Art. 46.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.