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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1518/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7118/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027961331 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045362976 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170001044217 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027997940 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027961331/000, notificata il 23.5.2024, e le sottostanti cartelle di pagamento n.
29320160045362976/000, n. 29320170001044217/000 e n. 29320170027997940/000 – a titolo di bollo auto, oltre interessi e sanzioni , relativo agli anni di riferimento 2011, 2012 e 2013 per un importo complessivo di € 1.153,36.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità degli atti impugnati per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento;
2. intervenuta prescrizione triennale del diritto di riscuotere le somme a titolo di bollo auto.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle di pagamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio del 19.11.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità della prima censura di parte ricorrente relativa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto per decadenza del ricorrente da ogni infondata contestazione perché avrebbe dimenticato di aver ricevuto rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento che sarebbero divenute definitive per omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni (come comprovato con i referti di notifica versati agli atti di causa); pertanto, considerata la corretta notifica delle sottostanti cartelle, detta eccezione sarebbe dunque inammissibile perchè l'intimazione si potrebbe impugnare solo per vizi propri dell'atto opposto e non per vizi riconducibili alle eccepite omesse notifiche delle sottese cartelle che sarebbero state, appunto, notificate e divenute inoppugnabili;
-l'infondatezza della seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione triennale dei crediti vantati, posto che a parte la notifica delle sottese cartelle di pagamento, successivamente sarebbe stata notificata al ricorrente una precedente intimazione di pagamento, la n. 29320199001625928000, in data
30.12.2019 che si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza con richiamate tutte le sottese cartelle (referto di notifica versato agli atti di causa); di conseguenza l'ente riscossore avrebbe operato correttamente, tenendo anche conto che la presunta prescrizione sarebbe stata interrotta dall'applicazione del termine di sospensione previsto dalla normativa per l'emergeza COVID-19 a decorrere dall'8 marzo al 31 agosto 2021.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Con riguardo al bollo auto va applicato il termine di decadenza e di prescrizione triennale. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento che in mancanza di impugnazione devono ritenersi definitive ed inoppugnabili. Pertanto la prima censura di parte ricorrente riguardante l'eccepita omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento è infondata e va rigettata.
Anche la seconda censura di parte ricorrente è infondata e va rigettata, poiché, successivamente alla notifica delle citate sottese cartelle di pagamento, l'agente della riscossione ha sostenuto e documentato la notifica al ricorrente di una precedente intimazione di pagamento, la n. 29320199001625928000 , in data
30.12.2019, richiamante tutte le sottese cartelle di pagamento, che si è perfezionata per compiuta giacenza
(come da referto di notifica versato agli atti di causa).
Ciò premesso, questo giudice adito rileva che nel caso di specie tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (31.12.2019) e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (23.5.2024) non può ritenersi maturato l'ulteriore termine di prescrizione triennale previsto per il recupero del bollo auto, ciò per effetto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa per l'emergenza COVID-19 a decorrere dall'8 marzo al 31 agosto 2021, sicché operando l'anzidetta previsione normativa, l'ulteriore termine triennale di prescrizione per la notifica dell'atto opposto sarebbe spirato il 31.12.2022, cui occorre però aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2000.
A tal proposito occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione di cui all'ordinanza n. 34336/2025, secondo cui:
“”Il combinato disposto degli artt. 68, comma 1, d.l. 17.3.2020, 18 e 12, commi 1 e 2 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente all'adempimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, ossia, non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31.12.2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) n. 18 del 2020””.
Secondo i suddetti criteri, nel caso di specie trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) che differisce il relativo termine di prescrizione triennale di altri 542 giorni, ovvero al 25 giugno 2024, ragion per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (23.5.2024) non risulta maturato l'eccepito ulteriore termine di prescrizione triennale.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in
€ 150,00, otre IVA ed accessori di legge.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7118/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027961331 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045362976 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170001044217 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027997940 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027961331/000, notificata il 23.5.2024, e le sottostanti cartelle di pagamento n.
29320160045362976/000, n. 29320170001044217/000 e n. 29320170027997940/000 – a titolo di bollo auto, oltre interessi e sanzioni , relativo agli anni di riferimento 2011, 2012 e 2013 per un importo complessivo di € 1.153,36.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità degli atti impugnati per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento;
2. intervenuta prescrizione triennale del diritto di riscuotere le somme a titolo di bollo auto.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle di pagamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio del 19.11.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità della prima censura di parte ricorrente relativa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto per decadenza del ricorrente da ogni infondata contestazione perché avrebbe dimenticato di aver ricevuto rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento che sarebbero divenute definitive per omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni (come comprovato con i referti di notifica versati agli atti di causa); pertanto, considerata la corretta notifica delle sottostanti cartelle, detta eccezione sarebbe dunque inammissibile perchè l'intimazione si potrebbe impugnare solo per vizi propri dell'atto opposto e non per vizi riconducibili alle eccepite omesse notifiche delle sottese cartelle che sarebbero state, appunto, notificate e divenute inoppugnabili;
-l'infondatezza della seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione triennale dei crediti vantati, posto che a parte la notifica delle sottese cartelle di pagamento, successivamente sarebbe stata notificata al ricorrente una precedente intimazione di pagamento, la n. 29320199001625928000, in data
30.12.2019 che si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza con richiamate tutte le sottese cartelle (referto di notifica versato agli atti di causa); di conseguenza l'ente riscossore avrebbe operato correttamente, tenendo anche conto che la presunta prescrizione sarebbe stata interrotta dall'applicazione del termine di sospensione previsto dalla normativa per l'emergeza COVID-19 a decorrere dall'8 marzo al 31 agosto 2021.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Con riguardo al bollo auto va applicato il termine di decadenza e di prescrizione triennale. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento che in mancanza di impugnazione devono ritenersi definitive ed inoppugnabili. Pertanto la prima censura di parte ricorrente riguardante l'eccepita omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento è infondata e va rigettata.
Anche la seconda censura di parte ricorrente è infondata e va rigettata, poiché, successivamente alla notifica delle citate sottese cartelle di pagamento, l'agente della riscossione ha sostenuto e documentato la notifica al ricorrente di una precedente intimazione di pagamento, la n. 29320199001625928000 , in data
30.12.2019, richiamante tutte le sottese cartelle di pagamento, che si è perfezionata per compiuta giacenza
(come da referto di notifica versato agli atti di causa).
Ciò premesso, questo giudice adito rileva che nel caso di specie tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (31.12.2019) e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (23.5.2024) non può ritenersi maturato l'ulteriore termine di prescrizione triennale previsto per il recupero del bollo auto, ciò per effetto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa per l'emergenza COVID-19 a decorrere dall'8 marzo al 31 agosto 2021, sicché operando l'anzidetta previsione normativa, l'ulteriore termine triennale di prescrizione per la notifica dell'atto opposto sarebbe spirato il 31.12.2022, cui occorre però aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2000.
A tal proposito occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione di cui all'ordinanza n. 34336/2025, secondo cui:
“”Il combinato disposto degli artt. 68, comma 1, d.l. 17.3.2020, 18 e 12, commi 1 e 2 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente all'adempimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, ossia, non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31.12.2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) n. 18 del 2020””.
Secondo i suddetti criteri, nel caso di specie trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) che differisce il relativo termine di prescrizione triennale di altri 542 giorni, ovvero al 25 giugno 2024, ragion per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (23.5.2024) non risulta maturato l'eccepito ulteriore termine di prescrizione triennale.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in
€ 150,00, otre IVA ed accessori di legge.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Vinci)