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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Massimiliano Casati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Francesco Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) Condizioni generali
I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di Pt_1 CP_1 stare ciascuno per proprio conto.
Nell'interesse delle figlie minorenni, gli stessi assumono, reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.
b) Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Cesano Maderno, Via Vicenza 12 meglio identificata come indicato nel doc. 6, di proprietà della madre del Sig. resta a disposizione del Sig. posto che la CP_1 CP_1
Sig.a ha lasciato l'immobile a fine 2023 e si è trasferita in un appartamento sito in Via Pt_1
Bergiola, 26/C, Massa (MC).
c) Finanziamenti e conti correnti Le parti danno atto di non aver conti correnti comuni e finanziamenti condivisi in essere. È stato acceso un mutuo per la ristrutturazione dell'appartamento dal Sig. ersonalmente ma le parti CP_1 convengono che questo resterà in capo a quest'ultimo.
e) Disposizioni relative alle figlie minori
Quanto alle figlie, i coniugi convengono quanto segue: Per_ Affidamento. e verranno affidate ad entrambi i genitori mediante affidamento Per_2 condiviso. Per_ Collocazione. e saranno collocate e residenti presso l'abitazione materna, sita in Via Per_2
Bergiola, 26/C, Massa ove la stessa vive in affitto.
Diritto di visita
Le parti concordano che, in considerazione della distanza tra l'abitazione della Sig.a e Pt_1 quella del Sig. e considerando le esigenze lavorative delle parti e le esigenze scolastiche e CP_1 sociali delle minori, il padre potrà trascorrere del tempo con le figlie con la più ampia discrezionalità
e flessibilità, anche portando le figlie presso la propria abitazione.
Ogni visita dovrà tuttavia essere comunicata tempestivamente all'altra parte e concordata preventivamente.
Comunque, solo per il caso di contestazioni, ove le parti non si accordino bonariamente, si indicano le seguenti modalità di visita da ritenersi vincolanti in mancanza di diversi accordi:
A weekend alterni, il venerdì pomeriggio o il sabato mattina il Sig. (o i suoi genitori ove egli CP_1 sia impossibilitato per ragioni lavorative) andranno a prendere le bambine (se venerdì anche direttamente dopo la scuola) e la porteranno a casa propria affinché trascorrano con loro il weekend, riportandole alla madre domenica sera o a scuola lunedì mattina in orario compatibile con le esigenze delle bambine e le loro abitudini.
In presenza di ponti o giorni festivi il padre potrà prolungare la visita.
Per ancora piccola, tale procedura si applicherà da quando i genitori riterranno di comune Per_2 accordo che sia pronta o, comunque, in mancanza di accordo, dai due anni e mezzo di età. Quando Per_
raggiungerà l'età idonea, su accordo di entrambi i genitori, la stessa potrà altresì recarsi in visita al padre utilizzando il treno.
Il Sig. avrà, altresì, il diritto di vedere le figlie un giorno in settimana, da decidere CP_1 compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze lavorative della Sig.a , Pt_1 dal termine della scuola sino alla sera. Eventualmente tale giorno potrà essere fissato a ridosso del weekend.
Le date e gli orari sopra indicati potranno essere modificati per esigenze contingenti, lavorative o scolastiche documentabili, previa comunicazione tra le parti.
Le parti precisano che il diritto di visita sarà garantito anche ai nonni paterni e materni, al fine di permettere a questi ultimi un rapporto con le nipoti anche se lontane.
La Sig.a si rende disponibile a portare le bambine in visita al padre per l'intero weekend Pt_1 due volte ogni tre mesi, con più ampia discrezione sulle date in funzione delle proprie esigenze lavorative e di quelle del Sig. nonché delle esigenze delle bambine. CP_1
Vacanze e festività. Per quanto attiene alle principali festività i genitori si accorderanno di anno in anno, tenendo conto degli impegni e delle esigenze delle figlie, ma concordando in linea di massima il principio dell'alternanza e cercando di mantenere unite le bambine. Il tutto salvo diversi accordi tra le parti, che sono libere di gestire le festività autonomamente purché in armonia e d'accordo tra loro.
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre tenendo in considerazione gli impegni delle minori, entrambe le parti potranno trascorrere con le figlie, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane anche consecutive.
Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti.
Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie.
Decisioni di maggiore interesse. Le decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, alla salute ed all'istruzione delle figlie dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in considerazione gli interessi e le vocazioni delle bambine e le rispettive possibilità economiche.
In linea generale, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di quest'ultima, i genitori si impegnano ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori.
I genitori si impegnano a preservare e valorizzare agli occhi delle figlie la figura dell'altro genitore.
Contributi economici. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 900 (Euro 450 ciascuna), per dodici mensilità, oltre alle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di NZ (doc. 7), che verranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare anche quanto a tempi e modalità del rimborso. In ogni caso l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre verrà rivalutato ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come prevede la legge, a decorrere dalla data del primo versamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Il Sig. si impegna altresì a contribuire con l'importo di € 100 alle spese di trasporto delle CP_1 figlie quando le stesse verranno portate in visita dalla madre.
Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese.
Le parti concordano di detrarre dalle tasse al 50% le spese sostenute per i figli e che l'assegno unico sarà percepito dalla , il tutto salvo diversi accordi successivi. Parte_2
d) Conti Corrente. I versamenti degli importi dovuti saranno effettuati sul conto corrente della
[...]
già noto al Sig. e che in caso di pagamenti con modalità non tracciate ne venga Pt_2 CP_1 resa quietanza scritta.
e) Espatrio. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per le figlie minori, restando inteso che le stesse potranno espatriare solo per scopi scolastici o turistici e solo previo accordo tra i genitori.
f) Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Le parti, in ragione degli esborsi sostenuti dal Sig. per gestire il diritto di visita e gli CP_1 spostamenti, concordano di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento personale. g) Spese legali. Si dà atto che la Sig.a ha richiesto e ottenuto in data 16/04/2025 Pt_1
l'ammissione al Gratuito patrocinio (doc. 8)
Ci si riserva di richiedere la liquidazione a conclusione della procedura.
In caso di mancata concessione del Gratuito Patrocinio o di eventuale revoca per venir meno dei requisiti, le parti si danno atto che le spese legali a carico della Sig.a saranno sopportate Pt_1 dal Sig. CP_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza emessa in data 14.12.2023 dal Tribunale di NZ.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cesano Maderno in data 09.06.2012 (atto n. 22, Parte I, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 18.09.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Massimiliano Casati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Francesco Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) Condizioni generali
I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di Pt_1 CP_1 stare ciascuno per proprio conto.
Nell'interesse delle figlie minorenni, gli stessi assumono, reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.
b) Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Cesano Maderno, Via Vicenza 12 meglio identificata come indicato nel doc. 6, di proprietà della madre del Sig. resta a disposizione del Sig. posto che la CP_1 CP_1
Sig.a ha lasciato l'immobile a fine 2023 e si è trasferita in un appartamento sito in Via Pt_1
Bergiola, 26/C, Massa (MC).
c) Finanziamenti e conti correnti Le parti danno atto di non aver conti correnti comuni e finanziamenti condivisi in essere. È stato acceso un mutuo per la ristrutturazione dell'appartamento dal Sig. ersonalmente ma le parti CP_1 convengono che questo resterà in capo a quest'ultimo.
e) Disposizioni relative alle figlie minori
Quanto alle figlie, i coniugi convengono quanto segue: Per_ Affidamento. e verranno affidate ad entrambi i genitori mediante affidamento Per_2 condiviso. Per_ Collocazione. e saranno collocate e residenti presso l'abitazione materna, sita in Via Per_2
Bergiola, 26/C, Massa ove la stessa vive in affitto.
Diritto di visita
Le parti concordano che, in considerazione della distanza tra l'abitazione della Sig.a e Pt_1 quella del Sig. e considerando le esigenze lavorative delle parti e le esigenze scolastiche e CP_1 sociali delle minori, il padre potrà trascorrere del tempo con le figlie con la più ampia discrezionalità
e flessibilità, anche portando le figlie presso la propria abitazione.
Ogni visita dovrà tuttavia essere comunicata tempestivamente all'altra parte e concordata preventivamente.
Comunque, solo per il caso di contestazioni, ove le parti non si accordino bonariamente, si indicano le seguenti modalità di visita da ritenersi vincolanti in mancanza di diversi accordi:
A weekend alterni, il venerdì pomeriggio o il sabato mattina il Sig. (o i suoi genitori ove egli CP_1 sia impossibilitato per ragioni lavorative) andranno a prendere le bambine (se venerdì anche direttamente dopo la scuola) e la porteranno a casa propria affinché trascorrano con loro il weekend, riportandole alla madre domenica sera o a scuola lunedì mattina in orario compatibile con le esigenze delle bambine e le loro abitudini.
In presenza di ponti o giorni festivi il padre potrà prolungare la visita.
Per ancora piccola, tale procedura si applicherà da quando i genitori riterranno di comune Per_2 accordo che sia pronta o, comunque, in mancanza di accordo, dai due anni e mezzo di età. Quando Per_
raggiungerà l'età idonea, su accordo di entrambi i genitori, la stessa potrà altresì recarsi in visita al padre utilizzando il treno.
Il Sig. avrà, altresì, il diritto di vedere le figlie un giorno in settimana, da decidere CP_1 compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze lavorative della Sig.a , Pt_1 dal termine della scuola sino alla sera. Eventualmente tale giorno potrà essere fissato a ridosso del weekend.
Le date e gli orari sopra indicati potranno essere modificati per esigenze contingenti, lavorative o scolastiche documentabili, previa comunicazione tra le parti.
Le parti precisano che il diritto di visita sarà garantito anche ai nonni paterni e materni, al fine di permettere a questi ultimi un rapporto con le nipoti anche se lontane.
La Sig.a si rende disponibile a portare le bambine in visita al padre per l'intero weekend Pt_1 due volte ogni tre mesi, con più ampia discrezione sulle date in funzione delle proprie esigenze lavorative e di quelle del Sig. nonché delle esigenze delle bambine. CP_1
Vacanze e festività. Per quanto attiene alle principali festività i genitori si accorderanno di anno in anno, tenendo conto degli impegni e delle esigenze delle figlie, ma concordando in linea di massima il principio dell'alternanza e cercando di mantenere unite le bambine. Il tutto salvo diversi accordi tra le parti, che sono libere di gestire le festività autonomamente purché in armonia e d'accordo tra loro.
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre tenendo in considerazione gli impegni delle minori, entrambe le parti potranno trascorrere con le figlie, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane anche consecutive.
Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti.
Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie.
Decisioni di maggiore interesse. Le decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, alla salute ed all'istruzione delle figlie dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in considerazione gli interessi e le vocazioni delle bambine e le rispettive possibilità economiche.
In linea generale, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di quest'ultima, i genitori si impegnano ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori.
I genitori si impegnano a preservare e valorizzare agli occhi delle figlie la figura dell'altro genitore.
Contributi economici. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 900 (Euro 450 ciascuna), per dodici mensilità, oltre alle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di NZ (doc. 7), che verranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare anche quanto a tempi e modalità del rimborso. In ogni caso l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre verrà rivalutato ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come prevede la legge, a decorrere dalla data del primo versamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Il Sig. si impegna altresì a contribuire con l'importo di € 100 alle spese di trasporto delle CP_1 figlie quando le stesse verranno portate in visita dalla madre.
Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese.
Le parti concordano di detrarre dalle tasse al 50% le spese sostenute per i figli e che l'assegno unico sarà percepito dalla , il tutto salvo diversi accordi successivi. Parte_2
d) Conti Corrente. I versamenti degli importi dovuti saranno effettuati sul conto corrente della
[...]
già noto al Sig. e che in caso di pagamenti con modalità non tracciate ne venga Pt_2 CP_1 resa quietanza scritta.
e) Espatrio. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per le figlie minori, restando inteso che le stesse potranno espatriare solo per scopi scolastici o turistici e solo previo accordo tra i genitori.
f) Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Le parti, in ragione degli esborsi sostenuti dal Sig. per gestire il diritto di visita e gli CP_1 spostamenti, concordano di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento personale. g) Spese legali. Si dà atto che la Sig.a ha richiesto e ottenuto in data 16/04/2025 Pt_1
l'ammissione al Gratuito patrocinio (doc. 8)
Ci si riserva di richiedere la liquidazione a conclusione della procedura.
In caso di mancata concessione del Gratuito Patrocinio o di eventuale revoca per venir meno dei requisiti, le parti si danno atto che le spese legali a carico della Sig.a saranno sopportate Pt_1 dal Sig. CP_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza emessa in data 14.12.2023 dal Tribunale di NZ.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cesano Maderno in data 09.06.2012 (atto n. 22, Parte I, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 18.09.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti