovettura prodotta dall'imputato recava una data antecedente a quella in cui era stata venduta dalla Casa madre ad altro soggetto che al momento della richiesta di indennizzo risultava ancora proprietario, che la documentazione allegata al contratto non coincideva con quella relativa alla vettura e che le chiavi di accensione prodotte dall' non erano quelle originali, non CP_1
risultavano associate alla medesima vettura, né riportavano alcun segno d'uso.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 02.12.2022 n. 11903/2022, divenuta irrevocabile in data
28.02.2023. La Compagnia opponente depositava agli atti copia dell'attestazione, rilasciata in data 22.03.2023, del passaggio in giudicato della citata sentenza.
Orbene, in forza dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel giudizio civile quanto alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. sent. 12901/2024). Tale decisione, affermando la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte a lui ascritte di cui agli artt. 642 e 367 c.p. riferite alla denuncia di furto dell'autovettura, in realtà, mai verificatosi, esclude ontologicamente il presupposto del diritto azionato in via monitoria cui consegue l'infondatezza della pretesa creditoria.
L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 7712/2018 deve essere revocato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014,
(scaglione fino ad euro 52.000, parametro medio).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 7712/2018 proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7712/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.10.2018;
2. Condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
che si liquidano complessivamente per compenso in euro 7.616,00, oltre s.g., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 04.12.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti