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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 977/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 977
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1905/2021 (R.G. 5848/2021).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di TA (NA) e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Catello Ascione (C.F. ) – PEC C.F._2
ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Castel- Email_1
lammare di TA (NA) in via Pietro Carrese n. 55,
- opponente -
E
[.
[...] (P. Iva Gruppo Kruk Italia C.F. , so- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
cietà costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Car-
tolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivul-
ziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provve-
dimento della Banca d'Italia del 07.06.2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e di-
sgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) - PEC C.F._3
ed Andrea Ornati (C.F. - PEC Email_2 C.F._4 [...]
dom.ta presso il loro studio in La Spezia (SP) in Via Email_3
Paolo Emilio Taviani n. 170,
- opposta -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis, va subito dichiarata l'improcedibilità della domanda per omessa prova dell'effettuazione del tentativo di mediazione obbligatorio, disposto da Questo Tri-
bunale in data 28.11.2022, a carico dell'opposta.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento del predetto onere e la revoca del D.I. n. 1905/2021 (R.G. 5848/2021).
Superfluo, pertanto, l'esame delle eccezioni sollevate e del merito del giudizio.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
2 1) dichiara improcedibile la domanda per omessa effettuazione del tentativo di media-
zione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013;
2) revoca il D.I. n. 1905/2021 (R.G. 5848/2021);
3) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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