Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1424/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1424/2024 avente ad oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Proposta da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CORBELLINI LUCA come da procura allegata;
- parte ricorrente -
CONTRO
nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti PRIAMO CP_1
DIEGO e BOERO FRANCESCA, come da procura allegata;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente:
“Disporsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: il sig. Pt_1 contribuirà al mantenimento del figlio versano entro il 20 di ogni mese alla sig.r la somma CP_1 di € 250, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 7.7.2017 di questo Tribunale che qui si richiama;
a titolo di arretrati, verserà
In assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero.
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I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
Torino, in data 8.11.2008, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 623, Parte I, Anno 2008.
Dall'unione nasceva il figlio (Asti, 30.9.2004), maggiorenne, ma non ancora Persona_1 economicamente indipendente.
In data 10.6.2020, il Tribunale di Asti omologava la separazione personale e da quel momento le parti interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, il sig. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di porre a suo carico un contributo al mantenimento in favore del figlio pari a € 250,00, comprensivo delle spese straordinarie.
In data 21.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte.
Il G.I. nominato, fissava udienza al 2.12.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 cpc.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano concordemente un rinvio onde tentare di conciliare la presente causa e le questioni pregresse ancora pendenti.
Alla successiva udienza del 10.2.2025, il procuratore di parte ricorrente formulava una proposta conciliativa e la causa veniva rinviata al 14.4.2025 al fine di poter sottoporre detta proposta a parte resistente, non presente personalmente in tale udienza.
All'udienza del 14.4.2025, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. Relativamente alle conclusioni formulate in punto contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma economicamente non indipendente, le stesse devono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue, conformi all'interesse del figlio e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Torino in data 8.11.2008 dai sig.ri e , matrimonio trascritto nei registri del Parte_1 CP_1 medesimo Comune al n. 623, Parte I, Anno 2008;
- dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando entro il 20 di Pt_1 ogni mese alla sig.ra la somma di € 250, somma rivalutabile annualmente ex indici CP_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 7.7.2017 di questo
Tribunale che qui si richiama;
a titolo di arretrati, verserà mensilmente la somma aggiuntiva di € 100 per 16 mesi a partire dal mese di maggio 2025;
- dispone che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% dalla sig.ra ; CP_1
- spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 16.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli