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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 4077/2024 del ruolo generale, vertente
TRA
C.F. , nato a FERRARA (FE) in [...]_1 C.F._1
26/04/1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FINARDI IRENE e dall'Avv.
ROSSINI ANNA, elettivamente domiciliato come in atti
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FORLANI GIACOMO, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1- ferma la collocazione del figlio presso la madre, ove manterrà la Per_1
residenza, lo stesso avrà facoltà di frequentare liberamente i genitori, secondo i propri desideri e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
2- a far data dal mese di novembre 2024, il padre verserà alla madre, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1
l'importo di € 100,00 (cento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, sino
1 al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
previo accordo tra i genitori, qualora Per_1
ne facesse richiesta, il contributo potrà essere versato direttamente allo stesso;
3- ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, come da seguente elencazione:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 2) campi estivi.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
4- le parti danno concordemente atto che sono venuti meno i presupposti per il versamento di un assegno divorzile in favore della IG.ra , la quale dichiara di non avere null'altro a CP_1
pretendere a tale titolo dal IG. Parte_1
5- previa revoca di ogni diverso accordo assunto in precedenza, nonché a definizione EI reciproci rapporti economici e patrimoniali, i IGnori e convengono quanto Parte_1 CP_1
segue:
a) il IG. si obbliga a cedere alla IG.ra , che accetta e si obbliga Parte_1 CP_1
ad acquistare (per sé o per persona da nominare entro la data fissata per la notarile stipulazione), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale verrà definito il
2 presente procedimento, la quota indivisa pari al 50% del seguente immobile, adibito a casa coniugale:
- porzione di fabbricato di civile abitazione sito in Occhiobello (Ro) Via Marie Curie n.12, con garage e cortile esclusivo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 29, particella 286 sub 1 (cat. A/2, Classe 2, Piano 1 e 2, Consistenza vani 4,5, Rendita Euro 348,61) et sub 2 (cat. C/6, Cl.3, Piano T, Consistenza mq.18, Rendita Euro 73,44). Il cortile esclusivo è censito al Catasto Fabbricati al foglio 29 particella 1286 sub 3 come bene comune non censibile (corte comune ai subalterni 1e 2).
Nella cessione rientra una quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio quadri- familiare, di cui fa parte la predetta porzione di fabbricato, per legge o per destinazione, precisando che l'area coperta e scoperta su cui sorge l'intero fabbricato quadrifamiliare è censita al Catasto
Terreni al foglio 29, particella 1286 (già 1107) di are 7.03 E.U.
b) In relazione alla predetta cessione, i ricorrenti danno atto che:
- la proprietà del suindicato immobile è loro pervenuta, in ragione del 50% ciascuno, con atto di
Compravendita a rogito del Notaio Dott. in data 22.02.2010, Repertorio n.104430 Persona_2
Raccolta 21309, trascritto a Rovigo il 01.03.2010 al Registro generale n.2013 e al Registro particolare n.1253 e registrato a Rovigo il 26.02.2010 al n.745 (doc.6);
- come risulta dall'atto di Compravendita, “l'immobile è stato edificato nel rispetto delle norme portate dal permesso di costruire n.41/2008-C pratica edilizia n.041/2008, prot. n.2008/4167, rilasciato dal Comune di Occhiobello in data 29 settembre 2008 e D.IA. in variante Prot. n.21241 in data 12 agosto 2009…omissis…”;
- successivamente all'acquisto dell'immobile da parte EI coniugi, non sono state eseguite opere né sono intervenuti mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere ulteriori concessioni a edificare o concessioni in sanatoria, permessi di costruire o permessi di sanatoria.
c) La cessione verrà effettuata ai seguenti patti e condizioni:
- il IG. si obbliga a cedere la quota indivisa pari al 50% del suddetto immobile Parte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato ben noto alla IG.ra CP_1
(già comproprietaria per il restante 50% ed attualmente assegnataria dell'immobile) “con ogni diritto, comproprietà, adiacenza, pertinenza, accesso e regresso, fisso ed infisso, servitù attiva e passiva inerenti, se e come esistente ed in particolare con le servitù reciproche per le rete tecnologiche e le condutture di scarico interrate nei cortili esclusivi e a servizio dell'intero complesso quadrifamiliare, servitù costituite per destinazione del padre di famiglia e ben note alla parte
3 acquirente la quale dichiara sin d'ora di concedere l'accesso alla pro-prietà esclusiva sia per ispezioni, sia per le eventuali manutenzioni.” (cfr. atto di compravendita – doc. 5);
- nella cessione devono intendersi ricompresi gli arredi ed i beni che attualmente si trovano all'interno dell'immobile, con contestuale rinuncia da parte del IG. ad avanzare Parte_1
pretese con riferimento agli stessi;
- all'atto della stipula, il IG. presterà all'acquirente tutte le garanzie di legge e Parte_1
fin d'ora dichiara e garantisce che la quota del bene ceduto gli spetta e appartiene in piena proprietà
e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà ceduto libero da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche, ad eccezione dell' ipoteca volontaria iscritta a Rovigo il in data 01.03.2010 al registro generale n. 2014 – registro particolare 401, a garanzia del mutuo fondiario avente capitale
€ 120.000,00 contratto con AN ON EI HI di EN S.p.a. dai IGnori e Parte_1
in data 22.02.2010 (cfr. doc. 6); CP_1
d) A fronte della predetta cessione, la IG.ra si impegna a corrispondere al IG. CP_1
– che accetta - la complessiva somma di € 25.000,00 (venticinque-mila/00), che Parte_1
verrà versata con le seguenti modalità:
- € 15.000,00 in sede di notarile stipulazione mediante assegno circolare in favore del cedente;
- € 10.000,00 entro il termine tassativo del 30.09.2025 mediante bonifico bancario in favore del IG.
Parte_1
e) Inoltre, a definizione di ogni precedente rapporto ed in relazione alla cessione de qua, la IG.ra si impegna irrevocabilmente ad accollarsi il mutuo ipotecario cointe-stato n. CP_1
741511417/58 stipulato in data 22.02.2010 con AN ON EI HI di EN (a rogito del Notaio
, repertorio 104431/21448), recante un residuo capitale pari ad € 73.261,88 alla data del Per_2
23.02.2024, nonché ad attivarsi presso l'istituto bancario al fine di otte-nere la definitiva liberazione
– nel termine perentorio di 60 giorni dalla stipula - del IG. da ogni obbligazione Parte_1
nascente da tale mutuo, impegnandosi – a far data dall'emissione della sentenza con cui verranno recepite le presenti condizioni concordate dalle parti - a farsi carico direttamente del pagamento delle relative rate a scadere, nonchè a tenerlo indenne e garantirlo rispetto ad ogni richiesta di pagamento che dovesse pervenire nelle more da parte della banca, con rinuncia sin d'ora ad agire nei confronti del cointestatario a titolo di regresso.
f) Il trasferimento indicato al precedente punto a) sarà effettuato con rogito del Notaio che verrà scelto e a tale scopo incaricato dalla promittente cessionaria, la quale si farà carico, integralmente e in via esclusiva, delle relative e conseguenti spese (ivi compreso il rilascio dell'attestazione APE).
4 g) Il trasferimento de quo sarà effettuato in esenzione da imposte di bollo, registro, ipo-tecarie e catastali;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa re-sponsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di modifica delle condizioni di divorzio talché senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti alla risoluzione della crisi familiare;
6- le parti, in forza del presente accordo, dichiarano che ogni diverso patto precedentemente assunto in sede di divorzio deve intendersi congiuntamente revocato, risolto ovvero comunque privo di ogni effetto;
7- ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, le parti daranno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, dalla convivenza matrimoniale, dalla comproprietà dell'immobile oggetto di trasferimento e dalla cointestazione del mutuo de quo, dichiarando altresì di non aver più nulla pretendere l'una dall'altra in relazione a tali rapporti;
8- le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.10.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 999/2016, emessa dal Tribunale di Rovigo in data 18.11.2016.
I ricorrenti hanno evidenziato che, successivamente alla pronuncia del divorzio, la situazione personale della si è significativamente modificata, avendo la stessa instaurato una nuova CP_1
relazione more uxorio con , da cui è nato il figlio , il 31.10.2018. Controparte_2 Persona_3
Dunque, la parti hanno rappresentato che, proprio in considerazione di tale circostanza, la CP_1
– di comune accordo con l'ex coniuge - ha da tempo rinunciato a percepire l'assegno divorzile, essendone venuti meno i presupposti.
Inoltre, le parti, in ragione dell'intervenuto mutamento delle rispettive situazioni economiche e delle loro nuove esigenze di vita, hanno maturato la decisione di addivenire alla definizione di ogni rapporto economico nascente dalla comproprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Occhiobello (RO) - Via Marie Curie n.12 e dalla contitolarità del mutuo sottoscritto per l'acquisto in data 22.02.2010 con AN ON EI HI di EN.
Non avendo ravvisato profili di criticità nella modifica delle condizioni di divorzio, il giudice relatore ha riferito al Collegio.
Nel merito questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per recepire la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesta dalle parti, tenuto conto delle dirimenti circostanze sopravvenute e sopra riportate.
5 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, nonché dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 999/2016 pronunciata dal Tribunale di Rovigo, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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