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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3525/2022 la seguente
S E N T E N Z A Tra
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessia Cellini, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Nazionale Pentimele n. 157/H, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n.635, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, parte ricorrente in epigrafe, con la qualifica di operaio specializzato della ditta R.Ed.El s.r.l., con mansione specifica di giuntista di cavi elettrici, adiva l'Intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia sofferta
“artrosi radio carpica”, con menomazione complessiva ragguagliata al grado dell'8%. Nello specifico esponeva quanto segue:
- di aver svolto “lavori in quota” quali la riparazione, sostituzione ed installazione di catenarie e conduttori nudi, l'installazione di sezionatori e trasformatori su sostegni di cemento armato centrifugato, la tesatura di conduttori su tralicci e su sostegni di cemento armato centrifugato e su giunti in campata ed interrati, il collegamento di cavi in cassette ed in quadri di bassa tensione ed il montaggio e smontaggio di tralicci di media tensione;
di aver svolto “lavori in cabina” quali l'installazione e la sostituzione di quadri di bassa e media tensione, il distacco ed il riallaccio di cavi, il rifacimento di impianti del vano cabine, il montaggio di cabine nuove e lo smontaggio delle cabine in disuso, le canalizzazioni metalliche, la sostituzione ed installazione di contatori e casette stradali, lo scavo per le buche dei giunti e per la posa dei cavi di bassa e media tensione e per blocchi di calcestruzzo e per la realizzazione di linee palificate;
- che tali attività erano svolte con ritmi continuativi e ripetitivi, con l'utilizzo di attrezzature e macchine varie quali chiavi isolanti, cacciaviti, pinze amperometriche, tranciacavi, presse, martelli elettrici e pneumatici, trapani, per quasi l'intero turno lavorativo;
- che in data 28.05.2019 presentava istanza all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, allegando la certificazione medica di malattia professionale del dott. e avviando così l'iter per il Persona_1 riconoscimento dei conseguenti benefici;
- che con provvedimento del 18.07.2019 l' negava l'indennizzabilità CP_1 di tale malattia con la seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”;
- che, avverso tale provvedimento, in data 30.07.2019 presentava ricorso amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale e allegava il certificato medico del Dr. , con il quale veniva diagnosticata la Per_2 seguente patologia: “Rizartrosi a carico delle mani, percentuale di danno biologico 8%”; opposizione respinta in data 21.09.2019. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha contratto la malattia Parte_1 professionale indicata in premessa in conseguenza ed a causa dell'attività lavorativa svolta, valutabile nella misura del 8%, o nella maggiore o minore misura risultante in corso di causa (comunque ricompresa tra il 6% ed il 15%); accertare il grado di invalidità nella misura del 8%, o nella maggiore o minore misura risultante in corso di causa, (comunque ricompresa tra il 6% ed il 15%) sia in riferimento alla capacità lavorativa e sia quale danno biologico, del ricorrente, determinato dalla suddetta malattia, e, quindi, dichiarare che lo stesso sig. Pt_1 ha diritto all'indennizzo in capitale, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella accertata in corso di causa;
condannare, per l'effetto, l in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della dovuta prestazione economica di indennizzo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente , contestando la carenza CP_1 dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento della malattia professionale non essendoci in atti alcun elemento tale da attestare ovvero confermare l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la denunciata malattia professionale. Eccepiva, dunque, l'assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologia e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado dell'8% conseguente alla malattia di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della menomazione permanente ragguagliata al grado dell'8%, conseguente alla malattia di natura professionale.
2. Tanto premesso, la sussistenza della malattia di natura professionale è stata positivamente accertata dal C.T.U., dott. Persona_3 incaricato nel presente giudizio che, in risposta al quesito sottoposto dal giudicante, ha dichiarato: “[…] per quanto attiene la patologia “rizoartrosi di entrambe le mani”, la natura delle malattie denunciate e certificate dal dr. , trovano nesso di Per_1 causalità, e possono essere definite di natura professionale, poiché, presentano un'evidenza clinica e sono associati a deficit funzionali evidenziabili con l'esame obiettivo. La genesi può essere riportata a “stress continuo delle articolazioni delle mani” quale causa eziologica emergente dalla attività lavorativa. Per la patologia osteoarticolare di entrambe le mani, per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi durante i turni di lavoro in qualità di elettricista, può riconoscersi un danno biologico permanente, consistente in un danno anatomico con limitazioni funzionali nella misura complessiva dell'8 % (otto per cento) secondo la formula di Balthazard, considerata la bilateralità del fenomeno” (cfr. elaborato peritale dep. il 01.11.2025). Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. In particolare, in punto di decorrenza, anche attraverso i chiarimenti depositati dal consulente in data 01.12.2025, questi ha specificato che la stessa decorra dal 28.05.2019. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per la menomazione Parte_1 permanente ragguagliata al grado dell'8% conseguente alla malattia di natura professionale contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, con decorrenza dal 28.05.2019. L'INAIL. deve essere, dunque, condannato ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza individuata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo erogato in capitale per la Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica da malattia professionale nella misura pari all'8%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, con decorrenza dal 28.05.2019;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano