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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1535/2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. )
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Andrea Santoro e dell'avv. Filippo Roberto Gittardi, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via Emilio Visconti Venosta n.1;
ATTORI
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marcello Paleari, con elezione di Controparte_1 P.IVA_2 domicilio presso il suo studio in Monza, Piazza Carrobbiolo n. 5;
CONVENUTO
E contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Pacei, con elezione di Controparte_2 P.IVA_3 domicilio presso il suo studio in Sesto San Giovanni, via Vittorio Veneto n. 101;
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
Giovanni Priore, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, viale Dante n. 3;
RZ TO
Con la chiamata in causa di già Controparte_4 Controparte_5
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Andrea Orlandoni, con elezione di
[...] P.IVA_4 domicilio presso il suo studio in Como, via Mugiasca n. 10; pagina 1 di 27 RZ AT
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 16.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate:
NOTE CONCLUSIONALI NELL'INTERESSE DI Parte_1
, E
[...] Parte_2 Parte_3
Voglia l'adito Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria richiesta Nel merito, in via principale 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della e della società CP_6 CP_1
per i gravi vizi e difetti costruttivi degli immobili che costituiscono il Controparte_2 [...] sito in Lomagna (LC), Piazza Cavour nn. 3/A-B-C-D, nonché degli Parte_1 immobili di proprietà esclusiva di siti in Lomagna (LC), Parte_2 Parte_3
Piazza Cavour n. 3/D, così come accertati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma ing. Per_1
e dalle perizie redatte dall'arch. datata febbraio 2021 e dall'ing.
[...] Persona_2 Persona_3 in data 5/3/2021, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., o in subordine pro quota, a risarcire agli attori i danni subiti e subendi a causa dei citati vizi e difetti, quantificati in almeno €.174.301,71 oltre iva quanto ai costi necessari per il ripristino dei danni accertati in sede di C.T.U., €.5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale,
€.8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui €.5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., €.3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell'ATP (18 luglio 2022) all'ultimo indice disponibile;
Nel merito, in via subordinata 2) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della società Controparte_7
per i gravi vizi e difetti costruttivi degli immobili che costituiscono il Controparte_2 [...] sito in Lomagna (LC), Piazza Cavour nn. 3/A-B-C-D, nonché degli Parte_1 immobili di proprietà esclusiva di siti in Lomagna (LC), Parte_2 Parte_3
Piazza Cavour n. 3/D così come accertati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma ing. Per_1
e dalle perizie redatte dall'arch. datata febbraio 2021 e dall'ing.
[...] Persona_2 Persona_3 in data 5/3/2021, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., o in subordine pro quota, a risarcire agli attori i danni subiti e subendi a causa dei citati vizi e difetti, quantificati in almeno €.174.301,71 oltre iva quanto ai costi necessari per il ripristino dei danni accertati in sede di C.T.U., €.5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale,
€.8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui €.5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., €.3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell'ATP (18 luglio 2022) all'ultimo indice disponibile;
In via istruttoria
pagina 2 di 27 si richiamano i documenti prodotti con il deposito del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e, alla luce del principio di diritto affermato da Cass., Sez. III, Ord., 1° febbraio 2023, n. 2980, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che su incarico del Condominio Lei ha redatto una perizia al fine di verificare l'esistenza presso i fabbricati denominati “Camelia” e di vizi e difetti costruttivi, la loro consistenza ed Pt_1 il costo necessario per la loro eliminazione;
2) Dica il teste se conferma il contenuto della perizia da lui redatta nel mese di febbraio 2021 e che gli si rammostra (doc. 11);
3) Dica il teste se conferma il contenuto della perizia da lui redatta datata 05.03.2021 e che gli si rammostra (doc. 12);
4) Vero che Lei ha riscontrato presso i fabbricati denominati e presenza di Pt_1 Pt_1 infiltrazioni dalla lamiera posta a copertura degli edifici con conseguenti colature lungo le facciate, gocciolamenti sui camminamenti e infiltrazioni sull'intradosso della falda di copertura, infiltrazioni nel piano interrato e nelle autorimesse presenti, nonché dalle finestre montate in modo errato volte a dare luce al corsello che ostacolano l'apertura delle basculanti, scivolosità dei camminamenti pedonali non conformi a normativa, mancato rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche in ordine alle lampade segna-passo, soglie delle porte di entrata degli androni dei corpi di scala e altezza delle porte REI, non conformità del parapetto della corsia esterna dell'autorimessa, non conformità dell'isolante della pavimentazione del sottotetto, stimando in €.38.190,41 (oltre IVA) il costo necessario per la loro eliminazione, giusta perizia da Lei redatta che Le si rammostra (doc. 11);
5) Vero che Lei ha riscontrato presso i fabbricati denominati e gravi mancanze Pt_1 Pt_1 inerenti la centrale tecnologica tra cui: mancanza di isolamento delle componenti, impossibilità di accedere alle sonde geotermiche e mancanza di sistemi di contabilizzazione dell'energia termica ed elettrica, gravi difetti di funzionamento in ordine all'impianto di adduzione dell'acqua calda sanitaria e dell'impianto di ventilazione meccanica controllata, mancato completamento e funzionamento dell'impianto idrico duale, assenza di alimentazione idrica nel locale spazzatura, gravi carenze e non conformità nell'impianto elettrico condominiale, difformità delle porte che costituiscono le vie di esodo rispetto alla normativa antincendio, gravi carenze e difformità documentali, stimando in €.150.300,36 (oltre IVA) il costo necessario per la loro eliminazione, giusta perizia da Lei redatta che Le si rammostra (doc. 12); Testi:
- Arch. , con studio in Milano, Via Pacinotti n. 8, sui capitoli n. 1, 2, 4; Persona_2
- Ing. , con studio in Merate (LC), Via Statale 5/S, sui capitoli n. 1, 3, 5. Persona_3
Ci si oppone in ogni caso all'ammissione dei capitoli formulati dalla convenuta in quanto CP_2 irrilevanti e/o contrari a risultanze documentali;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. In via di estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. ritenesse nulla, come ex adverso eccepito, la perizia resa all'esito dell'ATP (il che recisamente si contesta), si chiede ammettersi C.T.U. volta a verificare se negli immobili de quibus sono effettivamente presenti, nella entità e consistenza ivi descritte, i vizi e i difetti di cui alle perizie prodotte dagli attori sub 11 e 12, nonché la congruità del costo necessario per la loro eliminazione, come ivi esposto. In ogni caso
pagina 3 di 27 con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_8
In Via Preliminare:
• Dichiarare prescritto il diritto fatto valere dalle Parti Ricorrenti e decaduta la relativa azione giudiziaria, ex art. 1669 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa e qui da intendersi richiamato e ribadito.
• Disporre il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, per tutto quanto esposto in narrativa, stante la natura del Giudizio, la complessità dello stesso e il numero delle Parti coinvolte e stante la necessità di una istruzione piena, senza compromissione del diritto di difesa di ciascuna parte coinvolta.
• Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, autorizzando e consentendo a codesta difesa di provvedere alla citazione di tutti i seguenti soggetti giuridici: P.IVA , con sede legale in Monza, Via Pelletier n. 4; Arch. Controparte_2 P.IVA_3
C.F. , P.IVA con studio in Controparte_3 CodiceFiscale_4 P.IVA_5
Lomagna, Via Garibaldi n. 5; P.IVA , con sede in Annone di Brianza, Via CP_9 P.IVA_6 della Repubblica 14/16; , P.IVA , con sede in Controparte_10 P.IVA_7
EN (Mb), Via Camisasca n. 33; P.IVA , con sede in OG (VR), Via CP_11 P.IVA_8
Labriola n. 4; Geom. con studio in Merate, Via Caneva 22; La Controparte_12 Controparte_13
con sede in Sirtori (LC), Via della Santa n. 2, P.IVA la
[...] P.IVA_9 Controparte_5
con sede in Milano (mi), via Mecenate, n° 90, C.F. e P.I. per tutto quanto esposto
[...] P.IVA_4 nella presente comparsa e/o per quanto meglio emergerà nel corso dell'instauranda fase istruttoria, al fine di garantire e rispettare i termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c., per la citazione in Giudizio delle stesse. Nel Merito:
• Accertare i fatti di cui in premessa, qui ribaditi, e dichiarare, quindi che non vi è alcuna responsabilità di sorta, per alcuna qualificazione giuridica, della relativamente ai danni richiesti dai CP_1
Ricorrenti, per quanto al presente Giudizio e all'esito
• Respingere, nel merito, tutte le richieste e le domande avanzate e formulate dalle controparti, sia in via principale che in subordine, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa, qui da intendersi, integralmente, trascritto e confermato nonché costituente parte integrante ed inscindibile delle presenti conclusioni.
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale ritenga sussistere o ravvisabile responsabilità in capo alla per le domande dei Ricorrenti dichiarare le Parti Terze, tenute CP_1
a manlevare integralmente la ciascuna per quanto di spettanza e competenza ed accertate CP_1 le rispettive responsabilità, da ogni qualsivoglia somma per la quale il Tribunale Ill.mo dovesse disporre a carico della medesima;
in tal senso, condannando, appunto, le Terze chiamate, ut supra indicata e citata. In Via Istruttoria:
• Si chiede, già sin d'ora, essere ammessi a prova testimoniale su, tutti, i fatti di cui in premessa, preceduti dalla dizione vero che, sia per teste che per interpello;
nonché di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova, eventualmente, formulati da controparte ed ammessi dall'Ill.mo Giudice.
• Con acquisizione del fascicolo integrale dell'ATP svolta. pagina 4 di 27 • Con riserva di indicare testi, formulare capitoli di prova e indicare altre istanze istruttorie;
• nomina di Consulenza Tecnica d'Ufficio, volta ad accertare i vizi e difetti lamentati da parte Attrice, la loro natura, la quantificazione dei vizi eventualmente riscontrati, nonché la reale attribuzione di responsabilità degli stessi. Con vittoria:
• Compensi e spese di questa procedura, oltre IVA e CPA, oltre rimborso forfetario del 15 %.
• Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, aggiungere, modificare e di formulare istanze istruttorie, una volta disposto il mutamento di rito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_2 In via preliminare previa rimessione della causa in istruttoria ed in modifica dell'ordinanza già assunta
- autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. c.f. , residente in CP_14 C.F._5
Besana in Brianza Via F. Cavalli 7, con differimento di udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinchè sia da questo manlevata e tenuta Controparte_2 indenne nella denegata ipotesi di soccombenza anche solo parziale alle domande ex adverso svolte ed a tanto condannarlo per tutte le motivazioni indicate in narrativa. In via principale nel merito
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di alle domande avanzate dagli Controparte_15 attori ex art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettare dette domande
- in subordine, accertato e dichiarato, per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, che i lamentati difetti imputabili a non configurano gravi difetti ex art. 1669 c.c. dichiarare inammissibile o CP_2 comunque respingere e rigettare tutte le richieste avversarie
- in ogni caso accertare e dichiarare la maturata decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto alle domande svolte dagli attori nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile o comunque respingere e rigettare tutte le richieste avversarie, per tutte le motivazioni illustrate in narrativa.
- accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. relativa al procedimento RG 2141/2021 per le motivazioni indicate in narrativa stante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e per l'effetto non acquisirla come elemento di prova e comunque espungerla dal fascicolo risultando prodotta in violazione dell'art. 698 c.p.c.
- in subordine accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. relativa al procedimento RG 2141/2021 per la parte relativa alla ventilazione meccanica controllata stante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e per l'effetto non acquisire le conclusioni ivi riportate come elemento di prova
- per tutti i motivi indicati in atto respingere tutte le domande svolte nei confronti di ivi CP_2 compresa la domanda ex art. 2043 c.c., in quanto infondate in fatto e diritto, non argomentate quanto agli elementi costitutivi e comunque non adeguatamente provate
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di ex art. 1670 c.c. dall'azione in regresso CP_1 nei confronti di per non aver comunicato alla stessa nel termine di 60 giorni la denuncia CP_2 ricevuta dagli attori tramite l'avv. Legnani in data 21/07/2022 e in data 18/01/2023 (di cui ai doc. 19 e 20 del fascicolo attoreo). In via istruttoria pagina 5 di 27 Ammettere prova per interpello e per testi, con i testi indicati nelle memoria già agli atti, sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che incarico da parte di per la redazione della progettazione Controparte_16 CP_1 impiantistica (come meglio dettagliato nel doc. 4 che si rammostra) e che l'incarico prevedeva solo una assistenza in cantiere su chiamata ovvero presenziava in cantiere qualora la Controparte_2 committenza o l'installatore ne richiedessero la presenza
2) vero che ha gestito le opere legate alla ventilazione meccanica in totale autonomia e senza CP_1 mai chiamare in cantiere durante i lavori CP_2
3) vero che dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avv. Motta del marzo 2021 (di cui al doc. 8 che si rammostra) l'ing. di si prestava a effettuare sopralluoghi in loco durante i quali CP_14 CP_2 Parte_ apprendeva che le macchina della erano spente
4) vero che l'ing. si confrontava con il sig. , società che tramite la società CP_14 CP_17 CP_18
dal 2020 curava la manutenzione delle macchine, e apprendeva che l'amministratore nel Parte_5 maggio 2021 aveva sospeso i lavori di ricerca guasti ed eventuale riparazione per carenza di liquidità condominiale chiedendo ai manutentori, in attesa di reperire i soldi, di spegnere il raffrescamento al fine di evitare condense sulla pavimentazione e sul parquet Parte_
5) vero che gli unici guasti riscontrati su alcune delle macchine della dai tecnici manutentori di riguardano la perdita di gas refrigerante e la rumorosità mentre le altre macchina Parte_5 funzionano correttamente ma sono tenute spente
6) vero che nel corso di detti sopralluoghi l'ing. apprendeva che aveva omesso di CP_14 CP_1 installare i giunti antivibranti che lui aveva invece inserito in progetto
7) vero che la mancanza di giunti antivibranti determina propagazione delle vibrazioni create dai ventilatori e dai compressori con conseguente rumorosità e determina altresì sollecitazioni meccaniche sui componenti interni della macchina, causandone la rottura e la perdita di gas refrigerante Parte_
8) vero che ha modificato il percorso delle canalizzazioni della rispetto al progetto CP_1 esecutivo senza confrontarsi con CP_2
9) vero che le unità di ventilazione esplicano la loro azione di deumidifica sull'aria esterna e non sull'aria ambiente ossia deumidificano e raffreddano l'aria esterna ed operano il trattamento dell'ambiente per sostituzione, asportando dall'ambiente l'aria calda e umida e sostituendola in continuo con l'aria fredda e deumidificata
10) vero che in cantiere è mancata la figura del direttore lavori delle opere di coibentazione, idrauliche, elettriche e relative alle norme antincendio Si contesta l'ammissibilità delle prove orali dedotte dalle altre parti in causa in quanto documentali e irrilevanti e, per l'ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, sia diretta (con i testi già indicati e con l'ulteriore teste residente in [...]) sia, Testimone_1 con specifico riferimento al capitolo 5 di parte attrice, indiretta, formulando all'uopo i seguenti capitoli ed indicando a teste sugli stessi, anche in forza dell'ordinanza citata da parte attrice (Cass. civ. sez. III, 01/02/2023 n. 2980), il P.I. residente in [...]: Testimone_1
11) vero che, a seguito di sopralluogo, lei ha contestato che nel cantiere per cui è causa vi siano gli errori e le mancanze impiantistiche indicate dall'Ing. ed imputate a per tutti i Persona_3 CP_2 motivi dettagliati nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto pagina 6 di 27 12) vero che, nello specifico, all'epoca del progetto la presenza di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica e dell'energia elettrica era meramente facoltativa
13) vero che con riferimento all'impianto di ventilazione meccanica controllata lei ha accertato la mancanza di giunti antivibranti, previsti invece nel progetto e che detta mancanza determina propagazione delle vibrazioni create dai ventilatori e dai compressori, con conseguente rumorosità, e determina altresì sollecitazioni meccaniche sui componenti interni della macchina, causandone il blocco, la rottura e la perdita di gas refrigerante, come meglio dettagliato nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto Parte_
14) vero che lei ha accertato che il percorso delle canalizzazioni della è stato modificato in fase esecutiva rispetto al progetto come meglio dettagliato nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto 15) vero che l'impianto di ventilazione meccanica controllata è correttamente dimensionato e garantisce valori superiori ai minimi richiesti dalla legge, come da conteggi da Lei eseguiti e riportati nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto. Stante la nullità della C.T.U., o in subordine quantomeno la nullità parziale della stessa, per violazione del principio del contraddittorio, disporre se ritenuto c.t.u. tecnica al fine di verificare il funzionamento Parte_ delle macchine della e accertare se i vizi lamentati sussistano, avuto esclusivo riferimento alle normative tecniche esistenti all'epoca del progetto (2011), indicando in caso affermativo a chi siano ascrivibili, quantificando eventuali costi degli interventi. Si chiede, nel tal caso, sin da ora conferirsi incarico ad altro consulente, esperto in ambito di progettazione di impianti idrotermosanitari. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e della vertenza di ATP, anche relative all'assistenza tecnica, oltre il rimborso forfettario per spese generali e le maggiorazioni di legge.
CONCLUSIONI DEL RZ TO ARCH. Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni occorrenda declaratoria, così giudicare: preso atto che in ordine ai fatti descritti e lamentati in citazione gli attori ne attribuiscono la responsabilità per i danni solo ai convenuti, in base ai rispettivi comportamenti degli stessi, non proponendo alcuna domanda nei confronti dell'Arch. respingere la domanda di manleva CP_3 proposta da benché in via subordinata, anche perché tardiva e soprattutto perché CP_1 infondata in fatto e diritto, per quanto esposto in atti.
In via subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. Controparte_3
in ordine ai fatti lesivi, indicati in citazione, respingendo ogni eventuale domanda, da
[...] chiunque proposta (oltre che improponibili giacché tardive) contro lo stesso, e in particolare quella di manleva della CP_1
pagina 7 di 27 In via di estremo subordine, malgrado le conclusioni sopra esposte siano di per sé decisive e assorbenti, accertare e dichiarare che nessuna valida denunzia è stata fatta all'Arch. e, Controparte_3 di conseguenza la decadenza nei suoi confronti dal diritto alla garanzia e all'azione di cui all'art. 1669
c.c., nonché, nel caso sia ritenuto intervenuto un nuovo rapporto di garanzia, dichiarare che lo stesso è vincolante solo fra le parti interessate, con esclusione dell'Arch. e, quindi, dichiarare CP_3 inammissibile, improponibile e infondata la domanda subordinata di manleva della CP_1
Benché l'assunto dell'Arch. sia fondato sui documenti prodotti e non contestati, solo per mero CP_3 scrupolo difensivo e senza voler invertire l'onere della prova, ad abundantiam, quindi, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- “Vero che la direzione dei lavori del complesso edilizio, realizzato dall'SA CP_1 con riferimento all'ambito di trasformazione n. 6, del Comune di Lomagna, è stata affidata prima al geom. e poi, a seguito di dimissioni di quest'ultimo al geom. Controparte_19
, come emerge dai doc. 2, 3, 4, 5 che vengono mostrati?”. Controparte_12
2- “Vero che l'impresa aveva iniziato i lavori di scavo, in difformità da quanto CP_1 autorizzato e in assenza di qualsiasi autorizzazione, come emerge dal doc. 6, che viene mostrato, recante il timbro di ricevimento del Comune di Lomagna?”.
3- “Vero che l'Arch. con comunicazione 10/7/2010 di prot. N. 10271, denunciò gli abusi CP_3 commessi da al Comune di Lomagna, come da doc. 8, dello stesso, che viene CP_1 mostrato?”.
4- “Vero che a seguito di tale denuncia dell'Arch. il Comune di Lomagna emetteva CP_3 ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente di demolizione delle opere abusive, di cui ai doc. 9 e 10 che vengono mostrati?”.
Si indicano a testi:
Arch. , Casatenovo, Via Roma Testimone_2
Arch. Sala Silvia – Pagnano – Merate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA RZ AT REVO INSURANCE S.P.A. (Già
[...]
) Controparte_5 nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_4
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
pagina 8 di 27 RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. del , in persona dell'Amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e dei signori e avverso Parte_2 Parte_3 le società e CP_1 Controparte_2 Controparte_10
, finalizzato ad ottenere la condanna di queste ultime, in solido o pro-quota tra loro, al
[...] risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1669 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., causati dai vizi e difetti costruttivi del compendio immobiliare che costituisce il Parte_1
, nonché degli immobili di proprietà esclusiva dei signori
[...] [...] ed come accertati e quantificati nella C.T.U. svolta nel Parte_2 Parte_3 procedimento di ATP n. RG 2141/2021, svoltosi avanti il Tribunale di Lecco.
In particolare, la richiamata perizia svolta dal C.T.U. nominato Ing. quantificava i Persona_1 vizi e i difetti riscontrati in € 174.301,71 oltre IVA quanto ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, di cui € 156.256,87 attribuibili a , € 16.544,84 attribuibili a ed € CP_1 CP_2
1.500,00 attribuibili a . Controparte_10
A fronte di detta quantificazione, i ricorrenti chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni come quantificati in C.T.U., oltre ad € 5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale, € 8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui € 5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., € 3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, procedimento di ATP di cui € 5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria domanda, che la società aveva CP_1 edificato (concedendo in sub-appalto parte dell'attività edificatoria ad altre imprese, quali CP_2
Arch. SA IV ,
[...] Controparte_3 CP_9 Controparte_10 CP_11
Geom. e i fabbricati denominati Condominio
[...] Controparte_12 Controparte_13
, ultimando i lavori nel 2017 e procedendo in seguito alla vendita delle singole Parte_1 unità abitative. Riferiscono i ricorrenti che a partire dal mese di novembre 2018 (cfr. doc. 2), alcuni condomini avevano segnalato a l'esistenza di vistosi fenomeni di infiltrazione d'acqua, CP_1 oltre ad altri numerosi e gravi vizi e difetti;
avrebbe effettuato alcuni sopralluoghi, tra CP_1 le fine del 2018 e l'inizio del 2019, all'esito dei quali si sarebbe impegnata a risolvere le problematiche emerse, riconoscendo i vizi in data 11.3.2019 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), ma nonostante i pagina 9 di 27 solleciti (doc. 4-5-6-7-8 fascicolo parte ricorrente) e nonostante l'impegno assunto da CP_1 in tal senso, i vizi non risulterebbero essere stati eliminati.
Alla luce di ciò e delle relazioni dei periti di parte, l'arch. , per la parte edilizia, e l'ing. Persona_2
per la parte impiantistica (rispettivamente datate 5.3.2021 e febbraio 2021) il Persona_3
Condominio ricorrente ed alcuni condomini incardinavano in data 2.11.2021 il procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. RG 2141/2021, che esitava con la relazione peritale depositata in data 18.07.2022 a firma del C.T.U. incaricato ing. (doc. 15 fascicolo parte Per_1 attrice), il quale individuava, quali soggetti responsabili delle citate difformità, , CP_1
e , quantificando i vizi e i difetti riscontrati come CP_2 Controparte_10 sopra indicato.
Nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, , eccependo in primis la CP_1 necessità di disporre il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti per intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c., assumendo in ogni caso l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, escludendo di aver effettuato alcun riconoscimento di vizi e difetti. Inoltre, la convenuta contestava le conclusioni della C.T.U. chiedendone la rinnovazione. Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa di , dell'Arch. CP_2
di dell' , di Controparte_3 CP_9 Controparte_10 CP_11
, del Geom. e della nonché della propria
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_13 compagnia assicuratrice svolgendo domanda di manleva nei confronti dei suddetti Controparte_5 terzi chiamati nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche propria responsabilità.
Si costituiva in giudizio anche , contestando in fatto ed in diritto le doglianze dei CP_2 ricorrenti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Sosteneva poi di non aver effettuato alcun riconoscimento dei vizi e dei difetti lamentati e contestava l'esito e il contenuto della C.T.U. svolta nel procedimento di ATP, chiedendone la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, la rinnovazione o un suo supplemento. La convenuta, eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto alle domande svolte dai ricorrenti nonché la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1670 c.c. rispetto alle richieste di regresso di , CP_1 per non aver comunicato a nel termine di legge la denuncia ricevuta dai ricorrenti. Da CP_2 ultimo, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa in manleva dell'ing. - che CP_14 per conto di aveva curato la progettazione impiantistica. CP_2
Si costituiva in giudizio anche l'SA IV , ribadendo la propria Controparte_10 disponibilità, già espressa nel corso del procedimento di ATP, a corrispondere transattivamente pagina 10 di 27 l'importo individuato dal C.T.U. nel procedimento di ATP come misura della propria responsabilità, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Con ordinanza emessa in data 20.10.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario, autorizzando la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta e CP_1 rigettando le altre richieste di chiamata in causa.
Si costituiva quindi in giudizio il terzo chiamato, arch. contestando le Controparte_3 domande formulate nei propri confronti, eccependo di essere stato incaricato unicamente della progettazione architettonica dell'edificio e non della direzione lavori, affidata dapprima al geom.
e successivamente al geom. Il terzo chiamato eccepiva quindi la Controparte_19 Controparte_12 propria carenza di legittimazione passiva e, sostenendo di non essere stato destinatario di alcuna denuncia ex art. 1669 c.c., eccepiva la decadenza attorea dal diritto alla garanzia, con conseguente inammissibilità della domanda di manleva.
Si costituiva da ultimo la terza chiamata già Controparte_4 Controparte_5
, contestando la domanda di garanzia formulata da ,
[...] CP_1 contestando l'operatività della polizza sotto vari profili e chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c, all'udienza del 28.3.2024, rinunciava alla CP_1 chiamata in giudizio del terzo e, su richiesta dei ricorrenti, il Giudice dichiarava Controparte_12
l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale e tra parte attrice ed il convenuto , stante l'avvenuta conciliazione con gli attori. Controparte_10
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2141/2021 R.G. disposta con ordinanza del 24.8.2024. Le parti hanno infine precisato le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di accertare la responsabilità delle Società convenute ai sensi dell'articolo 1669 c.c. – o in subordine dell'art. 2043 c.c. – in relazione ai vizi accertati e determinati nel loro ammontare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2141/2021 RG, quanto alla nella sua qualità di costruttore-venditore dell'immobile, e quanto a quale CP_1 CP_2 progettista degli impianti.
pagina 11 di 27 Preliminarmente si osserva che l'impresa individuale è stata estromessa dal presente Controparte_10 giudizio, con ordinanza del 28.3.2024 di estinzione parziale, limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice e detta convenuta.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza della domanda attore, sollevate da e dal terzo CP_1 chiamato, arch. risultano infondate. CP_3
ha dedotto che gli attori, già nel novembre 2018 avevano avuto piena conoscenza delle CP_1 problematiche lamentate e delle relative cause, e nonostante ciò, alla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, avvenuta a mezzo pec il 24.11.2021, è seguita la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 10.7.2023 con conseguente maturarsi della relativa prescrizione annuale.
Il concetto di “scoperta” dal quale ai sensi dell'art. 1669 c.c. decorre il termine annuale per di decadenza per la denuncia dei vizi, deve essere inteso nel senso di precisa contezza, conoscenza chiara ed effettiva del difetto, non potendosi ritenere che sia sufficiente, a far decorrere il termine decadenziale, la percezione di un elemento che non sia in perfetta sintonia con la realizzazione dell'opera secondo la regola artis, atteso che l'ordinamento non richiede in capo al singolo la conoscenza di nozioni tecniche specifiche e il giudizio circa la percezione del vizio deve essere effettuato tenendo conto delle conoscenze personali del committente dell'attività, che svolge e delle cognizioni specifiche relative al campo oggetto d'indagine, non esistendo un modello di committente determinabile a priori. La conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltrechè della sua gravità, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili). Per lo più, invece, quando si tratti di opere di una certa entità, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal 2. co. dell'art. 1669 c.c., incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico (Cass. n.
2977/1998).
In tale prospettiva, deve ritenersi integrato il concetto di scoperta quando il committente abbia raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (vd. Cass. 2013/26233; Cass. 2009/20853; Cass. 2009/18402; Cass.
2008/2460; Cass. 2005/567; Cass. 2002/4622; Cass. 2000/11672; Cass. 2000/6092; Cass. 2000/81;
Cass. 1999/7612; Cass. 1998/5311; Cass. 1992/10106).
pagina 12 di 27 Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, quindi, il termine per la denunzia ai sensi dell'art. 1669 c.c. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. 13/01/2005, n. 567;
Cass. 23/01/2008, n. 1463; Cass. 08/05/2014, n. 9966; Cass. 16/02/2015, n. 3040).
Ne deriva che la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine
(decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita in assenza di anteriori esaustivi elementi solo all'atto di acquisizione delle relazioni peritali, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 11740/2003).
Ne consegue che “il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore” (cfr. Cass. n. 6619/88, nonché
Cass. n. 5103/95, Cass. n. 11740/03 e Cass. n. 20877/20, conf. Cass. 11034/22 e da ultimo Cass.
13707/23).
Tenuto conto di tali orientamenti giurisprudenziali, dalle allegazioni delle parti si evince che, benché i fenomeni infiltrativi ed alcuni vizi si ebbero a manifestare in epoca di poco successiva alla fine dei lavori, solo in esito alla perizia commissionata all'arch. , per la parte edilizia, e all'ing. Persona_2
per la parte impiantistica (rispettivamente datate 5.3.2021 e febbraio 2021) le Persona_3 problematiche sono state accertate come difetti costruttivi (doc. 11-12 fascicolo parte attrice). Solo in quel momento, pertanto, gli attori hanno avuto sufficiente contezza della probabile riferibilità causale dei fenomeni dannosi alle opere svolte da . A seguito di suddette perizie di parte, gli CP_1 odierni attori hanno tempestivamente denunciato i vizi a , loro unico interlocutore CP_1 contrattuale in qualità di appaltatore, con pec del 6.3.2021 (cfr. doc. 13 parte attrice), avendo poi avviato entro l'anno il procedimento per A.T.P. (notificato a mezzo pec il 24.11.2021), esitato con la perizia del C.T.U., depositata in data 18.07.2022.
Per completezza, va precisato che nei confronti dell'altra convenuta il dies a quo per la CP_2 denuncia dei vizi decorre per gli attori dal deposito della relazione peritale nel procedimento di ATP, avvenuto in data 18.07.2022, ove è stata determinata la responsabilità della stessa nella misura sopra pagina 13 di 27 richiamata. Solo a seguito dello svolgimento dell'indagine peritale di cui al disposto accertamento tecnico preventivo, infatti, gli attori hanno acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva dei difetti lamentati e della riconducibilità degli stessi a . Le eccezioni di decadenza e CP_2 prescrizione svolte rispetto alla domanda attorea risultano pertanto prive di fondamento. Parimenti e per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione e decadenza svolta dall'arch. CP_3
L'avvio del procedimento di ATP, in ogni caso, ha comportato l'interruzione del termine di prescrizione, con conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal quale va computato il nuovo decorso al fine di stabilire la tempestività della successiva azione intrapresa: e ciò in conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria (Cass. 20.5.2009,
n. 11743; Cass. n. 11087/2000; Cass. n. 3045/2000).
Nel caso in esame, posto che la relazione in sede di ATP è stata depositata in data 18.7.2022, che successivamente è stata interrotta la prescrizione con pec dell'avv. Legnani del 21.7.2022, rinnovata con successiva pec del 18.1.2023, prima di avviare il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 10.7.2023, le eccezioni di decadenza e prescrizione devono essere disattese.
In aggiunta, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, si deve ritenere che CP_1 abbia effettivamente riconosciuto i vizi e difetti denunciati (v. scrittura privata datata 28.2.2019, doc. 3 parte attrice) ed abbia tentato di individuarne le cause per porvi rimedio, non essendo contestato che l'appaltatrice si fosse resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie avendo effettuato, a tal fine, ripetuti sopralluoghi ed interventi – seppur non risolutivi - a partire dalla fine del 2019.
Vi è quindi un comportamento concludente della convenuta, che deve essere letto come di riconoscimento dei difetti o quantomeno di disponibilità alla verifica dei vizi lamentati, un comportamento che tuttavia, sia in un senso che nell'altro, è assolutamente contrastante e opposto rispetto a quello odierno, nel quale si sostiene l'intervenuta prescrizione da ogni azione di garanzia: al contrario proprio la disponibilità alla verifica dei difetti supera ogni tipo di contestazione di decadenza dall'azione e supera ogni eventuale rilievo di intervenuta prescrizione.
Ed infatti, in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha affermato “in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 cod. civ. (applicabile, “in parte qua”, anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.), equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte pagina 14 di 27 dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra". (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6682 del 23/05/2000; Sentenza n. 6263 del 20 aprile 2012).
Tra l'altro, il fatto che l'appaltatore si sia impegnato all'eliminazione dei vizi dell'opera, comporta il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi e ciò costituisce un'obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, soggetta a prescrizione decennale e tale impegno, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti (Cass. n. 19560/2009, Cass. n. 6670/2009).
Ciò posto, è necessario passare ora all'analisi delle eccezioni processuali relative alla carenza di legittimazione passiva, proposte da e dall'arch. CP_2 CP_3
Anzitutto, ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, sostenendo CP_2
l'inoperatività dell'articolo 1669 c.c. nei confronti del subappaltatore, individuando tale disposizione normativa come unico legittimato passivo dell'azione il solo appaltatore.
Tale eccezione non merita accoglimento. A tal riguardo si ricorda che la Suprema Corte si è pronunciata come segue: “in giurisprudenza si insegna che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicchè nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costruito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.
26552 del 09/11/2017; cfr Cass. n. 17874 del 27/07/2013, Cass. 3406/06 e Cass. 14650/12).
Invero, in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta (cfr. Cass.
Sez. III, ordinanza n. 16323/2028 e Cass. n. 3651 del 2016).
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, pagina 15 di 27 anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Ordinanza 21 marzo
2022 n. 8996).
In aggiunta, dalle risultanze della C.T.U. svolta nell'ambito del procedimento di ATP emerge pacificamente la responsabilità - nella misura e con i limiti esposti nell'elaborato peritale – della quale progettista della parte impiantistica del compendio immobiliare oggetto di causa CP_2 che, pertanto, è stato correttamente individuato dagli attori quale legittimato passivo dell'azione.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non può essere accolta. CP_2
Quanto invece all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Arch. terzo chiamato da CP_3
in qualità di Direttore Lavori, occorre anzitutto precisare che lo stesso ing. CP_1 Per_1 all'esito della propria relazione, ha evidenziato l'impossibilità di individuare con certezza la figura del
Direttore Lavori nelle varie fasi della costruzione.
In particolare, il C.T.U. ha rilevato: I problemi sono riconducibili a un'attività di Direzione Lavori effettuata in modo frammentario, lacunoso e pertanto non efficace;
non è stato possibile individuare con certezza la figura del Direttore Lavori nelle varie fasi della costruzione. Non è stato possibile acquisire un giornale dei lavori né un crono-programma di cantiere e comunque nessuna documentazione attestante l'attività di Direzione Lavori. Non si è avuta alcuna evidenza di attività a supporto di un corretto coordinamento delle ditte che hanno operato e attestante una chiara trasmissione di informazioni per la realizzazione delle opere e per la verifica di rispondenza delle stesse alla regola d'arte e alle prescrizioni normative e progettuali. Non è stato reso disponibile alcun documento attestante l'attività di controllo sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti e, più in Parte generale, sulle tipiche attività di Direzione Lavori. L'impianto non è neppure stato collaudato. E più in seguito: Non risulta essere mai stato nominato un Direttore Lavori per le opere impiantistiche: le ditte hanno operato quindi senza consapevolezza di chi fosse il corretto interlocutore (cfr. perizia
Ing. pag. 70). Per_1
L'Arch. ha argomentato nelle proprie difese di essere stato inizialmente incaricato della CP_3 progettazione architettonica e della direzione dei lavori, ma di non aver mai svolto nell'effettivo tale funzione.
Nell'ambito edilizio, rileva l'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede una responsabilità concorrente del direttore dei lavori e del costruttore per le violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie, salvo prova dell'avvenuta contestazione formale.
pagina 16 di 27 Da un punto di vista operativo, anche l'art. 64 del Testo Unico Edilizia evidenzia la responsabilità tecnica del direttore per la rispondenza dell'opera al progetto e la corretta esecuzione.
La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del direttore dei lavori non può essere affermata in modo automatico, essendo necessario dimostrare, con precisione, che il professionista abbia omesso o violato obblighi di controllo, segnalazione o direzione previsti dal contratto o dalla normativa tecnica.
Il ruolo del direttore dei lavori non si traduce dunque in una responsabilità oggettiva per ogni difetto dell'opera, occorrendo verificare caso per caso se vi sia stata una condotta colposa o negligente, e tale verifica spetta esclusivamente al giudice di merito. (Cass. sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025).
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Ne discende che il direttore dei lavori incorre in responsabilità professionale allorquando ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo di verificare, attraverso visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa appaltatrice, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 24.4.2008, n. 10728; in senso conforme anche: Cass. 30.9.2014, n. 20557; Cass. 20.3.2012 n. 4398; Cass. n. 27.2.2006, n. 4366; 20.7.2005, n.
15255).
Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che in data 18.5.2010 è avvenuto il deposito della
DIA presso il Comune di Lomagna (Prot.41) con incarico della direzione lavori all'Arch.
[...]
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco n.65, con studio in Lomagna. Controparte_3
SA esecutrice (cfr. perizia del C.T.U. Ing. a Controparte_20 Per_1 pag. 6).
Pur sussistendo dubbi circa la riferibilità all'edificazione del compendio immobiliare in esame della rinuncia all'incarico di direzione lavori datata 10.07.2010 (doc. 6 comparsa terzo chiamato), in quanto riferita apparentemente ad altro cantiere, è pacifico ed incontestato che con comunicazione di inizio lavori del 19.7.2010 indicava quale direttore lavori il geom. , con CP_1 Controparte_19 studio in Merate via Fratelli Cernuschi n. 4 (cfr. doc. 2 parte terza chiamata . A seguito delle CP_3 dimissioni di quest'ultimo, comunicate con missiva protocollata dal Comune di Lomagna in data pagina 17 di 27 21.11.2011 ma con decorrenza dal 16.11.2011 (cfr. doc. 4 parte terza chiamata , subentrava CP_3 nell'incarico il geom. con studio in Merate (cfr. docc. 3 e 5 parte terza chiamata Controparte_12
, nei confronti del quale, tuttavia, ha rinunciato alla chiamata in causa in CP_3 CP_1 manleva. per converso, a fronte di tale documentazione ha sostenuto, con Controparte_1 argomentazioni generiche e senza fornire documentazione a suffragio, che tutti i vizi e difetti lamentati dalle parti attrici fossero riferibili ad opere concluse quando l'incarico di direttore lavori era rivestito dall'arch. che non risulta convenuto nel presente giudizio, avendo le parti attrici limitato CP_3
l'azione nei confronti di , e , sulla base CP_1 CP_2 Controparte_10 delle risultanze della C.T.U.
Per le ragioni suesposte, va quindi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dal terzo chiamato arch. nei confronti del quale deve, pertanto, escludersi la responsabilità per i CP_3 danni di cui è causa, non essendosi potuto appurare dalle risultanze della perizia del C.T.U. e dalla documentazione versata in atti dalle parti che egli abbia ricoperto nell'effettivo il ruolo di direttore dei lavori.
Occorre ora esaminare l'eccezione di la riconducibilità dei vizi a lei imputati, Controparte_21 all'esito della perizia svolta nel procedimento di ATP, nell'alveo dell'articolo 1667 c.c., e quindi provvedere alla corretta individuazione dal punto di vista giuridico del concetto di vizi che incidono sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c. dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex articolo 1667 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come le fattispecie disciplinate dall'art. 1669 e dall'art. 1667
c.c. si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (l'art. 1667 c.c.) giacché “i gravi difetti dell'opera ... si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” (cfr. Cass. n. 20184/19).
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di ATP, il C.T.U. ha individuato la responsabilità di quale progettista delle opere di coibentazione, delle opere idrauliche, CP_2 delle opere elettriche e della pratica VVFF.
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il progettista nell'espletamento dell'attività professionale è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un pagina 18 di 27 inadempimento dell'incarico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017, Rv. 642220). Di conseguenza, gli errori di progettazione concernenti il mancato adeguamento degli edifici alla normativa vigente non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista (Cass. 16.2.1996 n. 1208; Cass. 19.7.1993 n. 8033), tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza qualificata, conformandosi agli standard tecnici, alle norme di legge e agli accordi contrattuali.
Ebbene, sulla base della determinazione dei vizi e difetti ad opera del C.T.U., appare corretto ritenere i vizi e difetti imputati a ricompresi nella concezione di gravi difetti, ai sensi dell'art. CP_2
1669 c.c.
Sul punto, la Cassazione è recentemente intervenuta chiarendo che sono da ritenersi gravi difetti dell'opera rilevanti ai fini dell'articolo 1669 c.c. anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la non utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. SS UU n. 7756/2017).
Tale orientamento è stato ribadito ed ulteriormente precisato in un recente arresto, ove la Suprema
Corte ha affermato che, in merito all'accertamento dei vizi, occorra “non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” precisando che integrano i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., anche i vizi che incidono in maniera notevole sull'abitabilità e sui costi energetici
(Cass. ordinanza n. 12922/2025).
Ricondotta la responsabilità anche della convenuta nell'alveo della fattispecie CP_2 disciplinata dall'articolo 1669 c.c., va osservato che le risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP, hanno permesso di accertare che tutti i vizi riscontrati, con i limiti che si vedranno in seguito, sono da ricondurre ai gravi vizi costruttivi di cui all'art. 1669 c.c.. Richiamando i principi giurisprudenziali riportati sopra, nel caso in esame, tale giudizio si fonda sia sulla natura e consistenza dei vizi, sia sulle cause, in quanto derivanti da problemi costruttivi e di progettazione degli impianti e come tali, suscettibili di incidere su durata dell'opera e sul godimento degli immobili.
Prima di affrontare il merito, appare tuttavia opportuno soffermarsi sulle contestazioni formulate dalle parti rispetto alla perizia redatta dal C.T.U. ed in primis sull'eccezione di nullità svolta da CP_2 per la dedotta violazione del contraddittorio nel corso di alcune operazioni peritali.
[...]
Anzitutto, tale eccezione è da ritenersi infondata in quanto, come emerge chiaramente dalla perizia in atti, le parti hanno avuto modo di svolgere nei termini concessi le proprie osservazioni a mezzo dei pagina 19 di 27 relativi CTP, all'esito delle quali il perito incaricato dal Tribunale ha depositato l'elaborato finale con una sintetica valutazione delle stesse dedicando al confronto con i CTP ben 26 pagine della perizia (da pagg. 44 a pag. 70). Scopo delle osservazioni di parte è proprio quello di indurre il C.T.U. a modificare le conclusioni espresse nella bozza, qualora le stesse non siano condivise dai consulenti di parte. Nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, perché il consulente ha dato atto nella perizia di aver svolto tutte le operazioni nel contradditorio con i consulenti di parte, i quali hanno formulato le relative osservazioni, di cui il C.T.U. ha dato conto nella relazione finale depositata. Per quanto concerne nello specifico la contestata violazione del contraddittorio in relazione alle macchine Parte_
il C.T.U. ha chiarito che l'accensione delle macchine, alle quali ha partecipato unitamente ai tecnici un collaboratore del c.t.u. senza il coinvolgimento delle parti, non ha rappresentato una vera e propria operazione peritale ed in ogni caso non si è trattato di un elemento decisivo sul quale il c.t.u. ha fondato e motivato il proprio convincimento in ordine all'inadeguatezza dell'impianto.
Non è ravvisabile, quindi, nell'operato del C.T.U., alcuna violazione procedurale che abbia inficiato il diritto di difesa della parte che se ne duole.
Pertanto, sgombrato il campo relativo alla nullità della relazione del C.T.U, la perizia depositata nel procedimento di ATP, in quanto frutto dell'esame dei luoghi e delle documentazioni prodotte, tecnicamente e logicamente motivata in modo adeguato, viene posta a base della decisione ed è da intendersi integralmente richiamata, anche nella parte relativa alle risposte sulle osservazioni dei c.t.p., ove l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti. La relazione del consulente tecnico d'ufficio appare invero sufficientemente motivata, scevra di vizi logici motivazionali e svolta secondo le direttive del quesito posto dal giudice e può essere quindi posta a base della decisione.
In particolare, per tutti i vizi accertati, il C.T.U. ne ha espressamente ritenuto la riconducibilità per la maggiore parte all'attività di in quanto essa ha rivestito non solo la figura CP_1 dell'appaltatore, ma anche di costruttore del compendio immobiliare, quale impresa esecutrice dei lavori, nonché di committente-venditore delle singole unità immobiliari.
La suddivisione delle responsabilità in merito ai singoli vizi come individuata dal C.T.U. (ripartita in taluni casi secondo la percentuale dell'80% in capo a ed al 20% in capo a CP_1 CP_2
mentre in altri casi al 100% in capo alla sola ) è infatti da ritenersi pienamente
[...] CP_1 condivisibile, atteso che risulta incontestato che , quale appaltatore/costruttore ma CP_1 anche committente/venditore, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o comunque la titolarità di un potere di sorveglianza. pagina 20 di 27 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista da dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (cass. 25541/2015; cass.
n. 3406/20026; cass. n. 567/2005; cass. n. 13158/2002) e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (Cass. n.4055/2018).
Passando ora alla valutazione nel merito dei singoli vizi riscontrati occorre evidenziare che il C.T.U., ispezionati i luoghi, espletate le indagini necessarie ed esaminata la documentazione progettuale, ha accertato all'esito della perizia che l'opera realizzata presenta plurimi vizi e ha individuato, come detto, quali soggetti responsabili l'appaltatore , ed il subappaltatore (oltre CP_1 CP_2 come detto all'impresa ) e ha determinato le singole quote di responsabilità, variabili per ogni CP_10 ipotesi di danno, quantificando in complessivi €.174.301,71 i costi stimati per gli interventi di ripristino
(v. pag. 73 della relazione peritale).
Passando all'esame dei singoli vizi denunciati dalla parte attrice già in sede di ATP e puntualmente esaminati dal C.T.U., è possibile accorpare i vizi accertati in due categorie: vizi legati all'aspetto architettonico e vizi relativi agli aspetti impiantistici.
Per quanto concerne i primi, il C.T.U. ha individuato le seguenti categorie:
A. Fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura in lamiera grecata, che comprendono difetti nella realizzazione della copertura degli elementi in muratura, la cui causa è da ricondurre alla mancata esecuzione regola d'arte in quanto eseguita con sigillante che non ha garantito la tenuta all'acqua. Per tale vizio è stata individuata la responsabilità di e quantificato l'importo per le opere CP_1 rimediali in euro € 23.140,00.
B. Fenomeni infiltrativi nell'autorimessa interrata, comprendenti infiltrazioni ed errata posa di serramenti, le cui cause sono da ricondurre a difetti di realizzazione dell'impermeabilizzazione operata da;
l'importo delle opere rimediali è stato individuato in € 4.345,50. CP_1
C. Scivolosità dei camminamenti esterni delle tue palazzine causata considerazione della non idoneità delle piastrelle all'uso per il quale sono destinate. A fronte di tali vizi, il C.T.U. ha ritenuto praticabile la soluzione consistente nella nuova pavimentazione sopra quella esistente, per una spesa complessiva pari ad € 7.058,00, a carico di CP_1
pagina 21 di 27 D. Barriere architettoniche nelle parti comuni. Il C.T.U. ha evidenziato che sia le lampade segna passo
- risultate peraltro non funzionanti e modificate in corso di posa con componenti non originali - sia le soglie di ingrasso alle proprietà comuni non sono conformi;
le porte REI nell'autorimessa presentano una soglia alla base con un'altezza superiore a quella consentita. Per il ripristino dei vizi, il costo è pari ad € 7.117,00 a carico di CP_1
E. Parapetto di protezione della corsia esterna, che non rispetta la normativa sia in tema di altezza, sia in tema di spazi liberi nella struttura della recinzione, con potenziale pericolo di caduta. La soluzione proposta si sostanzia nella rimozione della recinzione con sostituzione con una nuova e conforme recinzione, per € 8.852,64 a carico di Controparte_22
posto sulla pavimentazione sottotetto, comprendenti danni all'isolante termico collocato
[...] sull'estradosso della copertura degli edifici, causato dai manutentori delle macchine per Ventilazione
Meccanica Controllata (VMC). Importo per le opere rimediali € 2.545,20 a carico di CP_1
Considerando ora gli aspetti impiantistici, il C.T.U. ha rilevato tali categorie di vizi:
1. centrale tecnologica (di cui:
1.1 carenze nell'isolamento termico – posizione , 1.2 Controparte_10 durezza dell'acqua, causata dalla mancanza di un addolcitore): si tratta di vizi derivanti sia dall'operato dell'impresa esecutrice ( ), sia da quello del progettista dell'impianto termico CP_1
( ). La responsabilità viene ripartita all'80% in capo a e al 20% in capo a CP_2 CP_1
, l'importo delle opere rimediali è pari ad € 2.798,30; 1.4 e 1.5 sistema di contabilizzazione CP_2 dell'energia termica e elettrica: assenza di un dispositivo di misura dell'energia prodotta dalla pompa di calore e l'impossibilità di effettuare la ripartizione delle spese di climatizzazione come previsto invece dalla normativa;
gli impianti dovevano essere progettati e realizzati in modo da permettere la suddivisione delle spese energetiche per la singola unità immobiliare. La responsabilità viene ripartita all'80% in capo a e al 20% in capo a , con costi per opere rimediali per € CP_1 CP_2
7.394,40).
2. Adduzione acqua calda sanitaria: vizi causati dall'inefficienza della rete di ricircolo riconducibili a l costo per le opere rimediali è pari ad € 7.721,20. CP_1
3. Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC). Le macchine installate sono state scelte da
, ed è stato progettato un sistema di ventilazione meccanica centralizzato (tipico di CP_2 centri commerciali, ospedali, ecc..) che difficilmente potrà garantire una funzionalità corretta e soddisfacente. Le canalizzazioni sono state costruite in modo difforme rispetto al progetto. L'importo complessivo delle opere rimediali è di € 72.531,51 a carico per l'80% dell'impresa esecutrice
( ), e del 20% del progettista dell'impianto ( ). CP_1 CP_2
pagina 22 di 27 4. Impianto idrico duale: non risulta alcuna documentazione progettuale;
è previsto in tutti gli appartamenti dell'edificio mentre nell'edificio è presente solamente in 2 Pt_1 Pt_1 appartamenti, a fronte di un totale di 8 appartamenti: il sistema di distribuzione d'acqua in quest'ultimo edificio è incompleto. Costo delle opere rimediali € 9.923,50 a carico per l'80% dell'impresa esecutrice
( ), e del 20% del progettista dell'impianto ( ). CP_1 CP_2
Da ultimo, sono state rilevate:
5. l'assenza nel locale spazzatura dell'alimentazione dell'acqua sanitaria
(importo opere rimediali € 1.724,46 a carico di CO.MA.S.SR), 6. la presenza di diversi vizi nell'impianto elettrico condominiale (importo opere rimediali € 1.150,00 a carico di CO.MA.S.SR) e
7. le difformità antincendio (importo opere rimediali € 1.500,00 a carico di CO.MA.S.SR ).
Infine, il C.T.U. rileva importanti carenze di documentazione (punto 10), ritenendo coerente un importo di € 15.000,00 per le opere rimediali a carico di . CP_1
Esaminati i vizi e difetti esistenti nei due edifici e nonché quelli esistenti nelle Pt_1 Pt_1 proprietà dei condomini e appare corretto ritenere i vizi ricompresi nella Pt_3 Parte_2 concezione di gravi difetti, ex art. 1669 c.c. con i limiti e nella misura di seguito indicata.
Difatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato già sopra ricordato, rilevano ai sensi dell'art. 1669 c.c., al di fuori delle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, tutti quei vizi i quali, senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità del medesimo ed altresì tutti quei gravi difetti che consistono in alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione (Cass. Civ. Sez. II Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; per impermeabilizzazioni e rivestimenti Cass. Civ. SS.UU, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017; per la pavimentazione interna ed esterna Cass. n. 2238 del 16.02.2012; per opere di pavimentazione e di impiantistica Cass. n. 1608 del
14/02/2000; per infiltrazioni d'acqua ed in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione Cass.
84 del 03/01/2013; per l'inefficienza dell'impianto idrico Cass. n. 3752 del 19/02/2007; per l'impianto centralizzato di riscaldamento Cass. 5002 del 21/05/1994).
Per converso, il vizio indicato nella relazione al punto 1.3, ovvero la pompa di calore acqua/acqua, non può essere considerato ricompreso nella concezione di vizio o di grave difetto ai sensi dell'art. 1669
c.c. in quanto potenziale.
Difatti, al punto 1.3, lo stesso C.T.U. riconosce che l'impianto è regolarmente funzionante e che le norme tecniche non richiedono l'installazione di valvole di intercettazione delle sonde: tuttavia, queste offrirebbero una maggior garanzia di manutenzione, riducendo, seppur già infrequente come evento, la possibilità che si realizzi la rottura di una sonda, eventualità che comporterebbe ingenti spese. In
pagina 23 di 27 merito, lo stesso C.T.U. riconosce questo vizio come non esistente nella realtà dei fatti ma come solamente potenziale e pertanto non quantificabile.
Parti attrici hanno altresì lamentato la carenza di documentazione in ordine all'impianto di climatizzazione e idricosanitario, impianto idrico antincendio, impianto elettrico, pratica VVFF e mancata denuncia impianto geotermico. Preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di art. 1669 c.c. sopra richiamato, appare evidente come tali mancanze documentali non possano essere ricomprese tra i vizi e i gravi difetti come intesi dalla suddetta norma. A ben vedere, le carenze lamentate sono meramente documentali, formulate in maniera generica e, seppur le stesse vengano considerate dal C.T.U. nella sua relazione, e quantificate in € 15.000,00, mancano riferimenti specifici dai quali siano ricavabili problematiche esistenti dal punto di vista materiale, con conseguente incidenza delle stesse sulla funzionalità e la possibilità di godimento dell'opera da un punto di vista materiale.
Dunque, alla luce della ricostruzione effettuata, scorporando dal costo complessivo necessario al ripristino stabilito dal C.T.U. (€ 174.301,71) l'importo relativo ai costi di ripristino imputati a
[...]
(€ 1.500,00) nonchè i vizi e difetti, i quali giuridicamente non rilevano, si Controparte_10 ottiene un costo complessivo pari ad € 157.801,71 oltre iva se dovuta per legge. Su tale somma spetta anche la rivalutazione, con decorrenza dalla data del deposito della relazione peritale (15.7.2022), avendo il C.T.U. espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data della redazione dell'elaborato.
Vanno tuttavia distinti gli importi posti a carico di in via esclusiva, che ammontano CP_1 complessivamente ad € 65.154, e quelli posti a carico di entrambe le convenute in via loro solidale, che ammontano complessivamente ad € 92.647,71.
In relazione a tale ultima voce, ferma la responsabilità solidale nei confronti di parte attrice, nei rapporti interni tra le convenute, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la quota di responsabilità riferibile a ciascuna parte viene quantificata in misura pari all'80% per (pari ad € CP_1
74.118,17) e in misura pari al 20% per (pari ad € 18.529,54) CP_2
L'accoglimento della domanda risarcitoria comporta l'esame della domanda di garanza proposta da
CO.MA.S.SR nei confronti di già Controparte_4 Controparte_5
con la quale la convenuta risulta essere assicurata, con Polizza decennale
[...]
Postuma n° 1117824, stipulata in data 20.09.2017.
Dapprima, con riferimento alla prescrizione del diritto assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c.c., si osserva che al comma 2 è previsto un termine di prescrizione pari a due anni dal giorno in cui si è
pagina 24 di 27 verificato il fatto su cui il diritto si fonda per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal diritto di pagamento delle rate.
Nel caso di specie occorre osservare che non veniva informata dei vizi sino Controparte_4 all'atto di citazione per chiamata di terzo avvenuta nel novembre 2023, considerato altresì che la stessa non è stata parte del procedimento di ATP.
Preso atto di ciò, appare logico affermare che, ferma la difficoltà nel ricostruire con esattezza il momento di insorgenza dei vari vizi, il diritto assicurativo è prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., in quanto è risultato documentalmente provato che gli attori abbiano segnalato a le CP_1 problematiche insorte a novembre 2018, marzo 2019, novembre 2019 agosto 2020 e novembre 2020
(doc. 2-3-5-6-7-8 fascicolo attoreo): pertanto, considerato che logicamente i vizi sono emersi prima delle contestazioni evidenziate pocanzi, anche facendo riferimento alle ultime contestazioni di agosto e novembre 2020, i diritti invocati da sono da considerarsi prescritti ai sensi dell'art. Controparte_1
2952 c.c.
Peraltro, sarebbe anche decaduta dell'azione nei confronti della compagnia Controparte_1 assicuratrice, in quanto ai sensi dell'art. 23 delle condizioni di polizza “tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia che ha emesso la polizza oppure alla Società, entro i 3 (tre) giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il
Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. e comunque non oltre
12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.” Risulta quindi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia, con conseguente rigetto della domanda.
Passando alle spese del giudizio, stante la soccombenza, le convenute CO.MA.S.SR e CP_2 vanno condannate a rifondere le spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi - ad eccezione della fase istruttoria – considerato lo scaglione da € 52.000 a € 260.000.
Sono da porsi a carico della sola , secondo il principio della soccombenza, anche le CP_1 spese processuali sostenute dai terzi chiamati, arch. stante l'esclusione di responsabilità in CP_3 capo a quest'ultimo e dalla per i motivi sopra indicati. Controparte_4
Residua ora la regolazione delle spese processuali, con riferimento altresì al procedimento di A.T.P.
A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari pagina 25 di 27 criteri di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.” Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 4156 del
15.03.2012).
Considerato che il procedimento di A.T.P. si è concluso con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui è seguita la liquidazione del compenso al consulente, si ritiene che CO.MA.S.SR e debbano essere condannate in solido tra loro a rifondere agli attori le spese del C.T.U. Controparte_2 per complessivi € 5.666,40. (doc. 17 fascicolo attoreo).
Ulteriormente, rientrano tra le spese di lite anche i costi sostenuti dagli attori per le indagini preventive per complessivi € 8.710,79. Difatti, il presente giudizio è stato anticipato dalla redazione delle relazioni dell'arch. , per la parte edilizia, e dell'ing. , per la parte impiantistica, in Persona_2 Persona_3 quanto ritenute necessarie ai fini dell'accertamento della presenza delle lamentate difformità. Di tali attività è dato atto anche nell'elaborato peritale del C.T.U. Considerata la necessità dell'attività e preso atto dell'avvenuto pagamento dei compensi (doc. 18 fascicolo attoreo), e CP_1 CP_2 vanno condannate in solido a rifondere tale esborso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea accerta la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della convenuta in via esclusiva in relazione ai vizi A, B, C, D, E, F, 2.1, 5.1, 6 e 7 di CP_1 cui alla relazione peritale e la condanna al pagamento in favore di parte attrice, della somma di
€ 65.154 oltre Iva se dovuta per legge, oltre rivalutazione monetaria dal 15.7.2022 ad oggi;
- in accoglimento della domanda attorea accerta la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. delle convenute e in relazione ai vizi 1.2, 1.4, 3.1, 4.1 di cui alla CP_1 CP_2 relazione peritale e le condanna al pagamento in favore di parte attrice, in via solidale tra loro, della somma di € 92.647,71 oltre iva se dovuta per legge, oltre rivalutazione monetaria dal
15.7.2022 ad oggi, specificando che nei rapporti interni tra le due convenute la responsabilità è ripartita in misura pari all'80% in capo a e in misura pari al 20% in capo a CP_1
; CP_2
- rigetta le domande di manleva avanzate da nei confronti dell'arch. CP_1 CP_3 di già Controparte_4 Controparte_5
;
[...]
- condanna le convenute e , in solido tra loro, alla rifusione in CP_1 CP_2 favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 545 per anticipazioni ed € 8.000,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa nella misura e sulle voci come per pagina 26 di 27 legge, oltre al pagamento delle spese sostenute da parte attrice in relazione al procedimento di
A.T.P. ante causam ossia 8.710,79 per spese di ctp (di cui € 5.450,88 per rimborso dei costi sostenuti per le perizie ed € 3.259,91 per i compensi dei CTP); nonché € 3.800,00 per competenze legali per il procedimento di ATP, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu liquidate nel procedimento per ATP n. RG 2141/21 a carico di CP_1
e di , in solido tra lodo;
[...] CP_2
- condanna a rifondere all'arch. le spese di lite CP_1 Controparte_3 che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Controparte_4
6.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1535/2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. )
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Andrea Santoro e dell'avv. Filippo Roberto Gittardi, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via Emilio Visconti Venosta n.1;
ATTORI
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marcello Paleari, con elezione di Controparte_1 P.IVA_2 domicilio presso il suo studio in Monza, Piazza Carrobbiolo n. 5;
CONVENUTO
E contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Pacei, con elezione di Controparte_2 P.IVA_3 domicilio presso il suo studio in Sesto San Giovanni, via Vittorio Veneto n. 101;
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
Giovanni Priore, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, viale Dante n. 3;
RZ TO
Con la chiamata in causa di già Controparte_4 Controparte_5
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Andrea Orlandoni, con elezione di
[...] P.IVA_4 domicilio presso il suo studio in Como, via Mugiasca n. 10; pagina 1 di 27 RZ AT
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 16.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate:
NOTE CONCLUSIONALI NELL'INTERESSE DI Parte_1
, E
[...] Parte_2 Parte_3
Voglia l'adito Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria richiesta Nel merito, in via principale 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della e della società CP_6 CP_1
per i gravi vizi e difetti costruttivi degli immobili che costituiscono il Controparte_2 [...] sito in Lomagna (LC), Piazza Cavour nn. 3/A-B-C-D, nonché degli Parte_1 immobili di proprietà esclusiva di siti in Lomagna (LC), Parte_2 Parte_3
Piazza Cavour n. 3/D, così come accertati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma ing. Per_1
e dalle perizie redatte dall'arch. datata febbraio 2021 e dall'ing.
[...] Persona_2 Persona_3 in data 5/3/2021, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., o in subordine pro quota, a risarcire agli attori i danni subiti e subendi a causa dei citati vizi e difetti, quantificati in almeno €.174.301,71 oltre iva quanto ai costi necessari per il ripristino dei danni accertati in sede di C.T.U., €.5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale,
€.8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui €.5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., €.3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell'ATP (18 luglio 2022) all'ultimo indice disponibile;
Nel merito, in via subordinata 2) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della società Controparte_7
per i gravi vizi e difetti costruttivi degli immobili che costituiscono il Controparte_2 [...] sito in Lomagna (LC), Piazza Cavour nn. 3/A-B-C-D, nonché degli Parte_1 immobili di proprietà esclusiva di siti in Lomagna (LC), Parte_2 Parte_3
Piazza Cavour n. 3/D così come accertati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma ing. Per_1
e dalle perizie redatte dall'arch. datata febbraio 2021 e dall'ing.
[...] Persona_2 Persona_3 in data 5/3/2021, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., o in subordine pro quota, a risarcire agli attori i danni subiti e subendi a causa dei citati vizi e difetti, quantificati in almeno €.174.301,71 oltre iva quanto ai costi necessari per il ripristino dei danni accertati in sede di C.T.U., €.5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale,
€.8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui €.5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., €.3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell'ATP (18 luglio 2022) all'ultimo indice disponibile;
In via istruttoria
pagina 2 di 27 si richiamano i documenti prodotti con il deposito del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e, alla luce del principio di diritto affermato da Cass., Sez. III, Ord., 1° febbraio 2023, n. 2980, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che su incarico del Condominio Lei ha redatto una perizia al fine di verificare l'esistenza presso i fabbricati denominati “Camelia” e di vizi e difetti costruttivi, la loro consistenza ed Pt_1 il costo necessario per la loro eliminazione;
2) Dica il teste se conferma il contenuto della perizia da lui redatta nel mese di febbraio 2021 e che gli si rammostra (doc. 11);
3) Dica il teste se conferma il contenuto della perizia da lui redatta datata 05.03.2021 e che gli si rammostra (doc. 12);
4) Vero che Lei ha riscontrato presso i fabbricati denominati e presenza di Pt_1 Pt_1 infiltrazioni dalla lamiera posta a copertura degli edifici con conseguenti colature lungo le facciate, gocciolamenti sui camminamenti e infiltrazioni sull'intradosso della falda di copertura, infiltrazioni nel piano interrato e nelle autorimesse presenti, nonché dalle finestre montate in modo errato volte a dare luce al corsello che ostacolano l'apertura delle basculanti, scivolosità dei camminamenti pedonali non conformi a normativa, mancato rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche in ordine alle lampade segna-passo, soglie delle porte di entrata degli androni dei corpi di scala e altezza delle porte REI, non conformità del parapetto della corsia esterna dell'autorimessa, non conformità dell'isolante della pavimentazione del sottotetto, stimando in €.38.190,41 (oltre IVA) il costo necessario per la loro eliminazione, giusta perizia da Lei redatta che Le si rammostra (doc. 11);
5) Vero che Lei ha riscontrato presso i fabbricati denominati e gravi mancanze Pt_1 Pt_1 inerenti la centrale tecnologica tra cui: mancanza di isolamento delle componenti, impossibilità di accedere alle sonde geotermiche e mancanza di sistemi di contabilizzazione dell'energia termica ed elettrica, gravi difetti di funzionamento in ordine all'impianto di adduzione dell'acqua calda sanitaria e dell'impianto di ventilazione meccanica controllata, mancato completamento e funzionamento dell'impianto idrico duale, assenza di alimentazione idrica nel locale spazzatura, gravi carenze e non conformità nell'impianto elettrico condominiale, difformità delle porte che costituiscono le vie di esodo rispetto alla normativa antincendio, gravi carenze e difformità documentali, stimando in €.150.300,36 (oltre IVA) il costo necessario per la loro eliminazione, giusta perizia da Lei redatta che Le si rammostra (doc. 12); Testi:
- Arch. , con studio in Milano, Via Pacinotti n. 8, sui capitoli n. 1, 2, 4; Persona_2
- Ing. , con studio in Merate (LC), Via Statale 5/S, sui capitoli n. 1, 3, 5. Persona_3
Ci si oppone in ogni caso all'ammissione dei capitoli formulati dalla convenuta in quanto CP_2 irrilevanti e/o contrari a risultanze documentali;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. In via di estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. ritenesse nulla, come ex adverso eccepito, la perizia resa all'esito dell'ATP (il che recisamente si contesta), si chiede ammettersi C.T.U. volta a verificare se negli immobili de quibus sono effettivamente presenti, nella entità e consistenza ivi descritte, i vizi e i difetti di cui alle perizie prodotte dagli attori sub 11 e 12, nonché la congruità del costo necessario per la loro eliminazione, come ivi esposto. In ogni caso
pagina 3 di 27 con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_8
In Via Preliminare:
• Dichiarare prescritto il diritto fatto valere dalle Parti Ricorrenti e decaduta la relativa azione giudiziaria, ex art. 1669 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa e qui da intendersi richiamato e ribadito.
• Disporre il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, per tutto quanto esposto in narrativa, stante la natura del Giudizio, la complessità dello stesso e il numero delle Parti coinvolte e stante la necessità di una istruzione piena, senza compromissione del diritto di difesa di ciascuna parte coinvolta.
• Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, autorizzando e consentendo a codesta difesa di provvedere alla citazione di tutti i seguenti soggetti giuridici: P.IVA , con sede legale in Monza, Via Pelletier n. 4; Arch. Controparte_2 P.IVA_3
C.F. , P.IVA con studio in Controparte_3 CodiceFiscale_4 P.IVA_5
Lomagna, Via Garibaldi n. 5; P.IVA , con sede in Annone di Brianza, Via CP_9 P.IVA_6 della Repubblica 14/16; , P.IVA , con sede in Controparte_10 P.IVA_7
EN (Mb), Via Camisasca n. 33; P.IVA , con sede in OG (VR), Via CP_11 P.IVA_8
Labriola n. 4; Geom. con studio in Merate, Via Caneva 22; La Controparte_12 Controparte_13
con sede in Sirtori (LC), Via della Santa n. 2, P.IVA la
[...] P.IVA_9 Controparte_5
con sede in Milano (mi), via Mecenate, n° 90, C.F. e P.I. per tutto quanto esposto
[...] P.IVA_4 nella presente comparsa e/o per quanto meglio emergerà nel corso dell'instauranda fase istruttoria, al fine di garantire e rispettare i termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c., per la citazione in Giudizio delle stesse. Nel Merito:
• Accertare i fatti di cui in premessa, qui ribaditi, e dichiarare, quindi che non vi è alcuna responsabilità di sorta, per alcuna qualificazione giuridica, della relativamente ai danni richiesti dai CP_1
Ricorrenti, per quanto al presente Giudizio e all'esito
• Respingere, nel merito, tutte le richieste e le domande avanzate e formulate dalle controparti, sia in via principale che in subordine, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa, qui da intendersi, integralmente, trascritto e confermato nonché costituente parte integrante ed inscindibile delle presenti conclusioni.
• Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale ritenga sussistere o ravvisabile responsabilità in capo alla per le domande dei Ricorrenti dichiarare le Parti Terze, tenute CP_1
a manlevare integralmente la ciascuna per quanto di spettanza e competenza ed accertate CP_1 le rispettive responsabilità, da ogni qualsivoglia somma per la quale il Tribunale Ill.mo dovesse disporre a carico della medesima;
in tal senso, condannando, appunto, le Terze chiamate, ut supra indicata e citata. In Via Istruttoria:
• Si chiede, già sin d'ora, essere ammessi a prova testimoniale su, tutti, i fatti di cui in premessa, preceduti dalla dizione vero che, sia per teste che per interpello;
nonché di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova, eventualmente, formulati da controparte ed ammessi dall'Ill.mo Giudice.
• Con acquisizione del fascicolo integrale dell'ATP svolta. pagina 4 di 27 • Con riserva di indicare testi, formulare capitoli di prova e indicare altre istanze istruttorie;
• nomina di Consulenza Tecnica d'Ufficio, volta ad accertare i vizi e difetti lamentati da parte Attrice, la loro natura, la quantificazione dei vizi eventualmente riscontrati, nonché la reale attribuzione di responsabilità degli stessi. Con vittoria:
• Compensi e spese di questa procedura, oltre IVA e CPA, oltre rimborso forfetario del 15 %.
• Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, aggiungere, modificare e di formulare istanze istruttorie, una volta disposto il mutamento di rito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_2 In via preliminare previa rimessione della causa in istruttoria ed in modifica dell'ordinanza già assunta
- autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. c.f. , residente in CP_14 C.F._5
Besana in Brianza Via F. Cavalli 7, con differimento di udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinchè sia da questo manlevata e tenuta Controparte_2 indenne nella denegata ipotesi di soccombenza anche solo parziale alle domande ex adverso svolte ed a tanto condannarlo per tutte le motivazioni indicate in narrativa. In via principale nel merito
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di alle domande avanzate dagli Controparte_15 attori ex art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettare dette domande
- in subordine, accertato e dichiarato, per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, che i lamentati difetti imputabili a non configurano gravi difetti ex art. 1669 c.c. dichiarare inammissibile o CP_2 comunque respingere e rigettare tutte le richieste avversarie
- in ogni caso accertare e dichiarare la maturata decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto alle domande svolte dagli attori nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile o comunque respingere e rigettare tutte le richieste avversarie, per tutte le motivazioni illustrate in narrativa.
- accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. relativa al procedimento RG 2141/2021 per le motivazioni indicate in narrativa stante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e per l'effetto non acquisirla come elemento di prova e comunque espungerla dal fascicolo risultando prodotta in violazione dell'art. 698 c.p.c.
- in subordine accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. relativa al procedimento RG 2141/2021 per la parte relativa alla ventilazione meccanica controllata stante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e per l'effetto non acquisire le conclusioni ivi riportate come elemento di prova
- per tutti i motivi indicati in atto respingere tutte le domande svolte nei confronti di ivi CP_2 compresa la domanda ex art. 2043 c.c., in quanto infondate in fatto e diritto, non argomentate quanto agli elementi costitutivi e comunque non adeguatamente provate
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di ex art. 1670 c.c. dall'azione in regresso CP_1 nei confronti di per non aver comunicato alla stessa nel termine di 60 giorni la denuncia CP_2 ricevuta dagli attori tramite l'avv. Legnani in data 21/07/2022 e in data 18/01/2023 (di cui ai doc. 19 e 20 del fascicolo attoreo). In via istruttoria pagina 5 di 27 Ammettere prova per interpello e per testi, con i testi indicati nelle memoria già agli atti, sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che incarico da parte di per la redazione della progettazione Controparte_16 CP_1 impiantistica (come meglio dettagliato nel doc. 4 che si rammostra) e che l'incarico prevedeva solo una assistenza in cantiere su chiamata ovvero presenziava in cantiere qualora la Controparte_2 committenza o l'installatore ne richiedessero la presenza
2) vero che ha gestito le opere legate alla ventilazione meccanica in totale autonomia e senza CP_1 mai chiamare in cantiere durante i lavori CP_2
3) vero che dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avv. Motta del marzo 2021 (di cui al doc. 8 che si rammostra) l'ing. di si prestava a effettuare sopralluoghi in loco durante i quali CP_14 CP_2 Parte_ apprendeva che le macchina della erano spente
4) vero che l'ing. si confrontava con il sig. , società che tramite la società CP_14 CP_17 CP_18
dal 2020 curava la manutenzione delle macchine, e apprendeva che l'amministratore nel Parte_5 maggio 2021 aveva sospeso i lavori di ricerca guasti ed eventuale riparazione per carenza di liquidità condominiale chiedendo ai manutentori, in attesa di reperire i soldi, di spegnere il raffrescamento al fine di evitare condense sulla pavimentazione e sul parquet Parte_
5) vero che gli unici guasti riscontrati su alcune delle macchine della dai tecnici manutentori di riguardano la perdita di gas refrigerante e la rumorosità mentre le altre macchina Parte_5 funzionano correttamente ma sono tenute spente
6) vero che nel corso di detti sopralluoghi l'ing. apprendeva che aveva omesso di CP_14 CP_1 installare i giunti antivibranti che lui aveva invece inserito in progetto
7) vero che la mancanza di giunti antivibranti determina propagazione delle vibrazioni create dai ventilatori e dai compressori con conseguente rumorosità e determina altresì sollecitazioni meccaniche sui componenti interni della macchina, causandone la rottura e la perdita di gas refrigerante Parte_
8) vero che ha modificato il percorso delle canalizzazioni della rispetto al progetto CP_1 esecutivo senza confrontarsi con CP_2
9) vero che le unità di ventilazione esplicano la loro azione di deumidifica sull'aria esterna e non sull'aria ambiente ossia deumidificano e raffreddano l'aria esterna ed operano il trattamento dell'ambiente per sostituzione, asportando dall'ambiente l'aria calda e umida e sostituendola in continuo con l'aria fredda e deumidificata
10) vero che in cantiere è mancata la figura del direttore lavori delle opere di coibentazione, idrauliche, elettriche e relative alle norme antincendio Si contesta l'ammissibilità delle prove orali dedotte dalle altre parti in causa in quanto documentali e irrilevanti e, per l'ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, sia diretta (con i testi già indicati e con l'ulteriore teste residente in [...]) sia, Testimone_1 con specifico riferimento al capitolo 5 di parte attrice, indiretta, formulando all'uopo i seguenti capitoli ed indicando a teste sugli stessi, anche in forza dell'ordinanza citata da parte attrice (Cass. civ. sez. III, 01/02/2023 n. 2980), il P.I. residente in [...]: Testimone_1
11) vero che, a seguito di sopralluogo, lei ha contestato che nel cantiere per cui è causa vi siano gli errori e le mancanze impiantistiche indicate dall'Ing. ed imputate a per tutti i Persona_3 CP_2 motivi dettagliati nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto pagina 6 di 27 12) vero che, nello specifico, all'epoca del progetto la presenza di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica e dell'energia elettrica era meramente facoltativa
13) vero che con riferimento all'impianto di ventilazione meccanica controllata lei ha accertato la mancanza di giunti antivibranti, previsti invece nel progetto e che detta mancanza determina propagazione delle vibrazioni create dai ventilatori e dai compressori, con conseguente rumorosità, e determina altresì sollecitazioni meccaniche sui componenti interni della macchina, causandone il blocco, la rottura e la perdita di gas refrigerante, come meglio dettagliato nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto Parte_
14) vero che lei ha accertato che il percorso delle canalizzazioni della è stato modificato in fase esecutiva rispetto al progetto come meglio dettagliato nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto 15) vero che l'impianto di ventilazione meccanica controllata è correttamente dimensionato e garantisce valori superiori ai minimi richiesti dalla legge, come da conteggi da Lei eseguiti e riportati nelle perizie di parte da Lei redatte in data 16/02/2022, 30/06/2022 e 04/10/2023 che si rammostrano e di cui conferma interamente il contenuto. Stante la nullità della C.T.U., o in subordine quantomeno la nullità parziale della stessa, per violazione del principio del contraddittorio, disporre se ritenuto c.t.u. tecnica al fine di verificare il funzionamento Parte_ delle macchine della e accertare se i vizi lamentati sussistano, avuto esclusivo riferimento alle normative tecniche esistenti all'epoca del progetto (2011), indicando in caso affermativo a chi siano ascrivibili, quantificando eventuali costi degli interventi. Si chiede, nel tal caso, sin da ora conferirsi incarico ad altro consulente, esperto in ambito di progettazione di impianti idrotermosanitari. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e della vertenza di ATP, anche relative all'assistenza tecnica, oltre il rimborso forfettario per spese generali e le maggiorazioni di legge.
CONCLUSIONI DEL RZ TO ARCH. Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni occorrenda declaratoria, così giudicare: preso atto che in ordine ai fatti descritti e lamentati in citazione gli attori ne attribuiscono la responsabilità per i danni solo ai convenuti, in base ai rispettivi comportamenti degli stessi, non proponendo alcuna domanda nei confronti dell'Arch. respingere la domanda di manleva CP_3 proposta da benché in via subordinata, anche perché tardiva e soprattutto perché CP_1 infondata in fatto e diritto, per quanto esposto in atti.
In via subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. Controparte_3
in ordine ai fatti lesivi, indicati in citazione, respingendo ogni eventuale domanda, da
[...] chiunque proposta (oltre che improponibili giacché tardive) contro lo stesso, e in particolare quella di manleva della CP_1
pagina 7 di 27 In via di estremo subordine, malgrado le conclusioni sopra esposte siano di per sé decisive e assorbenti, accertare e dichiarare che nessuna valida denunzia è stata fatta all'Arch. e, Controparte_3 di conseguenza la decadenza nei suoi confronti dal diritto alla garanzia e all'azione di cui all'art. 1669
c.c., nonché, nel caso sia ritenuto intervenuto un nuovo rapporto di garanzia, dichiarare che lo stesso è vincolante solo fra le parti interessate, con esclusione dell'Arch. e, quindi, dichiarare CP_3 inammissibile, improponibile e infondata la domanda subordinata di manleva della CP_1
Benché l'assunto dell'Arch. sia fondato sui documenti prodotti e non contestati, solo per mero CP_3 scrupolo difensivo e senza voler invertire l'onere della prova, ad abundantiam, quindi, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- “Vero che la direzione dei lavori del complesso edilizio, realizzato dall'SA CP_1 con riferimento all'ambito di trasformazione n. 6, del Comune di Lomagna, è stata affidata prima al geom. e poi, a seguito di dimissioni di quest'ultimo al geom. Controparte_19
, come emerge dai doc. 2, 3, 4, 5 che vengono mostrati?”. Controparte_12
2- “Vero che l'impresa aveva iniziato i lavori di scavo, in difformità da quanto CP_1 autorizzato e in assenza di qualsiasi autorizzazione, come emerge dal doc. 6, che viene mostrato, recante il timbro di ricevimento del Comune di Lomagna?”.
3- “Vero che l'Arch. con comunicazione 10/7/2010 di prot. N. 10271, denunciò gli abusi CP_3 commessi da al Comune di Lomagna, come da doc. 8, dello stesso, che viene CP_1 mostrato?”.
4- “Vero che a seguito di tale denuncia dell'Arch. il Comune di Lomagna emetteva CP_3 ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente di demolizione delle opere abusive, di cui ai doc. 9 e 10 che vengono mostrati?”.
Si indicano a testi:
Arch. , Casatenovo, Via Roma Testimone_2
Arch. Sala Silvia – Pagnano – Merate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA RZ AT REVO INSURANCE S.P.A. (Già
[...]
) Controparte_5 nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_4
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
pagina 8 di 27 RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. del , in persona dell'Amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e dei signori e avverso Parte_2 Parte_3 le società e CP_1 Controparte_2 Controparte_10
, finalizzato ad ottenere la condanna di queste ultime, in solido o pro-quota tra loro, al
[...] risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1669 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., causati dai vizi e difetti costruttivi del compendio immobiliare che costituisce il Parte_1
, nonché degli immobili di proprietà esclusiva dei signori
[...] [...] ed come accertati e quantificati nella C.T.U. svolta nel Parte_2 Parte_3 procedimento di ATP n. RG 2141/2021, svoltosi avanti il Tribunale di Lecco.
In particolare, la richiamata perizia svolta dal C.T.U. nominato Ing. quantificava i Persona_1 vizi e i difetti riscontrati in € 174.301,71 oltre IVA quanto ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, di cui € 156.256,87 attribuibili a , € 16.544,84 attribuibili a ed € CP_1 CP_2
1.500,00 attribuibili a . Controparte_10
A fronte di detta quantificazione, i ricorrenti chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni come quantificati in C.T.U., oltre ad € 5.450,88 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le perizie redatte in sede stragiudiziale, € 8.926,31 per il costo del procedimento di ATP di cui € 5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso al C.T.U., € 3.259,91 a titolo di rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, procedimento di ATP di cui € 5.666,40 per il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP, o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria domanda, che la società aveva CP_1 edificato (concedendo in sub-appalto parte dell'attività edificatoria ad altre imprese, quali CP_2
Arch. SA IV ,
[...] Controparte_3 CP_9 Controparte_10 CP_11
Geom. e i fabbricati denominati Condominio
[...] Controparte_12 Controparte_13
, ultimando i lavori nel 2017 e procedendo in seguito alla vendita delle singole Parte_1 unità abitative. Riferiscono i ricorrenti che a partire dal mese di novembre 2018 (cfr. doc. 2), alcuni condomini avevano segnalato a l'esistenza di vistosi fenomeni di infiltrazione d'acqua, CP_1 oltre ad altri numerosi e gravi vizi e difetti;
avrebbe effettuato alcuni sopralluoghi, tra CP_1 le fine del 2018 e l'inizio del 2019, all'esito dei quali si sarebbe impegnata a risolvere le problematiche emerse, riconoscendo i vizi in data 11.3.2019 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), ma nonostante i pagina 9 di 27 solleciti (doc. 4-5-6-7-8 fascicolo parte ricorrente) e nonostante l'impegno assunto da CP_1 in tal senso, i vizi non risulterebbero essere stati eliminati.
Alla luce di ciò e delle relazioni dei periti di parte, l'arch. , per la parte edilizia, e l'ing. Persona_2
per la parte impiantistica (rispettivamente datate 5.3.2021 e febbraio 2021) il Persona_3
Condominio ricorrente ed alcuni condomini incardinavano in data 2.11.2021 il procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. RG 2141/2021, che esitava con la relazione peritale depositata in data 18.07.2022 a firma del C.T.U. incaricato ing. (doc. 15 fascicolo parte Per_1 attrice), il quale individuava, quali soggetti responsabili delle citate difformità, , CP_1
e , quantificando i vizi e i difetti riscontrati come CP_2 Controparte_10 sopra indicato.
Nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, , eccependo in primis la CP_1 necessità di disporre il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario, chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti per intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c., assumendo in ogni caso l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, escludendo di aver effettuato alcun riconoscimento di vizi e difetti. Inoltre, la convenuta contestava le conclusioni della C.T.U. chiedendone la rinnovazione. Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa di , dell'Arch. CP_2
di dell' , di Controparte_3 CP_9 Controparte_10 CP_11
, del Geom. e della nonché della propria
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_13 compagnia assicuratrice svolgendo domanda di manleva nei confronti dei suddetti Controparte_5 terzi chiamati nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche propria responsabilità.
Si costituiva in giudizio anche , contestando in fatto ed in diritto le doglianze dei CP_2 ricorrenti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Sosteneva poi di non aver effettuato alcun riconoscimento dei vizi e dei difetti lamentati e contestava l'esito e il contenuto della C.T.U. svolta nel procedimento di ATP, chiedendone la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, la rinnovazione o un suo supplemento. La convenuta, eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto alle domande svolte dai ricorrenti nonché la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1670 c.c. rispetto alle richieste di regresso di , CP_1 per non aver comunicato a nel termine di legge la denuncia ricevuta dai ricorrenti. Da CP_2 ultimo, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa in manleva dell'ing. - che CP_14 per conto di aveva curato la progettazione impiantistica. CP_2
Si costituiva in giudizio anche l'SA IV , ribadendo la propria Controparte_10 disponibilità, già espressa nel corso del procedimento di ATP, a corrispondere transattivamente pagina 10 di 27 l'importo individuato dal C.T.U. nel procedimento di ATP come misura della propria responsabilità, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Con ordinanza emessa in data 20.10.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario, autorizzando la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta e CP_1 rigettando le altre richieste di chiamata in causa.
Si costituiva quindi in giudizio il terzo chiamato, arch. contestando le Controparte_3 domande formulate nei propri confronti, eccependo di essere stato incaricato unicamente della progettazione architettonica dell'edificio e non della direzione lavori, affidata dapprima al geom.
e successivamente al geom. Il terzo chiamato eccepiva quindi la Controparte_19 Controparte_12 propria carenza di legittimazione passiva e, sostenendo di non essere stato destinatario di alcuna denuncia ex art. 1669 c.c., eccepiva la decadenza attorea dal diritto alla garanzia, con conseguente inammissibilità della domanda di manleva.
Si costituiva da ultimo la terza chiamata già Controparte_4 Controparte_5
, contestando la domanda di garanzia formulata da ,
[...] CP_1 contestando l'operatività della polizza sotto vari profili e chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c, all'udienza del 28.3.2024, rinunciava alla CP_1 chiamata in giudizio del terzo e, su richiesta dei ricorrenti, il Giudice dichiarava Controparte_12
l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale e tra parte attrice ed il convenuto , stante l'avvenuta conciliazione con gli attori. Controparte_10
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2141/2021 R.G. disposta con ordinanza del 24.8.2024. Le parti hanno infine precisato le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di accertare la responsabilità delle Società convenute ai sensi dell'articolo 1669 c.c. – o in subordine dell'art. 2043 c.c. – in relazione ai vizi accertati e determinati nel loro ammontare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2141/2021 RG, quanto alla nella sua qualità di costruttore-venditore dell'immobile, e quanto a quale CP_1 CP_2 progettista degli impianti.
pagina 11 di 27 Preliminarmente si osserva che l'impresa individuale è stata estromessa dal presente Controparte_10 giudizio, con ordinanza del 28.3.2024 di estinzione parziale, limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice e detta convenuta.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza della domanda attore, sollevate da e dal terzo CP_1 chiamato, arch. risultano infondate. CP_3
ha dedotto che gli attori, già nel novembre 2018 avevano avuto piena conoscenza delle CP_1 problematiche lamentate e delle relative cause, e nonostante ciò, alla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, avvenuta a mezzo pec il 24.11.2021, è seguita la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 10.7.2023 con conseguente maturarsi della relativa prescrizione annuale.
Il concetto di “scoperta” dal quale ai sensi dell'art. 1669 c.c. decorre il termine annuale per di decadenza per la denuncia dei vizi, deve essere inteso nel senso di precisa contezza, conoscenza chiara ed effettiva del difetto, non potendosi ritenere che sia sufficiente, a far decorrere il termine decadenziale, la percezione di un elemento che non sia in perfetta sintonia con la realizzazione dell'opera secondo la regola artis, atteso che l'ordinamento non richiede in capo al singolo la conoscenza di nozioni tecniche specifiche e il giudizio circa la percezione del vizio deve essere effettuato tenendo conto delle conoscenze personali del committente dell'attività, che svolge e delle cognizioni specifiche relative al campo oggetto d'indagine, non esistendo un modello di committente determinabile a priori. La conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltrechè della sua gravità, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili). Per lo più, invece, quando si tratti di opere di una certa entità, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal 2. co. dell'art. 1669 c.c., incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico (Cass. n.
2977/1998).
In tale prospettiva, deve ritenersi integrato il concetto di scoperta quando il committente abbia raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (vd. Cass. 2013/26233; Cass. 2009/20853; Cass. 2009/18402; Cass.
2008/2460; Cass. 2005/567; Cass. 2002/4622; Cass. 2000/11672; Cass. 2000/6092; Cass. 2000/81;
Cass. 1999/7612; Cass. 1998/5311; Cass. 1992/10106).
pagina 12 di 27 Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, quindi, il termine per la denunzia ai sensi dell'art. 1669 c.c. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. 13/01/2005, n. 567;
Cass. 23/01/2008, n. 1463; Cass. 08/05/2014, n. 9966; Cass. 16/02/2015, n. 3040).
Ne deriva che la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine
(decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita in assenza di anteriori esaustivi elementi solo all'atto di acquisizione delle relazioni peritali, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 11740/2003).
Ne consegue che “il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore” (cfr. Cass. n. 6619/88, nonché
Cass. n. 5103/95, Cass. n. 11740/03 e Cass. n. 20877/20, conf. Cass. 11034/22 e da ultimo Cass.
13707/23).
Tenuto conto di tali orientamenti giurisprudenziali, dalle allegazioni delle parti si evince che, benché i fenomeni infiltrativi ed alcuni vizi si ebbero a manifestare in epoca di poco successiva alla fine dei lavori, solo in esito alla perizia commissionata all'arch. , per la parte edilizia, e all'ing. Persona_2
per la parte impiantistica (rispettivamente datate 5.3.2021 e febbraio 2021) le Persona_3 problematiche sono state accertate come difetti costruttivi (doc. 11-12 fascicolo parte attrice). Solo in quel momento, pertanto, gli attori hanno avuto sufficiente contezza della probabile riferibilità causale dei fenomeni dannosi alle opere svolte da . A seguito di suddette perizie di parte, gli CP_1 odierni attori hanno tempestivamente denunciato i vizi a , loro unico interlocutore CP_1 contrattuale in qualità di appaltatore, con pec del 6.3.2021 (cfr. doc. 13 parte attrice), avendo poi avviato entro l'anno il procedimento per A.T.P. (notificato a mezzo pec il 24.11.2021), esitato con la perizia del C.T.U., depositata in data 18.07.2022.
Per completezza, va precisato che nei confronti dell'altra convenuta il dies a quo per la CP_2 denuncia dei vizi decorre per gli attori dal deposito della relazione peritale nel procedimento di ATP, avvenuto in data 18.07.2022, ove è stata determinata la responsabilità della stessa nella misura sopra pagina 13 di 27 richiamata. Solo a seguito dello svolgimento dell'indagine peritale di cui al disposto accertamento tecnico preventivo, infatti, gli attori hanno acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva dei difetti lamentati e della riconducibilità degli stessi a . Le eccezioni di decadenza e CP_2 prescrizione svolte rispetto alla domanda attorea risultano pertanto prive di fondamento. Parimenti e per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione e decadenza svolta dall'arch. CP_3
L'avvio del procedimento di ATP, in ogni caso, ha comportato l'interruzione del termine di prescrizione, con conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal quale va computato il nuovo decorso al fine di stabilire la tempestività della successiva azione intrapresa: e ciò in conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria (Cass. 20.5.2009,
n. 11743; Cass. n. 11087/2000; Cass. n. 3045/2000).
Nel caso in esame, posto che la relazione in sede di ATP è stata depositata in data 18.7.2022, che successivamente è stata interrotta la prescrizione con pec dell'avv. Legnani del 21.7.2022, rinnovata con successiva pec del 18.1.2023, prima di avviare il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 10.7.2023, le eccezioni di decadenza e prescrizione devono essere disattese.
In aggiunta, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, si deve ritenere che CP_1 abbia effettivamente riconosciuto i vizi e difetti denunciati (v. scrittura privata datata 28.2.2019, doc. 3 parte attrice) ed abbia tentato di individuarne le cause per porvi rimedio, non essendo contestato che l'appaltatrice si fosse resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie avendo effettuato, a tal fine, ripetuti sopralluoghi ed interventi – seppur non risolutivi - a partire dalla fine del 2019.
Vi è quindi un comportamento concludente della convenuta, che deve essere letto come di riconoscimento dei difetti o quantomeno di disponibilità alla verifica dei vizi lamentati, un comportamento che tuttavia, sia in un senso che nell'altro, è assolutamente contrastante e opposto rispetto a quello odierno, nel quale si sostiene l'intervenuta prescrizione da ogni azione di garanzia: al contrario proprio la disponibilità alla verifica dei difetti supera ogni tipo di contestazione di decadenza dall'azione e supera ogni eventuale rilievo di intervenuta prescrizione.
Ed infatti, in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha affermato “in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 cod. civ. (applicabile, “in parte qua”, anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.), equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte pagina 14 di 27 dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra". (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6682 del 23/05/2000; Sentenza n. 6263 del 20 aprile 2012).
Tra l'altro, il fatto che l'appaltatore si sia impegnato all'eliminazione dei vizi dell'opera, comporta il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi e ciò costituisce un'obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, soggetta a prescrizione decennale e tale impegno, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti (Cass. n. 19560/2009, Cass. n. 6670/2009).
Ciò posto, è necessario passare ora all'analisi delle eccezioni processuali relative alla carenza di legittimazione passiva, proposte da e dall'arch. CP_2 CP_3
Anzitutto, ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, sostenendo CP_2
l'inoperatività dell'articolo 1669 c.c. nei confronti del subappaltatore, individuando tale disposizione normativa come unico legittimato passivo dell'azione il solo appaltatore.
Tale eccezione non merita accoglimento. A tal riguardo si ricorda che la Suprema Corte si è pronunciata come segue: “in giurisprudenza si insegna che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicchè nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costruito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.
26552 del 09/11/2017; cfr Cass. n. 17874 del 27/07/2013, Cass. 3406/06 e Cass. 14650/12).
Invero, in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta (cfr. Cass.
Sez. III, ordinanza n. 16323/2028 e Cass. n. 3651 del 2016).
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, pagina 15 di 27 anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Ordinanza 21 marzo
2022 n. 8996).
In aggiunta, dalle risultanze della C.T.U. svolta nell'ambito del procedimento di ATP emerge pacificamente la responsabilità - nella misura e con i limiti esposti nell'elaborato peritale – della quale progettista della parte impiantistica del compendio immobiliare oggetto di causa CP_2 che, pertanto, è stato correttamente individuato dagli attori quale legittimato passivo dell'azione.
Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non può essere accolta. CP_2
Quanto invece all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Arch. terzo chiamato da CP_3
in qualità di Direttore Lavori, occorre anzitutto precisare che lo stesso ing. CP_1 Per_1 all'esito della propria relazione, ha evidenziato l'impossibilità di individuare con certezza la figura del
Direttore Lavori nelle varie fasi della costruzione.
In particolare, il C.T.U. ha rilevato: I problemi sono riconducibili a un'attività di Direzione Lavori effettuata in modo frammentario, lacunoso e pertanto non efficace;
non è stato possibile individuare con certezza la figura del Direttore Lavori nelle varie fasi della costruzione. Non è stato possibile acquisire un giornale dei lavori né un crono-programma di cantiere e comunque nessuna documentazione attestante l'attività di Direzione Lavori. Non si è avuta alcuna evidenza di attività a supporto di un corretto coordinamento delle ditte che hanno operato e attestante una chiara trasmissione di informazioni per la realizzazione delle opere e per la verifica di rispondenza delle stesse alla regola d'arte e alle prescrizioni normative e progettuali. Non è stato reso disponibile alcun documento attestante l'attività di controllo sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti e, più in Parte generale, sulle tipiche attività di Direzione Lavori. L'impianto non è neppure stato collaudato. E più in seguito: Non risulta essere mai stato nominato un Direttore Lavori per le opere impiantistiche: le ditte hanno operato quindi senza consapevolezza di chi fosse il corretto interlocutore (cfr. perizia
Ing. pag. 70). Per_1
L'Arch. ha argomentato nelle proprie difese di essere stato inizialmente incaricato della CP_3 progettazione architettonica e della direzione dei lavori, ma di non aver mai svolto nell'effettivo tale funzione.
Nell'ambito edilizio, rileva l'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede una responsabilità concorrente del direttore dei lavori e del costruttore per le violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie, salvo prova dell'avvenuta contestazione formale.
pagina 16 di 27 Da un punto di vista operativo, anche l'art. 64 del Testo Unico Edilizia evidenzia la responsabilità tecnica del direttore per la rispondenza dell'opera al progetto e la corretta esecuzione.
La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del direttore dei lavori non può essere affermata in modo automatico, essendo necessario dimostrare, con precisione, che il professionista abbia omesso o violato obblighi di controllo, segnalazione o direzione previsti dal contratto o dalla normativa tecnica.
Il ruolo del direttore dei lavori non si traduce dunque in una responsabilità oggettiva per ogni difetto dell'opera, occorrendo verificare caso per caso se vi sia stata una condotta colposa o negligente, e tale verifica spetta esclusivamente al giudice di merito. (Cass. sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025).
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Ne discende che il direttore dei lavori incorre in responsabilità professionale allorquando ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo di verificare, attraverso visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa appaltatrice, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 24.4.2008, n. 10728; in senso conforme anche: Cass. 30.9.2014, n. 20557; Cass. 20.3.2012 n. 4398; Cass. n. 27.2.2006, n. 4366; 20.7.2005, n.
15255).
Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che in data 18.5.2010 è avvenuto il deposito della
DIA presso il Comune di Lomagna (Prot.41) con incarico della direzione lavori all'Arch.
[...]
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco n.65, con studio in Lomagna. Controparte_3
SA esecutrice (cfr. perizia del C.T.U. Ing. a Controparte_20 Per_1 pag. 6).
Pur sussistendo dubbi circa la riferibilità all'edificazione del compendio immobiliare in esame della rinuncia all'incarico di direzione lavori datata 10.07.2010 (doc. 6 comparsa terzo chiamato), in quanto riferita apparentemente ad altro cantiere, è pacifico ed incontestato che con comunicazione di inizio lavori del 19.7.2010 indicava quale direttore lavori il geom. , con CP_1 Controparte_19 studio in Merate via Fratelli Cernuschi n. 4 (cfr. doc. 2 parte terza chiamata . A seguito delle CP_3 dimissioni di quest'ultimo, comunicate con missiva protocollata dal Comune di Lomagna in data pagina 17 di 27 21.11.2011 ma con decorrenza dal 16.11.2011 (cfr. doc. 4 parte terza chiamata , subentrava CP_3 nell'incarico il geom. con studio in Merate (cfr. docc. 3 e 5 parte terza chiamata Controparte_12
, nei confronti del quale, tuttavia, ha rinunciato alla chiamata in causa in CP_3 CP_1 manleva. per converso, a fronte di tale documentazione ha sostenuto, con Controparte_1 argomentazioni generiche e senza fornire documentazione a suffragio, che tutti i vizi e difetti lamentati dalle parti attrici fossero riferibili ad opere concluse quando l'incarico di direttore lavori era rivestito dall'arch. che non risulta convenuto nel presente giudizio, avendo le parti attrici limitato CP_3
l'azione nei confronti di , e , sulla base CP_1 CP_2 Controparte_10 delle risultanze della C.T.U.
Per le ragioni suesposte, va quindi accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dal terzo chiamato arch. nei confronti del quale deve, pertanto, escludersi la responsabilità per i CP_3 danni di cui è causa, non essendosi potuto appurare dalle risultanze della perizia del C.T.U. e dalla documentazione versata in atti dalle parti che egli abbia ricoperto nell'effettivo il ruolo di direttore dei lavori.
Occorre ora esaminare l'eccezione di la riconducibilità dei vizi a lei imputati, Controparte_21 all'esito della perizia svolta nel procedimento di ATP, nell'alveo dell'articolo 1667 c.c., e quindi provvedere alla corretta individuazione dal punto di vista giuridico del concetto di vizi che incidono sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c. dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex articolo 1667 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come le fattispecie disciplinate dall'art. 1669 e dall'art. 1667
c.c. si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (l'art. 1667 c.c.) giacché “i gravi difetti dell'opera ... si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” (cfr. Cass. n. 20184/19).
Ebbene, nell'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di ATP, il C.T.U. ha individuato la responsabilità di quale progettista delle opere di coibentazione, delle opere idrauliche, CP_2 delle opere elettriche e della pratica VVFF.
Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il progettista nell'espletamento dell'attività professionale è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un pagina 18 di 27 inadempimento dell'incarico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017, Rv. 642220). Di conseguenza, gli errori di progettazione concernenti il mancato adeguamento degli edifici alla normativa vigente non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista (Cass. 16.2.1996 n. 1208; Cass. 19.7.1993 n. 8033), tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza qualificata, conformandosi agli standard tecnici, alle norme di legge e agli accordi contrattuali.
Ebbene, sulla base della determinazione dei vizi e difetti ad opera del C.T.U., appare corretto ritenere i vizi e difetti imputati a ricompresi nella concezione di gravi difetti, ai sensi dell'art. CP_2
1669 c.c.
Sul punto, la Cassazione è recentemente intervenuta chiarendo che sono da ritenersi gravi difetti dell'opera rilevanti ai fini dell'articolo 1669 c.c. anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la non utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. SS UU n. 7756/2017).
Tale orientamento è stato ribadito ed ulteriormente precisato in un recente arresto, ove la Suprema
Corte ha affermato che, in merito all'accertamento dei vizi, occorra “non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” precisando che integrano i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., anche i vizi che incidono in maniera notevole sull'abitabilità e sui costi energetici
(Cass. ordinanza n. 12922/2025).
Ricondotta la responsabilità anche della convenuta nell'alveo della fattispecie CP_2 disciplinata dall'articolo 1669 c.c., va osservato che le risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP, hanno permesso di accertare che tutti i vizi riscontrati, con i limiti che si vedranno in seguito, sono da ricondurre ai gravi vizi costruttivi di cui all'art. 1669 c.c.. Richiamando i principi giurisprudenziali riportati sopra, nel caso in esame, tale giudizio si fonda sia sulla natura e consistenza dei vizi, sia sulle cause, in quanto derivanti da problemi costruttivi e di progettazione degli impianti e come tali, suscettibili di incidere su durata dell'opera e sul godimento degli immobili.
Prima di affrontare il merito, appare tuttavia opportuno soffermarsi sulle contestazioni formulate dalle parti rispetto alla perizia redatta dal C.T.U. ed in primis sull'eccezione di nullità svolta da CP_2 per la dedotta violazione del contraddittorio nel corso di alcune operazioni peritali.
[...]
Anzitutto, tale eccezione è da ritenersi infondata in quanto, come emerge chiaramente dalla perizia in atti, le parti hanno avuto modo di svolgere nei termini concessi le proprie osservazioni a mezzo dei pagina 19 di 27 relativi CTP, all'esito delle quali il perito incaricato dal Tribunale ha depositato l'elaborato finale con una sintetica valutazione delle stesse dedicando al confronto con i CTP ben 26 pagine della perizia (da pagg. 44 a pag. 70). Scopo delle osservazioni di parte è proprio quello di indurre il C.T.U. a modificare le conclusioni espresse nella bozza, qualora le stesse non siano condivise dai consulenti di parte. Nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, perché il consulente ha dato atto nella perizia di aver svolto tutte le operazioni nel contradditorio con i consulenti di parte, i quali hanno formulato le relative osservazioni, di cui il C.T.U. ha dato conto nella relazione finale depositata. Per quanto concerne nello specifico la contestata violazione del contraddittorio in relazione alle macchine Parte_
il C.T.U. ha chiarito che l'accensione delle macchine, alle quali ha partecipato unitamente ai tecnici un collaboratore del c.t.u. senza il coinvolgimento delle parti, non ha rappresentato una vera e propria operazione peritale ed in ogni caso non si è trattato di un elemento decisivo sul quale il c.t.u. ha fondato e motivato il proprio convincimento in ordine all'inadeguatezza dell'impianto.
Non è ravvisabile, quindi, nell'operato del C.T.U., alcuna violazione procedurale che abbia inficiato il diritto di difesa della parte che se ne duole.
Pertanto, sgombrato il campo relativo alla nullità della relazione del C.T.U, la perizia depositata nel procedimento di ATP, in quanto frutto dell'esame dei luoghi e delle documentazioni prodotte, tecnicamente e logicamente motivata in modo adeguato, viene posta a base della decisione ed è da intendersi integralmente richiamata, anche nella parte relativa alle risposte sulle osservazioni dei c.t.p., ove l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti. La relazione del consulente tecnico d'ufficio appare invero sufficientemente motivata, scevra di vizi logici motivazionali e svolta secondo le direttive del quesito posto dal giudice e può essere quindi posta a base della decisione.
In particolare, per tutti i vizi accertati, il C.T.U. ne ha espressamente ritenuto la riconducibilità per la maggiore parte all'attività di in quanto essa ha rivestito non solo la figura CP_1 dell'appaltatore, ma anche di costruttore del compendio immobiliare, quale impresa esecutrice dei lavori, nonché di committente-venditore delle singole unità immobiliari.
La suddivisione delle responsabilità in merito ai singoli vizi come individuata dal C.T.U. (ripartita in taluni casi secondo la percentuale dell'80% in capo a ed al 20% in capo a CP_1 CP_2
mentre in altri casi al 100% in capo alla sola ) è infatti da ritenersi pienamente
[...] CP_1 condivisibile, atteso che risulta incontestato che , quale appaltatore/costruttore ma CP_1 anche committente/venditore, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o comunque la titolarità di un potere di sorveglianza. pagina 20 di 27 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista da dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (cass. 25541/2015; cass.
n. 3406/20026; cass. n. 567/2005; cass. n. 13158/2002) e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (Cass. n.4055/2018).
Passando ora alla valutazione nel merito dei singoli vizi riscontrati occorre evidenziare che il C.T.U., ispezionati i luoghi, espletate le indagini necessarie ed esaminata la documentazione progettuale, ha accertato all'esito della perizia che l'opera realizzata presenta plurimi vizi e ha individuato, come detto, quali soggetti responsabili l'appaltatore , ed il subappaltatore (oltre CP_1 CP_2 come detto all'impresa ) e ha determinato le singole quote di responsabilità, variabili per ogni CP_10 ipotesi di danno, quantificando in complessivi €.174.301,71 i costi stimati per gli interventi di ripristino
(v. pag. 73 della relazione peritale).
Passando all'esame dei singoli vizi denunciati dalla parte attrice già in sede di ATP e puntualmente esaminati dal C.T.U., è possibile accorpare i vizi accertati in due categorie: vizi legati all'aspetto architettonico e vizi relativi agli aspetti impiantistici.
Per quanto concerne i primi, il C.T.U. ha individuato le seguenti categorie:
A. Fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura in lamiera grecata, che comprendono difetti nella realizzazione della copertura degli elementi in muratura, la cui causa è da ricondurre alla mancata esecuzione regola d'arte in quanto eseguita con sigillante che non ha garantito la tenuta all'acqua. Per tale vizio è stata individuata la responsabilità di e quantificato l'importo per le opere CP_1 rimediali in euro € 23.140,00.
B. Fenomeni infiltrativi nell'autorimessa interrata, comprendenti infiltrazioni ed errata posa di serramenti, le cui cause sono da ricondurre a difetti di realizzazione dell'impermeabilizzazione operata da;
l'importo delle opere rimediali è stato individuato in € 4.345,50. CP_1
C. Scivolosità dei camminamenti esterni delle tue palazzine causata considerazione della non idoneità delle piastrelle all'uso per il quale sono destinate. A fronte di tali vizi, il C.T.U. ha ritenuto praticabile la soluzione consistente nella nuova pavimentazione sopra quella esistente, per una spesa complessiva pari ad € 7.058,00, a carico di CP_1
pagina 21 di 27 D. Barriere architettoniche nelle parti comuni. Il C.T.U. ha evidenziato che sia le lampade segna passo
- risultate peraltro non funzionanti e modificate in corso di posa con componenti non originali - sia le soglie di ingrasso alle proprietà comuni non sono conformi;
le porte REI nell'autorimessa presentano una soglia alla base con un'altezza superiore a quella consentita. Per il ripristino dei vizi, il costo è pari ad € 7.117,00 a carico di CP_1
E. Parapetto di protezione della corsia esterna, che non rispetta la normativa sia in tema di altezza, sia in tema di spazi liberi nella struttura della recinzione, con potenziale pericolo di caduta. La soluzione proposta si sostanzia nella rimozione della recinzione con sostituzione con una nuova e conforme recinzione, per € 8.852,64 a carico di Controparte_22
posto sulla pavimentazione sottotetto, comprendenti danni all'isolante termico collocato
[...] sull'estradosso della copertura degli edifici, causato dai manutentori delle macchine per Ventilazione
Meccanica Controllata (VMC). Importo per le opere rimediali € 2.545,20 a carico di CP_1
Considerando ora gli aspetti impiantistici, il C.T.U. ha rilevato tali categorie di vizi:
1. centrale tecnologica (di cui:
1.1 carenze nell'isolamento termico – posizione , 1.2 Controparte_10 durezza dell'acqua, causata dalla mancanza di un addolcitore): si tratta di vizi derivanti sia dall'operato dell'impresa esecutrice ( ), sia da quello del progettista dell'impianto termico CP_1
( ). La responsabilità viene ripartita all'80% in capo a e al 20% in capo a CP_2 CP_1
, l'importo delle opere rimediali è pari ad € 2.798,30; 1.4 e 1.5 sistema di contabilizzazione CP_2 dell'energia termica e elettrica: assenza di un dispositivo di misura dell'energia prodotta dalla pompa di calore e l'impossibilità di effettuare la ripartizione delle spese di climatizzazione come previsto invece dalla normativa;
gli impianti dovevano essere progettati e realizzati in modo da permettere la suddivisione delle spese energetiche per la singola unità immobiliare. La responsabilità viene ripartita all'80% in capo a e al 20% in capo a , con costi per opere rimediali per € CP_1 CP_2
7.394,40).
2. Adduzione acqua calda sanitaria: vizi causati dall'inefficienza della rete di ricircolo riconducibili a l costo per le opere rimediali è pari ad € 7.721,20. CP_1
3. Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC). Le macchine installate sono state scelte da
, ed è stato progettato un sistema di ventilazione meccanica centralizzato (tipico di CP_2 centri commerciali, ospedali, ecc..) che difficilmente potrà garantire una funzionalità corretta e soddisfacente. Le canalizzazioni sono state costruite in modo difforme rispetto al progetto. L'importo complessivo delle opere rimediali è di € 72.531,51 a carico per l'80% dell'impresa esecutrice
( ), e del 20% del progettista dell'impianto ( ). CP_1 CP_2
pagina 22 di 27 4. Impianto idrico duale: non risulta alcuna documentazione progettuale;
è previsto in tutti gli appartamenti dell'edificio mentre nell'edificio è presente solamente in 2 Pt_1 Pt_1 appartamenti, a fronte di un totale di 8 appartamenti: il sistema di distribuzione d'acqua in quest'ultimo edificio è incompleto. Costo delle opere rimediali € 9.923,50 a carico per l'80% dell'impresa esecutrice
( ), e del 20% del progettista dell'impianto ( ). CP_1 CP_2
Da ultimo, sono state rilevate:
5. l'assenza nel locale spazzatura dell'alimentazione dell'acqua sanitaria
(importo opere rimediali € 1.724,46 a carico di CO.MA.S.SR), 6. la presenza di diversi vizi nell'impianto elettrico condominiale (importo opere rimediali € 1.150,00 a carico di CO.MA.S.SR) e
7. le difformità antincendio (importo opere rimediali € 1.500,00 a carico di CO.MA.S.SR ).
Infine, il C.T.U. rileva importanti carenze di documentazione (punto 10), ritenendo coerente un importo di € 15.000,00 per le opere rimediali a carico di . CP_1
Esaminati i vizi e difetti esistenti nei due edifici e nonché quelli esistenti nelle Pt_1 Pt_1 proprietà dei condomini e appare corretto ritenere i vizi ricompresi nella Pt_3 Parte_2 concezione di gravi difetti, ex art. 1669 c.c. con i limiti e nella misura di seguito indicata.
Difatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato già sopra ricordato, rilevano ai sensi dell'art. 1669 c.c., al di fuori delle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, tutti quei vizi i quali, senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità del medesimo ed altresì tutti quei gravi difetti che consistono in alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione (Cass. Civ. Sez. II Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; per impermeabilizzazioni e rivestimenti Cass. Civ. SS.UU, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017; per la pavimentazione interna ed esterna Cass. n. 2238 del 16.02.2012; per opere di pavimentazione e di impiantistica Cass. n. 1608 del
14/02/2000; per infiltrazioni d'acqua ed in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione Cass.
84 del 03/01/2013; per l'inefficienza dell'impianto idrico Cass. n. 3752 del 19/02/2007; per l'impianto centralizzato di riscaldamento Cass. 5002 del 21/05/1994).
Per converso, il vizio indicato nella relazione al punto 1.3, ovvero la pompa di calore acqua/acqua, non può essere considerato ricompreso nella concezione di vizio o di grave difetto ai sensi dell'art. 1669
c.c. in quanto potenziale.
Difatti, al punto 1.3, lo stesso C.T.U. riconosce che l'impianto è regolarmente funzionante e che le norme tecniche non richiedono l'installazione di valvole di intercettazione delle sonde: tuttavia, queste offrirebbero una maggior garanzia di manutenzione, riducendo, seppur già infrequente come evento, la possibilità che si realizzi la rottura di una sonda, eventualità che comporterebbe ingenti spese. In
pagina 23 di 27 merito, lo stesso C.T.U. riconosce questo vizio come non esistente nella realtà dei fatti ma come solamente potenziale e pertanto non quantificabile.
Parti attrici hanno altresì lamentato la carenza di documentazione in ordine all'impianto di climatizzazione e idricosanitario, impianto idrico antincendio, impianto elettrico, pratica VVFF e mancata denuncia impianto geotermico. Preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di art. 1669 c.c. sopra richiamato, appare evidente come tali mancanze documentali non possano essere ricomprese tra i vizi e i gravi difetti come intesi dalla suddetta norma. A ben vedere, le carenze lamentate sono meramente documentali, formulate in maniera generica e, seppur le stesse vengano considerate dal C.T.U. nella sua relazione, e quantificate in € 15.000,00, mancano riferimenti specifici dai quali siano ricavabili problematiche esistenti dal punto di vista materiale, con conseguente incidenza delle stesse sulla funzionalità e la possibilità di godimento dell'opera da un punto di vista materiale.
Dunque, alla luce della ricostruzione effettuata, scorporando dal costo complessivo necessario al ripristino stabilito dal C.T.U. (€ 174.301,71) l'importo relativo ai costi di ripristino imputati a
[...]
(€ 1.500,00) nonchè i vizi e difetti, i quali giuridicamente non rilevano, si Controparte_10 ottiene un costo complessivo pari ad € 157.801,71 oltre iva se dovuta per legge. Su tale somma spetta anche la rivalutazione, con decorrenza dalla data del deposito della relazione peritale (15.7.2022), avendo il C.T.U. espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data della redazione dell'elaborato.
Vanno tuttavia distinti gli importi posti a carico di in via esclusiva, che ammontano CP_1 complessivamente ad € 65.154, e quelli posti a carico di entrambe le convenute in via loro solidale, che ammontano complessivamente ad € 92.647,71.
In relazione a tale ultima voce, ferma la responsabilità solidale nei confronti di parte attrice, nei rapporti interni tra le convenute, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la quota di responsabilità riferibile a ciascuna parte viene quantificata in misura pari all'80% per (pari ad € CP_1
74.118,17) e in misura pari al 20% per (pari ad € 18.529,54) CP_2
L'accoglimento della domanda risarcitoria comporta l'esame della domanda di garanza proposta da
CO.MA.S.SR nei confronti di già Controparte_4 Controparte_5
con la quale la convenuta risulta essere assicurata, con Polizza decennale
[...]
Postuma n° 1117824, stipulata in data 20.09.2017.
Dapprima, con riferimento alla prescrizione del diritto assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c.c., si osserva che al comma 2 è previsto un termine di prescrizione pari a due anni dal giorno in cui si è
pagina 24 di 27 verificato il fatto su cui il diritto si fonda per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal diritto di pagamento delle rate.
Nel caso di specie occorre osservare che non veniva informata dei vizi sino Controparte_4 all'atto di citazione per chiamata di terzo avvenuta nel novembre 2023, considerato altresì che la stessa non è stata parte del procedimento di ATP.
Preso atto di ciò, appare logico affermare che, ferma la difficoltà nel ricostruire con esattezza il momento di insorgenza dei vari vizi, il diritto assicurativo è prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., in quanto è risultato documentalmente provato che gli attori abbiano segnalato a le CP_1 problematiche insorte a novembre 2018, marzo 2019, novembre 2019 agosto 2020 e novembre 2020
(doc. 2-3-5-6-7-8 fascicolo attoreo): pertanto, considerato che logicamente i vizi sono emersi prima delle contestazioni evidenziate pocanzi, anche facendo riferimento alle ultime contestazioni di agosto e novembre 2020, i diritti invocati da sono da considerarsi prescritti ai sensi dell'art. Controparte_1
2952 c.c.
Peraltro, sarebbe anche decaduta dell'azione nei confronti della compagnia Controparte_1 assicuratrice, in quanto ai sensi dell'art. 23 delle condizioni di polizza “tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia che ha emesso la polizza oppure alla Società, entro i 3 (tre) giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il
Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. e comunque non oltre
12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.” Risulta quindi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia, con conseguente rigetto della domanda.
Passando alle spese del giudizio, stante la soccombenza, le convenute CO.MA.S.SR e CP_2 vanno condannate a rifondere le spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi - ad eccezione della fase istruttoria – considerato lo scaglione da € 52.000 a € 260.000.
Sono da porsi a carico della sola , secondo il principio della soccombenza, anche le CP_1 spese processuali sostenute dai terzi chiamati, arch. stante l'esclusione di responsabilità in CP_3 capo a quest'ultimo e dalla per i motivi sopra indicati. Controparte_4
Residua ora la regolazione delle spese processuali, con riferimento altresì al procedimento di A.T.P.
A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari pagina 25 di 27 criteri di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.” Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 4156 del
15.03.2012).
Considerato che il procedimento di A.T.P. si è concluso con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui è seguita la liquidazione del compenso al consulente, si ritiene che CO.MA.S.SR e debbano essere condannate in solido tra loro a rifondere agli attori le spese del C.T.U. Controparte_2 per complessivi € 5.666,40. (doc. 17 fascicolo attoreo).
Ulteriormente, rientrano tra le spese di lite anche i costi sostenuti dagli attori per le indagini preventive per complessivi € 8.710,79. Difatti, il presente giudizio è stato anticipato dalla redazione delle relazioni dell'arch. , per la parte edilizia, e dell'ing. , per la parte impiantistica, in Persona_2 Persona_3 quanto ritenute necessarie ai fini dell'accertamento della presenza delle lamentate difformità. Di tali attività è dato atto anche nell'elaborato peritale del C.T.U. Considerata la necessità dell'attività e preso atto dell'avvenuto pagamento dei compensi (doc. 18 fascicolo attoreo), e CP_1 CP_2 vanno condannate in solido a rifondere tale esborso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea accerta la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della convenuta in via esclusiva in relazione ai vizi A, B, C, D, E, F, 2.1, 5.1, 6 e 7 di CP_1 cui alla relazione peritale e la condanna al pagamento in favore di parte attrice, della somma di
€ 65.154 oltre Iva se dovuta per legge, oltre rivalutazione monetaria dal 15.7.2022 ad oggi;
- in accoglimento della domanda attorea accerta la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. delle convenute e in relazione ai vizi 1.2, 1.4, 3.1, 4.1 di cui alla CP_1 CP_2 relazione peritale e le condanna al pagamento in favore di parte attrice, in via solidale tra loro, della somma di € 92.647,71 oltre iva se dovuta per legge, oltre rivalutazione monetaria dal
15.7.2022 ad oggi, specificando che nei rapporti interni tra le due convenute la responsabilità è ripartita in misura pari all'80% in capo a e in misura pari al 20% in capo a CP_1
; CP_2
- rigetta le domande di manleva avanzate da nei confronti dell'arch. CP_1 CP_3 di già Controparte_4 Controparte_5
;
[...]
- condanna le convenute e , in solido tra loro, alla rifusione in CP_1 CP_2 favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 545 per anticipazioni ed € 8.000,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa nella misura e sulle voci come per pagina 26 di 27 legge, oltre al pagamento delle spese sostenute da parte attrice in relazione al procedimento di
A.T.P. ante causam ossia 8.710,79 per spese di ctp (di cui € 5.450,88 per rimborso dei costi sostenuti per le perizie ed € 3.259,91 per i compensi dei CTP); nonché € 3.800,00 per competenze legali per il procedimento di ATP, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu liquidate nel procedimento per ATP n. RG 2141/21 a carico di CP_1
e di , in solido tra lodo;
[...] CP_2
- condanna a rifondere all'arch. le spese di lite CP_1 Controparte_3 che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Controparte_4
6.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
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