Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02737/2026REG.PROV.COLL.
N. 00721/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2026, proposto dalla società Azzurra a r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2181278B0, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo RL AN TR, il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
la società cooperativa il Sorriso, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sezione seconda) n. 1350, pubblicata il 21 novembre 2025 e notificata il 12 dicembre 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo RL AN TR e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il consigliere IN RR e udita per la parte appellante l’avvocato Cimino e vista l’istanza di passaggio in decisione delle amministrazioni statali, depositata l’1 aprile 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto atto di motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 23 settembre 2025 e 1 ottobre 2025, successivamente alla celebrazione dell’udienza di discussione – e al relativo passaggio in decisione – del ricorso introduttivo e dei primi tre atti di motivi aggiunti, respinti con la sentenza n. 1150, pubblicata il 3 ottobre 2025.
1.2. La società appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per omessa valutazione dei fatti e della documentazione depositata perché il giudice di primo grado non avrebbe debitamente valutato che la citata sentenza n.1150 del 2025 non fosse passata in giudicato essendo stata appellata con atto separato e che, pertanto, la sua esclusione dalla gara controversa non avrebbe assunto il carattere di definitività.
Partendo dal predetto assunto la società appellante ha riproposto le censure già articolate nell’appello avverso la più volte citata sentenza n. 1150 del 2025, deducendo la violazione degli artt. 64 c.p.a., 115 c.p.c., 2697 c.c., l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, per omessa valutazione di fatti rilevanti, delle difese e dei documenti prodotti, per motivazione apparente e illogica, per violazione degli artt. 3.1 e 23 del disciplinare di gara, degli artt. 11, 12 e 14 del capitolato di gara, degli artt. 106, commi 3 e 6, e 128 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 97 Cost.
2. L’Ufficio Territoriale del Governo RL AN TR e il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. All’udienza camerale del 12 febbraio 2026 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare.
4. In vista dell’udienza di discussione le amministrazioni resistenti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da dichiarazione resa dal difensore della parte appellante in udienza.
6.1. Come dichiarato dalla parte appellante e come si evince anche dalla istanza di passaggio in decisione, depositata dalle amministrazioni resistenti in data 1° aprile 2026, questa Sezione, con la sentenza n. 2464 del 2026, ha respinto l’appello proposto dalla società Azzurra avverso la sentenza n. 1150 del 2025 che aveva respinto il ricorso introduttivo e i tre motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di esclusione dalla gara.
7. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA AN LO TT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
IN RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RR | PA AN LO TT |
IL SEGRETARIO