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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9113 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46975 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, al Corso Trieste n.150, per procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo LA SALA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino 32, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione. convenuti
Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note congiunte depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , figli del premorto fratello , e la Controparte_1 CP_2 CP_3
cognata moglie di , chiedendo la divisione delle Persona_1 CP_3
comunioni ereditarie esistenti in relazione alle masse relitte dai genitori Per_2
(deceduto in data 13.12.1997) e da (deceduta in data
[...] Persona_3
16.11.2021);
Costituitisi, i convenuti non prestavano il consenso alla divisione unitaria delle plurimasse;
con ordinanza del 19.10.2023, veniva quindi disposta la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. e la formazione di autonomo fascicolo avente ad oggetto le domande svolte in relazione alla massa ereditaria relitta da Persona_3
Assegnati i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., con la memoria n. 1 l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo:
“- dichiarare l'apertura della successione di nato a [...] il Persona_2
19.5.1922 deceduto in Roma In data 13.12.1997 e solo successivamente dichiarare l'apertura di nata a [...] il [...] deceduta in Roma In Persona_3
data 16.11.2021
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di Per_2
costituita dal 50% dei beni immobili di TR viale Marconi 32 loc.
[...]
S.CE e in Roma via Polesine 5 così che la moglie era Persona_3
divenuta proprietaria dei 36/54 ( 27/54 già di sua proprietà+ 9/54 del marito ) mentre i due figli ed dei 9/54 per ciascuno;
susseguentemente alla Pt_1 CP_3
morte di dichiarare che nella comunione ereditaria sono subentrati a CP_3
quest'ultimo di e – figli-nella Controparte_4 CP_2 Controparte_1
misura per ciascuno dei 3/54, determinare conseguentemente il valore della quota da attribuire a ciascun erede.
- Una volta effettuata tale divisione con relativa determinazione, procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti sui beni immobili di Roma via Polesine 5 e TR Viale Marconi, ordinare la divisione di detti beni immobili siti
2 in Roma via Polesine 5 e TR Viale Marconi meglio descritti nelle premesse, determinare le quote percentuali testamentarie agli eredi e procedere alla loro attribuzione così che all'attore vada riconosciuta il 33/54 degli immobili de quibus o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia
- Assegnare all'attore ex art 720 del cpc per fattori soggettivi di Parte_1
apprezzabile e comprovata opportunità l'intera casa di Roma via Polesine 5 con conguaglio in denaro da parte dello stesso a favore dei convenuti;
- Accertare che il sig ha anticipato le spese funerarie , nonché tutte Parte_1
le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine
e TR e condannare i coeredi convenuti alla loro restituzione in ragione della quota loro spettante e/o compensarle con l'eventuale conguaglio dovuto
- Suddividere le somme giacenti sui conti della de cuius accesi Persona_3
alla n. 51208437 e sul libretto 1035922, da suddividersi suddivise quanto ai CP_5
2/3 ad quanto ad 1/3 tra gli altri coeredi . Parte_1
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma e Viterbo la trascrizione della sentenza esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito
- Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti perché infondata in fatto e diritto
- Con vittoria di spese di lite”.
Con memoria ex art. 183, com. 6, n. 1, i convenuti precisavano le conclusioni chiedendo:
“In via preliminare: dichiarare la nullità per le ragioni espresse in narrativa, e specificamente per indeterminatezza, della domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e TR.
B. In via preliminare e riconvenzionale: dichiarare l'annullamento del testamento olografo di asseritamente datato 15/0/2018 pubblicato a rogito Persona_3
3 Notaio Ebner di Roma il 14/12/2021 (rep 8134 racc 4968) per i motivi meglio descritti in comparsa di costituzione e risposta.
C. In via principale:
C.
1. accogliersi la domanda di controparte volta alla dichiarazione di apertura della successione di Persona_3
C.2 Respingere la domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e TR, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta.
C.3 Rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice di assegnazione dell'immobile di Via Polesine 5 Roma ex art 720 cpc, anche in ragione delle domande riconvenzionali qui di seguito esposte
D. In via riconvenzionale principale per il caso di accoglimento della domanda di annullamento del testamento:
D.1 procedere alla successione di sulla base delle regole della Persona_3
successione legittima;
D.2 dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione indiretta, per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto dell'immobile di Via
Padova 43 Roma a favore di parte attrice;
D.3 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione, per i motivi di cui in narrativa, la stipula delle polizze vita a favore di parte attrice effettuate con denaro prelevato dal conto e dal libretto solo formalmente cointestati con , per l'importo di € Persona_3
30.000,00, così come il prelievo dal predetto conto da parte di di Parte_1
ogni somma come risultante dalla documentazione prodotta.
D.4 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, accertare l'appropriazione indebita da parte di dal conto corrente formalmente cointestato con la de cuius della Parte_1
4 somma di € 9.805,52 e dal libretto postale formalmente cointestato della somma di €
4.300,00 e per l'effetto condannare parte attrice a ripartire tali somme tra gli eredi secondo le quote che risulteranno dal presente giudizio.
D.5 previa quantificazione, dichiarare che l'asse ereditario risultante dalla somma del relictum, delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a parte attrice e delle appropriazioni indebite di parte attrice, dedotti tutti i debiti della de cuius ( allo stato inesistenti) e dedotte le spese funerarie documentate da controparte, debba ripartirsi, secondo le regole della successione legittima e cioè: quota di ½ all'attore Pt_1
e la restante quota di ½ , per rappresentazione, in parti eguali ai convenuti
[...]
e con assegnazione del relictum ai signori CP_2 Controparte_1 CP_1
e e con eventuali conguagli ove per effetto della collazione la
[...] CP_2
parte donata ecceda il relictum
E. In via riconvenzionale subordinata per il caso di rigetto della domanda di annullamento del testamento,
E.1 previa quantificazione dell'asse ereditario, accogliersi la domanda, formulata anche da parte attrice, di riduzione del legato con il quale la Signora
[...]
ha disposto il trasferimento di tutte le quote di sua spettanza sugli Per_3
immobili di Roma e TR a parte attrice, in lesione della quota di legittima di 1/3 dell'asse ereditario cumulativamente spettante ai signori e Controparte_1 CP_2
per rappresentazione del padre premorto fratello di parte
[...] CP_3
attrice
E.2 dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione indiretta per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto dell'immobile di Via
Padova 43 Roma
E.3 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione, per i motivi di cui in narrativa, la stipula delle polizze vita a favore di parte attrice effettuate con denaro prelevato dal conto e dal libretto solo formalmente cointestati con , per l'importo di € Persona_3
5 30.000,00, così come il prelievo dal predetto conto da parte di di Parte_1
ogni somma come risultante dalla documentazione prodotta.
E.4 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, accertare l'appropriazione indebita da parte di dal conto corrente formalmente cointestato con la de cuius della Parte_1
somma di € 9.805,52 e dal libretto postale formalmente cointestato della somma di €
4.300,00 e per l'effetto condannare parte attrice a ripartire tali somme tra gli eredi secondo le quote che risulteranno dal presente giudizio.
E.5 previa quantificazione, dichiarare che l'asse ereditario risultante dalla somma del relictum, delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a parte attrice e delle appropriazioni indebite di parte attrice, dedotte tutti i debiti della de cuius ( allo stato inesistenti) e dedotte le spese funerarie documentate da controparte, debba ripartirsi nelle quote di legge, con assegnazione del relictum ai signori CP_1
e e con eventuali conguagli ove per effetto della collazione la
[...] CP_2
parte donata ecceda il relictum
F. In via riconvenzionale in ogni caso: procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti CP_1
e sui beni di Roma Via Polesine 5 e di TR Viale Marconi 32
[...] CP_2
e degli altri eventuali beni in comproprietà, sulla base delle quote di cui i comproprietari risulteranno titolari all'esito del presente giudizio e delle quote di comproprietà sugli stessi beni di cui erano titolari Parte_1 Controparte_1
già prima dell'apertura della successione di;
CP_2 Persona_3
G. Procedere alla condanna di parte attrice al versamento a favore dei convenuti di un'indennità per l'uso esclusivo degli immobili di Roma Via Polesine 5 e di TR
Viale Marconi 32 nella misura che risulterà dal presente giudizio o comunque determinata dal Giudice in via equitativa.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo conciliativo a definizione della controversia e congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
6 La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Tanto premesso, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto con cui le parti hanno definito transattivamente la controversia ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo le parti definito transattivamente la controversia, mediante atto del 14.05.2025, a rogito del
Notaio , rep. 27567 e concordato la compensazione integrale Persona_4
delle spese di lite.
Deve quindi in questa sede provvedersi in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Alberta Sassara Ulivari, DE
NI e SA De OS
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46975 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, al Corso Trieste n.150, per procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo LA SALA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino 32, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione. convenuti
Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note congiunte depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , figli del premorto fratello , e la Controparte_1 CP_2 CP_3
cognata moglie di , chiedendo la divisione delle Persona_1 CP_3
comunioni ereditarie esistenti in relazione alle masse relitte dai genitori Per_2
(deceduto in data 13.12.1997) e da (deceduta in data
[...] Persona_3
16.11.2021);
Costituitisi, i convenuti non prestavano il consenso alla divisione unitaria delle plurimasse;
con ordinanza del 19.10.2023, veniva quindi disposta la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. e la formazione di autonomo fascicolo avente ad oggetto le domande svolte in relazione alla massa ereditaria relitta da Persona_3
Assegnati i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., con la memoria n. 1 l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo:
“- dichiarare l'apertura della successione di nato a [...] il Persona_2
19.5.1922 deceduto in Roma In data 13.12.1997 e solo successivamente dichiarare l'apertura di nata a [...] il [...] deceduta in Roma In Persona_3
data 16.11.2021
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di Per_2
costituita dal 50% dei beni immobili di TR viale Marconi 32 loc.
[...]
S.CE e in Roma via Polesine 5 così che la moglie era Persona_3
divenuta proprietaria dei 36/54 ( 27/54 già di sua proprietà+ 9/54 del marito ) mentre i due figli ed dei 9/54 per ciascuno;
susseguentemente alla Pt_1 CP_3
morte di dichiarare che nella comunione ereditaria sono subentrati a CP_3
quest'ultimo di e – figli-nella Controparte_4 CP_2 Controparte_1
misura per ciascuno dei 3/54, determinare conseguentemente il valore della quota da attribuire a ciascun erede.
- Una volta effettuata tale divisione con relativa determinazione, procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti sui beni immobili di Roma via Polesine 5 e TR Viale Marconi, ordinare la divisione di detti beni immobili siti
2 in Roma via Polesine 5 e TR Viale Marconi meglio descritti nelle premesse, determinare le quote percentuali testamentarie agli eredi e procedere alla loro attribuzione così che all'attore vada riconosciuta il 33/54 degli immobili de quibus o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia
- Assegnare all'attore ex art 720 del cpc per fattori soggettivi di Parte_1
apprezzabile e comprovata opportunità l'intera casa di Roma via Polesine 5 con conguaglio in denaro da parte dello stesso a favore dei convenuti;
- Accertare che il sig ha anticipato le spese funerarie , nonché tutte Parte_1
le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine
e TR e condannare i coeredi convenuti alla loro restituzione in ragione della quota loro spettante e/o compensarle con l'eventuale conguaglio dovuto
- Suddividere le somme giacenti sui conti della de cuius accesi Persona_3
alla n. 51208437 e sul libretto 1035922, da suddividersi suddivise quanto ai CP_5
2/3 ad quanto ad 1/3 tra gli altri coeredi . Parte_1
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma e Viterbo la trascrizione della sentenza esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito
- Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti perché infondata in fatto e diritto
- Con vittoria di spese di lite”.
Con memoria ex art. 183, com. 6, n. 1, i convenuti precisavano le conclusioni chiedendo:
“In via preliminare: dichiarare la nullità per le ragioni espresse in narrativa, e specificamente per indeterminatezza, della domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e TR.
B. In via preliminare e riconvenzionale: dichiarare l'annullamento del testamento olografo di asseritamente datato 15/0/2018 pubblicato a rogito Persona_3
3 Notaio Ebner di Roma il 14/12/2021 (rep 8134 racc 4968) per i motivi meglio descritti in comparsa di costituzione e risposta.
C. In via principale:
C.
1. accogliersi la domanda di controparte volta alla dichiarazione di apertura della successione di Persona_3
C.2 Respingere la domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e TR, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta.
C.3 Rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice di assegnazione dell'immobile di Via Polesine 5 Roma ex art 720 cpc, anche in ragione delle domande riconvenzionali qui di seguito esposte
D. In via riconvenzionale principale per il caso di accoglimento della domanda di annullamento del testamento:
D.1 procedere alla successione di sulla base delle regole della Persona_3
successione legittima;
D.2 dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione indiretta, per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto dell'immobile di Via
Padova 43 Roma a favore di parte attrice;
D.3 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione, per i motivi di cui in narrativa, la stipula delle polizze vita a favore di parte attrice effettuate con denaro prelevato dal conto e dal libretto solo formalmente cointestati con , per l'importo di € Persona_3
30.000,00, così come il prelievo dal predetto conto da parte di di Parte_1
ogni somma come risultante dalla documentazione prodotta.
D.4 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, accertare l'appropriazione indebita da parte di dal conto corrente formalmente cointestato con la de cuius della Parte_1
4 somma di € 9.805,52 e dal libretto postale formalmente cointestato della somma di €
4.300,00 e per l'effetto condannare parte attrice a ripartire tali somme tra gli eredi secondo le quote che risulteranno dal presente giudizio.
D.5 previa quantificazione, dichiarare che l'asse ereditario risultante dalla somma del relictum, delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a parte attrice e delle appropriazioni indebite di parte attrice, dedotti tutti i debiti della de cuius ( allo stato inesistenti) e dedotte le spese funerarie documentate da controparte, debba ripartirsi, secondo le regole della successione legittima e cioè: quota di ½ all'attore Pt_1
e la restante quota di ½ , per rappresentazione, in parti eguali ai convenuti
[...]
e con assegnazione del relictum ai signori CP_2 Controparte_1 CP_1
e e con eventuali conguagli ove per effetto della collazione la
[...] CP_2
parte donata ecceda il relictum
E. In via riconvenzionale subordinata per il caso di rigetto della domanda di annullamento del testamento,
E.1 previa quantificazione dell'asse ereditario, accogliersi la domanda, formulata anche da parte attrice, di riduzione del legato con il quale la Signora
[...]
ha disposto il trasferimento di tutte le quote di sua spettanza sugli Per_3
immobili di Roma e TR a parte attrice, in lesione della quota di legittima di 1/3 dell'asse ereditario cumulativamente spettante ai signori e Controparte_1 CP_2
per rappresentazione del padre premorto fratello di parte
[...] CP_3
attrice
E.2 dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione indiretta per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto dell'immobile di Via
Padova 43 Roma
E.3 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, dichiarare che debba ricadere in collazione, previa qualificazione come donazione, per i motivi di cui in narrativa, la stipula delle polizze vita a favore di parte attrice effettuate con denaro prelevato dal conto e dal libretto solo formalmente cointestati con , per l'importo di € Persona_3
5 30.000,00, così come il prelievo dal predetto conto da parte di di Parte_1
ogni somma come risultante dalla documentazione prodotta.
E.4 accertata e dichiarata la cointestazione solo formale del conto corrente e del libretto postale come identificati in atti, accertare l'appropriazione indebita da parte di dal conto corrente formalmente cointestato con la de cuius della Parte_1
somma di € 9.805,52 e dal libretto postale formalmente cointestato della somma di €
4.300,00 e per l'effetto condannare parte attrice a ripartire tali somme tra gli eredi secondo le quote che risulteranno dal presente giudizio.
E.5 previa quantificazione, dichiarare che l'asse ereditario risultante dalla somma del relictum, delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a parte attrice e delle appropriazioni indebite di parte attrice, dedotte tutti i debiti della de cuius ( allo stato inesistenti) e dedotte le spese funerarie documentate da controparte, debba ripartirsi nelle quote di legge, con assegnazione del relictum ai signori CP_1
e e con eventuali conguagli ove per effetto della collazione la
[...] CP_2
parte donata ecceda il relictum
F. In via riconvenzionale in ogni caso: procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti CP_1
e sui beni di Roma Via Polesine 5 e di TR Viale Marconi 32
[...] CP_2
e degli altri eventuali beni in comproprietà, sulla base delle quote di cui i comproprietari risulteranno titolari all'esito del presente giudizio e delle quote di comproprietà sugli stessi beni di cui erano titolari Parte_1 Controparte_1
già prima dell'apertura della successione di;
CP_2 Persona_3
G. Procedere alla condanna di parte attrice al versamento a favore dei convenuti di un'indennità per l'uso esclusivo degli immobili di Roma Via Polesine 5 e di TR
Viale Marconi 32 nella misura che risulterà dal presente giudizio o comunque determinata dal Giudice in via equitativa.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo conciliativo a definizione della controversia e congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
6 La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Tanto premesso, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto con cui le parti hanno definito transattivamente la controversia ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo le parti definito transattivamente la controversia, mediante atto del 14.05.2025, a rogito del
Notaio , rep. 27567 e concordato la compensazione integrale Persona_4
delle spese di lite.
Deve quindi in questa sede provvedersi in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Alberta Sassara Ulivari, DE
NI e SA De OS
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