Articolo 46 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 agosto 1931
Art. 46.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931