Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7616 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
! V ее N OGGETTO:imposte sui I ' M S E V S N TE SUPREMA DI CASSAZIONE076 16/02 L I S I redditi;
Irpeg ed A Ɑ N I V E I T T N I REPUBBLICA ITALI A V Ilor/dichiarazioni/accertament A B * V T * A T L * i in rettifica/fatture per 7 V 9 U / I 6 N ' / V 1 operazioni inesistenti/ sentenza S 6 8 9 -SEZIONE TRIBUTARIA penale di assoluzione/rilevanza R.G.N. 009173/1998 Cron. 21232 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Michele Cantillo Consigliere Ud. 09.11.2001 Dott.Enrico Papa Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : WE srțin liquidazione,in persona del liquidatore RR Aurora, difesa e rappresentata giusta delega in calce al ricorso per cassazione dai proff.avv. Antonio Lovisolo e Claudio Schwarzenberg e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma via Monte delle Gioie n.24 ricorrente
Contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Re a via dei Portoghesia 12 conteoricorrente 3 2 12 Avverso la sentenza n.3609 della Commissione Tributaria Centrale,depositata in data 03. 07.1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dr. Vittorio G. Ebner;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Nardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso: Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato in data 21.10.1988,l'Ufficio delle Imposte Dirette di Genova rettificava i dati esposti nella dichiarazione dei redditi presentata dalla WE srl per l'annualità 1987, elevando il reddito imponibile a fini IRPEG da £.
2.809.000 a £.68.043.000 e quello a fini ILOR da £.12.507.000 a £.77.742.000. L'accertamento di maggior reddito conseguiva : alla ritenuta fittizietà( sulla base del processo verbale di constatazione redatto dal Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Genova all'esito di una verifica generale nei confronti della Eller srl) di sei fatture,per complessive £. 61.680.000, emesse dalla predetta Eller srl a favore della WE srl;
nonché al recupero a tassazione di costi per omaggi e spese di rappresentanza – ritenuti non inerenti e dell'IVA detratta su appostazioni ritenute dall'Ufficio non - deducibili. Il ricorso proposto dalla WE srl avverso tale avviso di accertamento veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova, con decisione in data 14.6-21.8.1991, poi confermata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Genova - a seguito dell'impugnativa della società stessa - con decisione n.192/05/92. Anche il ricorso proposto dalla contribuente avverso tale ultima decisione veniva rigettato con decisione n.3609 in data 10.6. 3.7.1997 della - Commissione Tributaria Centrale, che disattendeva la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39 dpr 600/73 per mancanza di adeguata motivazione in ordine al recupero a tassazione della somma di £.61.680.000 ed inoltre per la dedotta assoluta mancanza di motivazione dell'accertamento stesso in ordine al recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili. Ricorre per cassazione la WE srl,con due mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Con un primo motivo la ricorrente società deduce violazione o falsa applicazione degli artt.39 comma primo lett.c) e d ) DPR 600/73;2729 cod.civ. e 12 L.516/82. Si duole la ricorrente che la CTC non abbia tenuto in considerazione la circostanza che la fittizietà delle fatture emesse dalla EL srl sarebbe stata solo affermata ma non dimostrata dall'Ufficio. Ciò,in primo luogo, perchè dal processo verbale di constatazione( e poi dalle decisioni - favorevoli ad essa soc. WE emesse ai fini dell'Iva dalle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado) risulterebbe che la Eller esercitava una effettiva produzione di materiale elettronico,quale quello cui fanno riferimento le fatture in contestazione. Inoltre,perché la contestata fittizietà delle fatture ( in quanto riferentisi ad operazioni asseritamente inesistenti) sarebbe smentita: dalla sentenza( passata in giudicato), di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste emessa in sede penale dal Tribunale di Genova in data 14.12.-27.12.1993 nei confronti dell'amministratore ( ed ora liquidatore) della WE srl, imputato del reato di cui all'art.4 n.5 L.516/82 per i medesimi fatti oggetto di contestazione in sede tributaria;
inoltre, dalla riconosciuta fondatezza dei ricorsi presentati ai fini dell'Iva per la medesima annualità. Con un secondo motivo, al primo strettamente connesso,la ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,per non avere la CTC spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto priva di rilevanza la indicata sentenza definitiva di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Genova(ritualmente prodotta in causa), che pure avrebbe escluso i fatti storici generatori della pretesa impositiva. Ritiene il Collegio di dovere dichiarare inammissibile il ricorso. Invero,per quanto concerne il primo motivo di ricorso, esso - nonostante la formale deduzione di plurime violazioni di legge - si risolve in realtà in una diversa ricostruzione dei fatti ed una critica al convincimento,raggiunto dalla CTC,circa la fittizietà delle fatture EL in contestazione e la conseguente correttezza dei recuperi a tassazione operati dall'Ufficio. Peraltro,poiché al Giudice di legittimità è demandato di procedere non ad una rivalutazione delle risultanze alla stregua della diversa interpretazione che la parte interessata ne proponga ma solo alla verifica della adeguatezza e della coerenza del tessuto argomentativo utilizzato dal Giudice del merito a sostegno del proprio convincimento, è il caso di rilevare che nella specie tale convincimento risulta fondato - come si ricava in modo inequivoco dal testo della sentenza impugnata su un'attenta analisi delle risultanze processuali e delle varie argomentazioni difensive e su una non illogica valutazione delle stesse. Le conclusioni raggiunte dalla CTC non possono quindi essere oggetto di sindacato in questa sede. Quanto al secondo motivo,esso investe la sentenza sotto il profilo della omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Orbene,costituisce orientamento di legittimità del tutto pacifico e consolidato nel tempo,dal quale non vi è ragione per discostarsi, che - stante la mancanza nel sistema del contenzioso tributario regolato dal DPR 636 /1972 di una norma specifica relativa alla ricorribilità per cassazione delle decisioni della CTC - il ricorso al Giudice di legittimità contro le anzidette decisioni è consentito solo per violazione di legge,ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. In proposito, questa Corte, anche a sezioni unite(ex plurimis, Cass.412/2000; ss.uu.401 e 319/1999) ha avuto ripetutamente modo di chiarire - sicchè anche il relativo orientamento è assolutamente pacifico che, in tale - ambito( e cioè della violazione di legge),rientra anche la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale(essendo questo costituzionalmente garantito dall'art.111 cit.) e che tuttavia l'inosservanza del relativo obbligo ( laddove,ovviamente, investa questioni di fatto) può essere denunciato ai sensi del citato art. 111 solo quando si traduce in una vera e propria mancanza fisica della motivazione ovvero di motivazione apparente o perplessa così da incidere sul modello di sentenza regolato dall'art. 132 comma secondo n.4 cpc e da integrare conseguentemente una nullità del provvedimento riconducibile alla previsione di cui all'art.360 comma primo n.4 cpc . Tuttavia, non è certo questo il caso di specie,in quanto la CTC ha fornito - come in precedenza si è sottolineato - ampia giustificazione del proprio convincimento, richiamandosi puntualmente alle risultanze di causa( e in particolare all'avviso di accertamento ed al processo verbale di constatazione) con ciò implicitamente ma chiaramente dimostrando di avere ritenuto non decisivo l'esito favorevole del giudizio penale a carico del rappresentante legale della società. Trattasi di valutazione insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivata e giuridicamente corretta. Infatti, è pacifico ormai costante essendo sul punto l'orientamento di legittimità che il Giudice tributario non è vincolato dal giudicato penale, - tenuto anche conto dei limiti che la legge tributaria pone alla prova del diritto controverso(cfr. art.654 cpp,la cui operatività anche nell'ambito del giudizio penale,ai sensi dell'art.207 disp.coord. cpp, ha comportato il venir meno degli effetti vincolanti del giudicato penale previsti dall'art. 12 del DL 429/1982 conv.con modif.in L.516/1982); e che al menzionato Giudice compete quindi il potere/dovere di rivalutare autonomamente, alla stregua della normativa tributaria( la quale in materia di redditi d'impresa,per quanto qui interessa - art.39 comma secondo DPR 600/73 - consente in determinati casi accertamenti di maggior reddito fondati anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 cod civ.),tutte le risultanze di causa, quali che siano stati gli esiti della vertenza in sede penale. Il denunziato vizio di motivazione dunque non sussiste. Ä V J 'N E IV IN I I [P IS S V I ISN N I I L EV IN H G TI K Ɑ IV A V 'G L T 'Z N Y 'W E E IN ID /9% S 'N V L 1/4 U S V 86 IZ 9 O N I Alla stregua dei rilievi tutti che precedono,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente società condannata al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano a favore della resistente Amministrazione in complessive £.4.200.000,di cui £.
4.000.000 per onorari,oltre le spese prenotate a debito.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessive £.4.200.000,di cui £.
4.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Ме IL CA C1 EN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 MAG 2002 IL CA C1 EN AT