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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9927/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.CASTELLANO STELLA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv FAGGELLA PELLEGRINO
[...]
giusta procura in atti Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.925/24 emesso dal Tribunale di Bari con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di Pt_2
€18.255,71 a titolo di contribuzione omessa per gli anni dal 2015 al 2018.
Sosteneva che la somma ingiunta era prescritta e concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
il quale contestava in diritto gli avversi assunti e
[...] concludeva per il rigetto dell'opposizione. Va rilevato che l'opponente ha pagato la sorte capitale e dunque le parti, all'udienza odierna, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Le spese, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
A tal fine infatti deve evidenziarsi che l'opponente, in relazione alla somma ingiunta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione alla contribuzione omessa esclusivamente in relazione all'anno 2015.
L'eccezione è infondata.
Va infatti rilevato che dalla documentazione prodotta dall'opposto si desume che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 lett. B)
l.n.335/95 – pacificamente applicabile al caso di specie – non risulta decorso.
I contributi del 2015 dovevano essere saldati entro il 23.12.2016 (cfr. delibera di proroga dei termini del cda di cui all'all.n.8 fasc.res.) con esigibilità degli stessi da parte dell'Ente a decorrere dal 24.1.2016.
Vi sono in atti documenti attestanti l'interruzione del decorso della prescrizione.
E difatti sono state prodotte un'intimazione dell'11.11.22 notificata per compiuta giacenza il 6.12.21 e un'altra dell'8.11.21 notificata il 4.1.22 sempre per compiuta giacenza (cfr. doc. nn. 6 lett. a) e b) fasc.res.); infine vi è altra intimazione notificata il 16.5.23.
Ne deriva che la prima intimazione ha validamente interrotto i termini di prescrizione anche in relazione alla contribuzione del 2015 in quanto è stata notificata prima dello spirare del termine quinquennale (24.12.2021).
Quanto poi alla validità della documentazione comprovante la notifica, va evidenziato che le censure del ricorrente sono del tutto generiche e le notifiche appaiono regolari.
Alcuna censura viene mossa sulla effettiva debenza della contribuzione richiesta che, pertanto, deve ritenersi dovuta non ravvisandosi alcun errore nei calcoli effettuati dall'opposto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AS , nei Pt_1 confronti dellENTE Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.925/24 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €2.500,00 (compresa la fase monitoria), per compensi oltre accessori.
Bari,20/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9927/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.CASTELLANO STELLA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv FAGGELLA PELLEGRINO
[...]
giusta procura in atti Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.7.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.925/24 emesso dal Tribunale di Bari con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di Pt_2
€18.255,71 a titolo di contribuzione omessa per gli anni dal 2015 al 2018.
Sosteneva che la somma ingiunta era prescritta e concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
il quale contestava in diritto gli avversi assunti e
[...] concludeva per il rigetto dell'opposizione. Va rilevato che l'opponente ha pagato la sorte capitale e dunque le parti, all'udienza odierna, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Le spese, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
A tal fine infatti deve evidenziarsi che l'opponente, in relazione alla somma ingiunta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione alla contribuzione omessa esclusivamente in relazione all'anno 2015.
L'eccezione è infondata.
Va infatti rilevato che dalla documentazione prodotta dall'opposto si desume che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 lett. B)
l.n.335/95 – pacificamente applicabile al caso di specie – non risulta decorso.
I contributi del 2015 dovevano essere saldati entro il 23.12.2016 (cfr. delibera di proroga dei termini del cda di cui all'all.n.8 fasc.res.) con esigibilità degli stessi da parte dell'Ente a decorrere dal 24.1.2016.
Vi sono in atti documenti attestanti l'interruzione del decorso della prescrizione.
E difatti sono state prodotte un'intimazione dell'11.11.22 notificata per compiuta giacenza il 6.12.21 e un'altra dell'8.11.21 notificata il 4.1.22 sempre per compiuta giacenza (cfr. doc. nn. 6 lett. a) e b) fasc.res.); infine vi è altra intimazione notificata il 16.5.23.
Ne deriva che la prima intimazione ha validamente interrotto i termini di prescrizione anche in relazione alla contribuzione del 2015 in quanto è stata notificata prima dello spirare del termine quinquennale (24.12.2021).
Quanto poi alla validità della documentazione comprovante la notifica, va evidenziato che le censure del ricorrente sono del tutto generiche e le notifiche appaiono regolari.
Alcuna censura viene mossa sulla effettiva debenza della contribuzione richiesta che, pertanto, deve ritenersi dovuta non ravvisandosi alcun errore nei calcoli effettuati dall'opposto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AS , nei Pt_1 confronti dellENTE Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.925/24 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €2.500,00 (compresa la fase monitoria), per compensi oltre accessori.
Bari,20/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi